Corte Costituzionale, Sentenza n. 13/2012, In tema di inammissibilità dei referendum abrogativi per l’abolizione totale o parziale della legge elettorale n. 270 del 2005

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 4 del 25-1-2012

Sentenza

nei giudizi di ammissibilita’, ai sensi dell’articolo 2, primo comma,
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, delle richieste di
referendum popolare per l’abrogazione totale della legge 21 dicembre
2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica) – giudizio iscritto al n. 156
del registro referendum – e per l’abrogazione della medesima legge
limitatamente alle seguenti parti:
art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: "1. L’articolo 1
del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di
seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957», e’ sostituito dal seguente:";
art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: "2. L’articolo 4
del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e’
sostituito dal seguente:";
art. 1, comma 3, limitatamente alle parole: "3. All’articolo
7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957, le parole: «In caso di scioglimento anticipato della Camera
dei deputati» sono sostituite dalle seguenti:";
art. 1, comma 4, limitatamente alle parole: "4. All’articolo
14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono
apportate le seguenti modificazioni:";
art. 1, comma 5, limitatamente alle parole: "5. Dopo
l’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del
1957, e’ inserito il seguente:";
art. 1, comma 6, limitatamente alle parole: "6. L’articolo
18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e’
sostituito dal seguente:";
art. 1, comma 7, limitatamente alle parole: "7. All’articolo
19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del
1957, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente:";
art. 1, comma 8, limitatamente alle parole: "8. L’articolo 31
del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e’
sostituito dal seguente:";
art. 1, comma 9, limitatamente alle parole: "9. Al decreto
del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo la tabella A,
sono inserite le tabelle A-bis e A-ter di cui all’allegato 1 alla
presente legge.";
art. 1, comma 10, limitatamente alle parole: "10.
All’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:";
art. 1, comma 11, limitatamente alle parole: "11. L’articolo 77
del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e’
sostituito dal seguente:";
art. 1, comma 12, limitatamente alle parole: "12. L’articolo 83
del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e’
sostituito dal seguente:";
art. 1, comma 13, limitatamente alle parole: "13. L’articolo 84
del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e’
sostituito dal seguente:";
art. 1, comma 14, limitatamente alle parole: "14. L’articolo
86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e’
sostituito dal seguente:";
art. 2;
art. 4, comma 1, limitatamente alle parole: "1. L’articolo 1
del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato
della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.
533, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto
legislativo n. 533 del 1993», e’ sostituito dal seguente:";
art. 4, comma 2, limitatamente alle parole: "2. L’articolo 8
del decreto legislativo n. 533 del 1993 e’ sostituito dal seguente:";
art. 4, comma 3, limitatamente alle parole: "3. L’articolo 9
del decreto legislativo n. 533 del 1993 e’ sostituito dal seguente:";
art. 4, comma 4, limitatamente alle parole: "4. All’articolo
11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti
modificazioni:";
art. 4, comma 5: "5. Le tabelle A e B allegate al decreto
legislativo n. 533 del 1993 sono sostituite dalle tabelle A e B di
cui all’allegato 2 alla presente legge.";
art. 4, comma 6, limitatamente alle parole: "6. L’articolo 14
del decreto legislativo n. 533 del 1993 e’ sostituito dal seguente:";
art. 4, comma 7, limitatamente alle parole: "7. L’articolo 16
del decreto legislativo n. 533 del 1993 e’ sostituito dal seguente:";
art. 4, comma 8, limitatamente alle parole: "8. L’articolo 17
del decreto legislativo n. 533 del 1993 e’ sostituito dal seguente:";
art. 4, comma 9, limitatamente alle parole: "9. Dopo
l’articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 e’ inserito il
seguente:";
art. 4, comma 10, limitatamente alle parole: "10. L’articolo
19 del decreto legislativo n. 533 del 1993 e’ sostituito dal
seguente:";
art. 5, comma 1, limitatamente alle parole: "1. Il Titolo VII
del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e’ sostituito dal
seguente:";
art. 6, comma 1, limitatamente alle parole: "1. All’articolo
15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957, le parole: «di cui all’articolo precedente» sono sostituite
dalle seguenti:";
art. 6, comma 2: "2. All’articolo 16, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole:
«delle candidature e», ovunque ricorrono, sono soppresse.";
art. 6, comma 3: "3. All’articolo 17, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole:
«delle candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse.";
art. 6, comma 4: "4. L’articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957 e’ abrogato.";
art. 6, comma 5, limitatamente alle parole: "5. All’articolo
20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono
apportate le seguenti modificazioni:";
art. 6, comma 6: "6. All’articolo 21, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole:
«delle candidature nei collegi uninominali e» e: «a ciascuna
candidatura nei collegi uninominali e» sono soppresse.";
art. 6, comma 7, limitatamente alle parole: "7. All’articolo
22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono
apportate le seguenti modificazioni:";
art. 6, comma 8: "8. All’articolo 23, primo e secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le
parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.";
art. 6, comma 9, limitatamente alle parole: "9. All’articolo
24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:";
art. 6, comma 10, limitatamente alle parole: "10.
All’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:";
art. 6, comma 11: "11. All’articolo 26, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole:
«di ogni candidato nel collegio uninominale e» sono soppresse.";
art. 6, comma 12, limitatamente alle parole: "12.
