Legge Regionale n. 7 del 09-03-09 Regione Basilicata. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22-10-07, n. 18 recante: Nuove norme in materia di snellimento e semplificazione delle procedure relative al completamento del processo di ricostruzione edilizia.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 12
del 10 marzo 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità

1. Al fine di consentire alla Regione il monitoraggio dell’andamento
dell’opera di ricostruzione e la quantificazione del residuo fabbisogno
finanziario occorrente, previsti dall’articolo 2 della legge regionale 22
ottobre 2007, n. 18, i Comuni interessati dovranno inviare, entro e non oltre
90 giorni dalla richiesta dell’Ufficio regionale competente, tramite la
procedura telematica già messa a disposizione, i dati relativi alle pratiche
chiuse e quelli relativi alle pratiche finanziate e non concluse e a quelle da
finanziare.

2. I Comuni inadempienti non saranno inseriti nei riparti di cui
all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 22 ottobre 2007 n. 18.

ARTICOLO 2

Termine

1. Le pratiche regolarmente presentate ai sensi della normativa vigente
disciplinante la ricostruzione post sismi 1980, 1981 e 1982, giacenti presso i
Comuni, dovranno essere approvate entro e non oltre un anno dall’entrata in
vigore della presente legge, pena l’esclusione da tutte le graduatorie vigenti
presso i Comuni.

ARTICOLO 3

Modifiche all’art. 4 della L.R. 22 ottobre 2007, n. 18

1. All’articolo 4 della Legge Regionale 22 ottobre 2007, n. 18 sono
apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, lett. e) l’espressione “ai quali l’immobile sia stato donato
successivamente agli eventi sismici” è sostituita dall’espressione “ai quali è
stata donata la nuda proprietà dell’immobile successivamente agli eventi
sismici”;

b) il comma 5 è così modificato:
“5. Nel caso indicato al comma 4, lett. b), il termine ultimo per la
diffida da parte del Sindaco rimane fissato alla data di entrata in vigore
della legge 23 gennaio 1992, n. 32.”

ARTICOLO 4

Modifiche all’art. 15 della L.R. 22 ottobre 2007, n. 18

1. All’art. 15, comma 1, della legge regionale 22 ottobre 2007, n. 18
sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) alla lettera a) l’espressione “di accertamento della regolare
esecuzione degli stessi” è sostituita dall’espressione “sull’andamento degli
stessi”;

b) alla lettera b) dopo l’espressione “dal direttore dell’impresa”
aggiungere la parola “e dal committente”;

c) alla lettera d) dopo l’espressione “fatture relative all’importo del
contributo” è aggiunta l’espressione “e all’importo in accollo dei privati”.

ARTICOLO 5

Abrogazioni

1. L’articolo 17, comma 1, della legge regionale 22 ottobre 2007, n. 18 è
abrogato.

ARTICOLO 6

Pubblicazione

1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 9 marzo 2009

DE FILIPPO

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Fonte: http://camera.ancitel.it

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