All’articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti
modificazioni:";
art. 6, comma 13: "13. All’articolo 40, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole:
«dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.";
art. 6, comma 14: "14. All’articolo 41, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole:
«dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.";
art. 6, comma 15, limitatamente alle parole: "15.
All’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:";
art. 6, comma 16, limitatamente alle parole: "16.
All’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957, l’ottavo comma e’ abrogato.";
art. 6, comma 17, limitatamente alle parole: "17.
All’articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e dei candidati nei collegi
uninominali» e: «del collegio uninominale o» sono soppresse; le
parole: «del collegio» sono sostituite dalle seguenti:";
art. 6, comma 18: "18. All’articolo 53, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole:
«e dei candidati» sono soppresse.";
art. 6, comma 19: "19. All’articolo 59 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo periodo e’
soppresso.";
art. 6, comma 20, limitatamente alle parole: "20.
All’articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957, le parole: «le schede» sono sostituite dalle seguenti:";
art. 6, comma 21, limitatamente alle parole: "21.
All’articolo 63, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «una scheda» sono sostituite
dalle seguenti:";
art. 6, comma 22, limitatamente alle parole: "22.
All’articolo 64, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, le parole: «le urne e le scatole» sono sostituite
dalle seguenti:";
art. 6, comma 23, limitatamente alle parole: "23.
All’articolo 64-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole «delle urne» sono sostituite
dalle seguenti:";
art. 6, comma 24, limitatamente alle parole: "24.
All’articolo 67, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti
modificazioni:";
art. 6, comma 25, limitatamente alle parole: "25.
All’articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:";
art. 6, comma 26, limitatamente alle parole: "26.
All’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:";
art. 6, comma 27, limitatamente alle parole: "27.
All’articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:";
art. 6, comma 28, limitatamente alle parole: "28.
All’articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «del Collegio» sono sostituite
dalle seguenti:", e alle parole "e le parole: «dei candidati nel
collegio uninominale e» sono soppresse.";
art. 6, comma 29, limitatamente alle parole: "29.
All’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:";
art. 6, comma 30, limitatamente alle parole: "30.
All’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:";
art. 6, comma 31, limitatamente alle parole: "31.
All’articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:";
art. 6, comma 32, limitatamente alle parole: "32.
All’articolo 81, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi
uninominali e» sono soppresse.";
art. 6, comma 33, limitatamente alle parole: "33.
All’articolo 104, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi
uninominali e» sono soppresse.";
art. 6, comma 34, limitatamente alle parole: "34.
All’articolo 112, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi
uninominali e» sono soppresse.";
art. 6, comma 35, limitatamente alle parole: "35. Il decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, recante «Determinazione dei
collegi uninominali della Camera dei deputati» e’ abrogato.";
art. 8, comma 1, limitatamente alle parole: "1. All’articolo
2 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti
modificazioni:";
art. 8, comma 2: "2. Alla rubrica del Titolo II del decreto
legislativo n. 533 del 1993 le parole: «circoscrizionali e» sono
soppresse.";
art. 8, comma 3: "3. L’articolo 6 del decreto legislativo n.
533 del 1993 e’ abrogato.";
art. 8, comma 4, limitatamente alle parole: "4. La rubrica
del Titolo III del decreto legislativo n. 533 del 1993 e’ sostituita
dalla seguente:";
art. 8, comma 5, limitatamente alle parole: "5. All’articolo
10 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti
modificazioni:";
art. 8, comma 6, limitatamente alle parole: "6. All’articolo
12 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti
modificazioni:";
art. 8, comma 7, limitatamente alle parole: "7. All’articolo
13 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti
modificazioni:";
art. 8, comma 8: "8. L’articolo 15 del decreto legislativo n.
533 del 1993 e’ abrogato";
art. 8, comma 9: "9. L’articolo 16 del decreto legislativo n.
533 del 1993, come sostituito dall’articolo 4, comma 7, della
presente legge, e’ incluso nel Titolo VI e il Titolo V e’
conseguentemente abrogato";
art. 8, comma 10, limitatamente alle parole: "10.
All’articolo 18 del decreto legislativo n. 533 del 1993, al comma 1
e’ premesso il seguente:";
art. 8, comma 11: "11. Il decreto legislativo 20 dicembre
1993, n. 535, recante «Determinazione dei collegi uninominali del
Senato della Repubblica» e’ abrogato." (giudizio iscritto al n. 157
del registro referendum).
Vista l’ordinanza del 2 dicembre 2011 con la quale l’Ufficio
centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha
dichiarato conformi a legge le richieste;
udito nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2012 il Giudice
relatore Sabino Cassese;
uditi gli avvocati Pietro Adami per l’Associazione Nazionale
Giuristi Democratici, Nicolo’ Lipari, Federico Sorrentino, Alessandro
Pace e Vincenzo Palumbo per il Comitato Referendario per i collegi
uninominali – Co.Re.C.u.

Ritenuto in fatto

1. – Con ordinanza del 2 dicembre 2011, l’Ufficio centrale per il
referendum, costituito presso la Corte di cassazione, ai sensi
dell’art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum
previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del
popolo), e successive modificazioni, ha dichiarato conformi alle
disposizioni di legge due richieste di referendum popolare, entrambe
promosse da ventinove cittadini italiani, su due distinti quesiti
riguardanti la legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme
per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2011,
serie generale, n. 160.
1.1. – Il primo quesito (reg. amm. ref. n. 156) e’ il seguente:
«Volete voi che sia abrogata la legge 21 dicembre 2005, n. 270,
Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, come modificata dal decreto-legge 8 marzo
2006, n. 75, convertito in legge 21 [recte: 20] marzo 2006, n. 121?».
Per tale richiesta sono state depositate dai presentatori
1.210.873 sottoscrizioni. Di queste, il Centro elettronico di
documentazione della Corte di cassazione ha verificato 563.241,
accertando la regolarita’ di 534.334. L’Ufficio centrale ha
attribuito al quesito il n. 1 e il titolo «Elezioni Politiche –
Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, contenente
modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica».
1.2. – Il secondo quesito (reg. amm. ref. n. 157) e’ il seguente:
«Volete voi che sia abrogata la legge 21 dicembre 2005, n. 270,
Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, limitatamente alle seguenti parti:
art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: "1. L’articolo 1
del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di
seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957», e’ sostituito dal seguente:";
art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: "2. L’articolo 4
del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e’
sostituito dal seguente:";
art. 1, comma 3, limitatamente alle parole: "3. All’articolo
7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957, le parole: «In caso di scioglimento anticipato della Camera
dei deputati» sono sostituite dalle seguenti:";
art. 1, comma 4, limitatamente alle parole: "4. All’articolo
14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono
apportate le seguenti modificazioni:";
art. 1, comma 5, limitatamente alle parole: "5. Dopo
l’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del
1957, e’ inserito il seguente:";
art. 1, comma 6, limitatamente alle parole: "6. L’articolo
18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e’
sostituito dal seguente:";
art. 1, comma 7, limitatamente alle parole: "7. All’articolo
19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del
1957, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente:";
art. 1, comma 8, limitatamente alle parole: "8. L’articolo 31
del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e’
sostituito dal seguente:";
art. 1, comma 9, limitatamente alle parole: "9. Al decreto
del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo la tabella A,
sono inserite le tabelle A-bis e A-ter di cui all’allegato 1 alla
presente legge.";
art. 1, comma 10, limitatamente alle parole: "10.
All’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:";
art. 1, comma 11, limitatamente alle parole: "11. L’articolo
77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e’
sostituito dal seguente:";
art. 1, comma 12, limitatamente alle parole: "12. L’articolo
83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e’
sostituito dal seguente:";
art. 1, comma 13, limitatamente alle parole: "13. L’articolo
84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e’
sostituito dal seguente:";
art. 1, comma 14, limitatamente alle parole: "14. L’articolo
86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e’
sostituito dal seguente:";
art. 2;
art. 4, comma 1, limitatamente alle parole: "1. L’articolo 1
del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato
della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.
533, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto
legislativo n. 533 del 1993», e’ sostituito dal seguente:";
art. 4, comma 2, limitatamente alle parole: "2. L’articolo 8
del decreto legislativo n. 533 del 1993 e’ sostituito dal seguente:";
art. 4, comma 3, limitatamente alle parole: "3. L’articolo 9
del decreto legislativo n. 533 del 1993 e’ sostituito dal seguente:";
art. 4, comma 4, limitatamente alle parole: "4. All’articolo
11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti
modificazioni:";
art. 4, comma 5: "5. Le tabelle A e B allegate al decreto
legislativo n. 533 del 1993 sono sostituite dalle tabelle A e B di
cui all’allegato 2 alla presente legge.";
art. 4, comma 6, limitatamente alle parole: "6. L’articolo 14
del decreto legislativo n. 533 del 1993 e’ sostituito dal seguente:";
art. 4, comma 7, limitatamente alle parole: "7. L’articolo 16
del decreto legislativo n. 533 del 1993 e’ sostituito dal seguente:";
art. 4, comma 8, limitatamente alle parole: "8. L’articolo 17
del decreto legislativo n. 533 del 1993 e’ sostituito dal seguente:";
art. 4, comma 9, limitatamente alle parole: "9. Dopo
l’articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 e’ inserito il
seguente:";
art. 4, comma 10, limitatamente alle parole: "10. L’articolo
19 del decreto legislativo n. 533 del 1993 e’ sostituito dal
seguente:";
art. 5, comma 1, limitatamente alle parole: "1. Il Titolo VII
del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e’ sostituito dal
seguente:";
art. 6, comma 1, limitatamente alle parole: "1. All’articolo
15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957, le parole: «di cui all’articolo precedente» sono sostituite
dalle seguenti:";
art. 6, comma 2: "2. All’articolo 16, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole:
«delle candidature e», ovunque ricorrono, sono soppresse.";
art. 6, comma 3: "3. All’articolo 17, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole:
«delle candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse.";
art. 6, comma 4: "4. L’articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957 e’ abrogato.";
art. 6, comma 5, limitatamente alle parole: "5. All’articolo
20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono
apportate le seguenti modificazioni:";
art. 6, comma 6: "6. All’articolo 21, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole:
«delle candidature nei collegi uninominali e» e: «a ciascuna
candidatura nei collegi uninominali e» sono soppresse.";
art. 6, comma 7, limitatamente alle parole: "7. All’articolo
22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono
apportate le seguenti modificazioni:";
art. 6, comma 8: "8. All’articolo 23, primo e secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le
parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.";
art. 6, comma 9, limitatamente alle parole: "9. All’articolo
24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:";
art. 6, comma 10, limitatamente alle parole: "10.
All’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:";
art. 6, comma 11: "11. All’articolo 26, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole:
«di ogni candidato nel collegio uninominale e» sono soppresse.";
art. 6, comma 12, limitatamente alle parole: "12.
All’articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti
modificazioni:";
art. 6, comma 13: "13. All’articolo 40, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole:
«dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.";
art. 6, comma 14: "14. All’articolo 41, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole:
«dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.";
art. 6, comma 15, limitatamente alle parole: "15.
All’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:";
art. 6, comma 16, limitatamente alle parole: "16.
All’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957, l’ottavo comma e’ abrogato.";
art. 6, comma 17, limitatamente alle parole: "17.
All’articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e dei candidati nei collegi
uninominali» e: «del collegio uninominale o» sono soppresse; le
parole: «del collegio» sono sostituite dalle seguenti:";
art. 6, comma 18: "18. All’articolo 53, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole:
«e dei candidati» sono soppresse.";
art. 6, comma 19: "19. All’articolo 59 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo periodo e’
soppresso.";
art. 6, comma 20, limitatamente alle parole: "20.
All’articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957, le parole: «le schede» sono sostituite dalle seguenti:";
art. 6, comma 21, limitatamente alle parole: "21.
All’articolo 63, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «una scheda» sono sostituite
dalle seguenti:";
art. 6, comma 22, limitatamente alle parole: "22.
All’articolo 64, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, le parole: «le urne e le scatole» sono sostituite
dalle seguenti:";
art. 6, comma 23, limitatamente alle parole: "23.
All’articolo 64-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole «delle urne» sono sostituite
dalle seguenti:";
art. 6, comma 24, limitatamente alle parole: "24.
All’articolo 67, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti
modificazioni:";
art. 6, comma 25, limitatamente alle parole: "25.
All’articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:";
art. 6, comma 26, limitatamente alle parole: "26.
All’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:";
art. 6, comma 27, limitatamente alle parole: "27.
All’articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:";
art. 6, comma 28, limitatamente alle parole: "28.
All’articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «del Collegio» sono sostituite
dalle seguenti:", e alle parole "e le parole: «dei candidati nel
collegio uninominale e» sono soppresse.";
art. 6, comma 29, limitatamente alle parole: "29.
All’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:";
art. 6, comma 30, limitatamente alle parole: "30.
All’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:";
art. 6, comma 31, limitatamente alle parole: "31.
All’articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:";
art. 6, comma 32, limitatamente alle parole: "32.
All’articolo 81, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi
uninominali e» sono soppresse.";
art. 6, comma 33, limitatamente alle parole: "33.
All’articolo 104, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi
uninominali e» sono soppresse.";
art. 6, comma 34, limitatamente alle parole: "34.
All’articolo 112, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi
uninominali e» sono soppresse.";
art. 6, comma 35, limitatamente alle parole: "35. Il decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, recante «Determinazione dei
collegi uninominali della Camera dei deputati» e’ abrogato.";
art. 8, comma 1, limitatamente alle parole: "1. All’articolo
2 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti
modificazioni:";
art. 8, comma 2: "2. Alla rubrica del Titolo II del decreto
legislativo n. 533 del 1993 le parole: «circoscrizionali e» sono
soppresse.";
art. 8, comma 3: "3. L’articolo 6 del decreto legislativo n.
533 del 1993 e’ abrogato.";
art. 8, comma 4, limitatamente alle parole: "4. La rubrica
del Titolo III del decreto legislativo n. 533 del 1993 e’ sostituita
dalla seguente:";
art. 8, comma 5, limitatamente alle parole: "5. All’articolo
10 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti
modificazioni:";
art. 8, comma 6, limitatamente alle parole: "6. All’articolo
12 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti
modificazioni:";
art. 8, comma 7, limitatamente alle parole: "7. All’articolo
13 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti
modificazioni:";
art. 8, comma 8: "8. L’articolo 15 del decreto legislativo n.
533 del 1993 e’ abrogato";
art. 8, comma 9: "9. L’articolo 16 del decreto legislativo n.
533 del 1993, come sostituito dall’articolo 4, comma 7, della
presente legge, e’ incluso nel Titolo VI e il Titolo V e’
conseguentemente abrogato";
art. 8, comma 10, limitatamente alle parole: "10.
All’articolo 18 del decreto legislativo n. 533 del 1993, al comma 1
e’ premesso il seguente:";
art. 8, comma 11: "11. Il decreto legislativo 20 dicembre
1993, n. 535, recante «Determinazione dei collegi uninominali del
Senato della Repubblica» e’ abrogato".
Per tale richiesta sono state depositate dai presentatori
1.184.447 sottoscrizioni. Di queste, il Centro elettronico di
documentazione della Corte di cassazione ha verificato 563.241,
accertando la regolarita’ di 531.081. L’Ufficio centrale ha
attribuito al quesito il n. 2 e il titolo «Elezioni Politiche –
Abrogazione delle norme specificamente indicate della legge 21
dicembre 2005, n. 270, contenente modifiche alle norme per l’elezione
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».
2. – Il Presidente della Corte costituzionale, ricevuta
comunicazione dell’ordinanza, ha fissato, per la conseguente
deliberazione, la camera di consiglio dell’11 gennaio 2012,
disponendo che ne fosse data comunicazione ai presentatori delle
richieste di referendum e al Presidente del Consiglio dei ministri,
ai sensi dell’art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n.
352.
3. – I soggetti presentatori della richiesta di referendum,
componenti del Comitato Referendario per i collegi uninominali –
Co.Re.C.u., hanno depositato presso la cancelleria di questa Corte
memorie di costituzione e illustrative in entrambi i giudizi,
chiedendo che i quesiti siano dichiarati ammissibili. Nelle memorie
sono evidenziate le «irrazionalita’» e «la pluralita’ di motivi» di
«illegittimita’ costituzionale» che caratterizzerebbero la legge n.
270 del 2005, in quanto essa «esclude i voti della Valle d’Aosta ai
fini dell’attribuzione del premio di maggioranza», «prevede
sbarramenti variabili in ragione della partecipazione o meno ad una
coalizione», «aggira il principio del suffragio universale e diretto
attraverso il meccanismo delle liste bloccate» e «ammette la
possibilita’ di candidarsi in piu’ circoscrizioni».
3.1. – Con riguardo al quesito n. 1, i soggetti presentatori
hanno depositato una memoria illustrativa in data 30 dicembre 2011.
La difesa del Comitato sostiene l’ammissibilita’ di tale quesito in
quanto il fine intrinseco della richiesta – il recupero della
legislazione elettorale della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 270 del
2005, della quale ultima si chiede l’abrogazione – sarebbe
incorporato nella richiesta stessa in modo evidente e perche’, in
caso di approvazione della proposta, sopravvivrebbe una normativa di
risulta idonea a garantire la continuita’ degli organi elettorali.
Ad avviso della difesa dei presentatori, proprio la struttura
della legge n. 270 del 2005 consentirebbe di «dare una risposta
affermativa al quesito indipendentemente dalla discussa problematica
della reviviscenza», perche’ «con l’eliminazione delle modifiche,
delle sostituzioni e delle stesse soppressioni di parole, che hanno
determinato nei confronti della legislazione previgente al piu’
fattispecie di abrogazioni implicite, si realizza l’espansione delle
disposizioni sostituite o modificate, con il ritorno testuale alla
formulazione anteriore alla legge n. 270 del 2005 degli originari
testi unici». Secondo la difesa dei presentatori la possibilita’ che
norme abrogate da disposizioni meramente abrogatrici possano tornare
a rivivere e’ effetto che puo’ discendere non solo da abrogazione
legislativa, ma anche referendaria.
Infine, la difesa del Comitato sostiene che – laddove questa
Corte non ritenga applicabili, qualora il referendum avesse esito
favorevole all’abrogazione, le norme anteriori alla legge n. 270 del
2005 – debba sollevarsi questione di legittimita’ costituzionale
dell’art. 37, terzo comma, della legge n. 352 del 1970, nella parte
in cui, allorche’ il referendum abbia ad oggetto leggi
costituzionalmente necessarie, rende inammissibile la richiesta
referendaria, «poiche’ non prevede che il Capo dello Stato possa
reiterare, sino all’intervento delle Camere, il differimento di 60
giorni dell’entrata in vigore del referendum stesso».
3.2. – In data 22 dicembre 2011 e’ stata depositata una memoria
con riferimento al quesito n. 2. Ad avviso del Comitato promotore, la
tecnica utilizzata da tale quesito – che mira all’abrogazione dei
soli «alinea» che introducono la sostituzione delle disposizioni
della disciplina previgente, e non dei «sottotesti» – intende operare
la rimozione di quelle norme abrogatrici che hanno impedito, dal 2005
in poi, la vigenza della legislazione elettorale introdotta nel 1993,
con la conseguenza che l’abrogazione delle norme abrogatrici
(identificabili negli alinea delle singole disposizioni della legge
n. 270 del 2005), privando di qualsivoglia funzione le norme
materiali poste in essere dalla legge del 2005, «ne determina […]
l’abrogazione tacita essendo venuta meno la norma strumentale che ne
consentiva l’inserimento nel nostro ordinamento».
In data 4 gennaio 2012, i soggetti presentatori hanno depositato
una memoria illustrativa, a sostegno dell’ammissibilita’ del quesito.
La difesa del Comitato rileva che l’indicazione dei soli alinea come
oggetto della richiesta referendaria favorirebbe l’incorporazione del
fine intrinseco all’atto abrogativo nel quesito stesso, garantendone
la chiarezza. Grazie alla sua particolare formulazione, il quesito
avrebbe per oggetto esclusivamente norme abrogatrici e, piu’
specificamente, derogatorie, sicche’ in caso di esito positivo della
consultazione non si determinerebbe alcuna reviviscenza delle norme
abrogate, ma una loro «riespansione». Tale effetto si produrrebbe non
solo in ragione del carattere derogatorio delle disposizioni della
legge n. 270 del 2005, ma anche a causa della loro «irrazionalita’»:
poiche’ il principio di ragionevolezza e’ ineliminabile nello Stato
di diritto, ne conseguirebbe che «l’abrogazione delle norme
derogatorie di tale principio, aventi un determinato oggetto e un
dato contenuto […], implicherebbe l’automatica riespansione delle
norme, aventi lo stesso oggetto ma un diverso (opposto) contenuto, da
esse precedentemente derogate». Inoltre, i soggetti presentatori
osservano che, anche laddove si trattasse di reviviscenza in senso
stretto, nel caso in specie essa dovrebbe essere ammessa, in quanto
rientrerebbe nelle ipotesi «nelle quali l’intento del legislatore o
della richiesta referendaria sia quello […] nel quale l’abrogazione
della norma abrogante sia strumentale alla reviviscenza ex nunc delle
norme abrogate». Infine, la difesa del Comitato rileva che
l’abrogazione delle norme strumentali, che conseguirebbe dall’esito
positivo della consultazione relativa al secondo quesito,
determinerebbe l’abrogazione implicita delle norme materiali della
legge n. 270 del 2005, e che, di conseguenza, il quesito non
difetterebbe di chiarezza, univocita’ e omogeneita’.
4. – In data 30 dicembre 2011 ha depositato memorie per entrambi
i quesiti l’Associazione Nazionale Giuristi Democratici, deducendo
l’ammissibilita’ delle richieste referendarie e chiedendo alla Corte,
in via pregiudiziale, di sollevare questione di legittimita’
costituzionale dell’art. 37, terzo comma, della legge 25 maggio 1970,
n. 352.
5. – Nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2012 sono stati
sentiti, per i soggetti presentatori, gli avvocati Federico
Sorrentino e Nicolo’ Lipari con riguardo al primo quesito e gli
avvocati Alessandro Pace e Vincenzo Palumbo con riguardo al secondo
quesito. E’ stato altresi’ ammesso a illustrare gli scritti
presentati l’avvocato Pietro Adami per l’Associazione Nazionale
Giuristi Democratici.

Considerato in diritto

1. – Le due richieste di referendum abrogativo, dichiarate
conformi alle disposizioni di legge dall’Ufficio centrale per il
referendum con ordinanza del 2 dicembre 2011, riguardano la
disciplina elettorale dettata dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270
(Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica). Poiche’ le due richieste concernono la
stessa legge, perseguono identico fine e presentano identita’ di
oggetto, e’ opportuno riunire i relativi giudizi di ammissibilita’ e
deciderli con un’unica sentenza.
2. – In via preliminare e in conformita’ alla giurisprudenza di
questa Corte, debbono essere ritenuti ammissibili gli scritti
presentati da soggetti diversi da quelli contemplati dall’art. 33
della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti
dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo),
interessati alla decisione sull’ammissibilita’ del referendum
(sentenze nn. 28 e 24 del 2011, nn. 16 e 15 del 2008 e nn. 49, 48,
47, 46 e 45 del 2005).
3. – Entrambi i quesiti hanno ad oggetto la legge n. 270 del
2005, che ha modificato il sistema di elezione della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica.
Tale legge, in particolare, e’ intervenuta su quattro distinti
atti legislativi. Per quanto riguarda la Camera dei deputati, essa ha
modificato il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati) e ha abrogato il decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 536 (Determinazione dei collegi
uninominali della Camera dei deputati). Per il Senato della
Repubblica, la predetta legge n. 270 del 2005 ha modificato il
decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi
recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica) e ha
abrogato il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535
(Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica).
Le modifiche sono state effettuate mediante interventi di diversa
natura: sostituzione di interi articoli, commi, singole frasi e/o
parole; inserimento di nuovi articoli o commi e di nuove frasi e/o
parole; abrogazione espressa di disposizioni e di interi atti
legislativi (i citati decreti legislativi nn. 535 e 536 del 1993);
soppressione di singole frasi e/o parole.
La legge n. 270 del 2005 ha cosi’ introdotto una nuova formula
elettorale per la Camera dei deputati e per il Senato della
Repubblica, basata su un criterio proporzionale di riparto dei seggi
tra liste bloccate, corretto da diverse soglie di sbarramento, con
premio di maggioranza nazionale (per la Camera) e regionale (per il
Senato) a favore della coalizione di liste o della lista piu’ votata,
indipendentemente dalla percentuale dei voti riportati. Tale formula
ha sostituito quella prima in vigore, prevista nel 1993, fondata
invece su un meccanismo di attribuzione dei seggi di tipo misto: per
tre quarti, con criterio di tipo maggioritario, sulla base di collegi
uninominali a turno unico; per il restante quarto, con criterio di
tipo proporzionale.
La difesa del Comitato ha evidenziato quelli che ritiene siano i
punti problematici e le «irrazionalita’» che caratterizzerebbero la
legge n. 270 del 2005: l’attribuzione dei premi di maggioranza senza
la previsione di alcuna soglia minima di voti e/o di seggi;
l’esclusione dei voti degli elettori della Valle d’Aosta/Vallee
d’Aoste e degli elettori della «circoscrizione Estero» nel computo
della maggioranza ai fini del conseguimento del premio; il meccanismo
delle cosiddette liste bloccate; la difformita’ dei criteri di
assegnazione dei premi di maggioranza tra Camera dei deputati e
Senato della Repubblica; la possibilita’ di presentarsi come
candidato in piu’ di una circoscrizione.
Come rilevato anche dalla difesa dei soggetti presentatori, non
spetta a questa Corte – fuori di un giudizio di costituzionalita’ –
esprimere valutazioni su tali aspetti (sentenze nn. 16 e 15 del 2008
e nn. 48, 47, 46 e 45 del 2005). Gia’ nel 2008, nel decidere
sull’ammissibilita’ di due richieste referendarie riguardanti
disposizioni modificate e/o introdotte dalla legge n. 270 del 2005,
e’ stato escluso – in conformita’ a una costante giurisprudenza – che
in sede di controllo di ammissibilita’ dei referendum possano venire
in rilievo profili di illegittimita’ costituzionale della legge
oggetto della richiesta referendaria o della normativa di risulta (e
cio’ vale anche in caso di quesito riguardante una intera legge
elettorale). D’altronde, gia’ in quell’occasione,
nell’«impossibilita’ di dare […] un giudizio anticipato di
legittimita’ costituzionale», fu segnalata al Parlamento «l’esigenza
di considerare con attenzione gli aspetti problematici» della
legislazione prevista nel 2005, con particolare riguardo
all’attribuzione di un premio di maggioranza, sia alla Camera dei
deputati che al Senato della Repubblica, senza che sia raggiunta una
soglia minima di voti e/o di seggi (sentenze nn. 16 e 15 del 2008).
Eventuali questioni di legittimita’ costituzionale della legge n.
270 del 2005, a prescindere dalla valutazione sulla loro non
manifesta infondatezza, non sono pregiudiziali alla definizione dei
presenti giudizi, che hanno ad oggetto il controllo
dell’ammissibilita’ delle due richieste referendarie. In questa sede,
la Corte, nel rigoroso esercizio della propria funzione, deve
accertare la conformita’ della richiesta ai requisiti fissati in
materia dall’art. 75 Cost. e dalla propria giurisprudenza, potendosi
spingere solo «sino a valutare un dato di assoluta oggettivita’,
quale la permanenza di una legislazione elettorale applicabile, a
garanzia della stessa sovranita’ popolare, che esige il rinnovo
periodico degli organi rappresentativi», e le e’ quindi preclusa
«ogni ulteriore considerazione» (sentenze nn. 16 e 15 del 2008; si
veda anche la sentenza n. 25 del 2004).
4. – Le due richieste referendarie hanno lo stesso fine:
l’abrogazione della legge n. 270 del 2005, allo scopo di restituire
efficacia alla legislazione elettorale in precedenza vigente,
introdotta nel 1993. Tale obiettivo – non espressamente indicato nei
quesiti, in cui non vi e’ alcuna menzione della normativa che essi
mirano a ripristinare – e’ perseguito con tecniche diverse: il primo
quesito propone l’abrogazione totale della legge n. 270 del 2005; il
secondo quesito propone, invece, l’abrogazione delle piu’
significative disposizioni della medesima legge, cosi’ da
configurare, sostanzialmente, un effetto abrogativo totale.
Le due richieste non soddisfano i requisiti costantemente
individuati da questa Corte per i referendum in materia elettorale e
sono, pertanto, inammissibili.
In primo luogo, le leggi elettorali, che possono essere oggetto
di referendum abrogativi, rientrano nella categoria delle leggi
ritenute dalla giurisprudenza della Corte come costituzionalmente
necessarie, l’esistenza e la vigenza delle quali sono indispensabili
per assicurare il funzionamento e la continuita’ degli organi
costituzionali e a rilevanza costituzionale della Repubblica (da
ultimo, sentenze nn. 16 e 15 del 2008). L’ammissibilita’ di un
referendum su norme contenute in una legge elettorale e’ pertanto
assoggettata «alla duplice condizione che i quesiti» che dovrebbero
essere sottoposti agli elettori «siano omogenei e riconducibili a una
matrice razionalmente unitaria», e che «risulti una coerente
normativa residua, immediatamente applicabile, in guisa da garantire,
pur nell’eventualita’ di inerzia legislativa, la costante
operativita’ dell’organo» (sentenza n. 32 del 1993, nonche’, da
ultimo, sentenze nn. 16 e 15 del 2008).
In secondo luogo, i quesiti referendari in materia elettorale
«non possono avere ad oggetto una legge elettorale nella sua
interezza, ma devono necessariamente riguardare parti di essa, la cui
ablazione lasci in vigore una normativa complessivamente idonea a
garantire il rinnovo, in ogni momento, dell’organo costituzionale
elettivo», e debbono percio’ essere «necessariamente parzial[i]» e
mirati «ad espungere dal corpo della legislazione elettorale solo
alcune disposizioni, tra loro collegate e non indispensabili per la
perdurante operativita’ dell’intero sistema» (sentenze nn. 16 e 15
del 2008).
5. – Il quesito n. 1, dal titolo «Elezioni Politiche –
Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, contenente
modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica», e’ inammissibile perche’ riguarda una legge
elettorale nella sua interezza e, ove il referendum avesse un esito
positivo, determinerebbe la mancanza di una disciplina «operante»
costituzionalmente necessaria.
5.1. – La richiesta mira all’abrogazione totale della legge n.
270 del 2005. Tale legge, come gia’ evidenziato, ha introdotto,
mediante una copiosa serie di modifiche normative, una nuova formula
elettorale per la Camera dei deputati e per il Senato della
Repubblica. L’abrogazione totale della legge n. 270 del 2005
riguarderebbe l’attuale metodo di scelta dei componenti dei detti
organi costituzionali nel suo complesso.
Di conseguenza, il referendum, ove avesse un esito favorevole
all’abrogazione, produrrebbe l’assenza di una legge
costituzionalmente necessaria, che deve essere operante e
auto-applicabile, in ogni momento, nella sua interezza (sentenze nn.
16 e 15 del 2008). Gli organi costituzionali o di rilevanza
costituzionale non possono essere esposti neppure temporaneamente
alla eventualita’ di paralisi di funzionamento, «anche soltanto
teorica» (sentenza n. 29 del 1987). Tale principio «postula
necessariamente, per la sua effettiva attuazione, la costante
operativita’ delle leggi elettorali relative a tali organi» (sentenza
n. 5 del 1995). Ne discende che la questione di legittimita’
costituzionale dell’art. 37, terzo comma, della legge n. 352 del
1970, prospettata dalla difesa del Comitato, nella parte in cui
prevede che il Presidente della Repubblica possa ritardare una sola
volta l’entrata in vigore dell’abrogazione, non puo’ superare l’esame
preliminare di non manifesta infondatezza: l’eventuale dichiarazione
di illegittimita’ costituzionale che consenta la reiterazione del
differimento – oltre a rimettere alla mera volonta’ dei parlamentari
in carica la determinazione del momento in cui si produrrebbe
l’efficacia stessa del referendum, ove questo avesse un esito
positivo – potrebbe comportare, in caso di inerzia del legislatore e
di ripetute reiterazioni, una grave incertezza che esporrebbe organi
costituzionali a una paralisi di funzionamento anche solo teorica e
temporanea, ipotesi esclusa dalla costante giurisprudenza di questa
Corte (da ultimo, sentenze nn. 16 e 15 del 2008). Viene percio’ meno
«uno dei presupposti perche’ la Corte possa accogliere la proposta
istanza di autorimessione della relativa questione di
costituzionalita’» (sentenza n. 304 del 2007).
Una condizione perche’ un referendum elettorale sia ammissibile
e’ «la cosiddetta auto-applicativita’ della normativa di risulta,
onde consentire in qualsiasi momento il rinnovo delle assemblee
rappresentative» (sentenze nn. 16 e 15 del 2008 e n. 13 del 1999). Il
quesito n. 1, proponendo l’abrogazione totale della legge n. 270 del
2005, non soddisfa questa condizione.
5.2. – Non puo’ quindi affermarsi, come sostengono i soggetti
presentatori, che, laddove l’esito del referendum fosse favorevole
all’abrogazione, sarebbe automaticamente restituita in vigore la
precedente legislazione elettorale. L’abrogazione referendaria, in
tal modo, produrrebbe la reviviscenza degli atti legislativi
modificati e abrogati dalla legge n. 270 del 2005, nella versione
precedente all’approvazione di quest’ultima: il decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, nel testo previgente
alla legge n. 270 del 2005, e il decreto legislativo n. 536 del 1993,
per la Camera dei deputati; i decreti legislativi n. 533 – nel testo
anteriore alla legge n. 270 del 2005 – e n. 535 del 1993, per il
Senato della Repubblica.
La tesi della reviviscenza di disposizioni a seguito di
abrogazione referendaria non puo’ essere accolta, perche’ si fonda su
una visione «stratificata» dell’ordine giuridico, in cui le norme di
ciascuno strato, pur quando abrogate, sarebbero da considerarsi
quiescenti e sempre pronte a ridiventare vigenti. Ove fosse seguita
tale tesi, l’abrogazione, non solo in questo caso, avrebbe come
effetto il ritorno in vigore di disposizioni da tempo soppresse, con
conseguenze imprevedibili per lo stesso legislatore, rappresentativo
o referendario, e per le autorita’ chiamate a interpretare e
applicare tali norme, con ricadute negative in termini di certezza
del diritto; principio che e’ essenziale per il sistema delle fonti e
che, in materia elettorale, e’ «di importanza fondamentale per il
funzionamento dello Stato democratico» (sentenza n. 422 del 1995).
E’ vero che i referendum elettorali sono «intrinsecamente e
inevitabilmente "manipolativi", nel senso che, sottraendo ad una
disciplina complessa e interrelata singole disposizioni o gruppi di
esse, determinano, come effetto naturale e spontaneo, la
ricomposizione del tessuto normativo rimanente, in modo da rendere la
regolamentazione elettorale successiva all’abrogazione referendaria
diversa da quella prima esistente» (sentenze nn. 16 e 15 del 2008).
Nel caso in esame, pero’, ove l’esito del referendum fosse favorevole
all’abrogazione, non si avrebbe alcuna «ricomposizione» della
normativa di risulta, perche’ la lacuna legislativa dovrebbe essere
colmata mediante il ricorso a una disciplina ne’ compresente ne’
co-vigente con quella oggetto del referendum: l’abrogazione
referendaria non avrebbe l’effetto – che il quesito n. 1 presuppone –
di ripristinare automaticamente una legislazione non piu’ in vigore,
che ha gia’ definitivamente esaurito i propri effetti.
5.3. – Anche recentemente questa Corte ha affermato che
«l’abrogazione, a seguito dell’eventuale accoglimento della proposta
referendaria, di una disposizione abrogativa e’ […] inidonea a
rendere nuovamente operanti norme che, in virtu’ di quest’ultima,
sono state gia’ espunte dall’ordinamento» (sentenza n. 28 del 2011),
precisando che all’abrogazione referendaria «non conseguirebbe alcuna
reviviscenza delle norme abrogate» dalla legge oggetto di referendum,
«reviviscenza […] costantemente esclusa in simili ipotesi» dalla
giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 24 del 2011, n. 31 del
2000 e n. 40 del 1997). Inoltre, l’ipotesi della reviviscenza di
norme a seguito di abrogazione referendaria e’ stata negata da questa
Corte con specifico riguardo alla materia elettorale: quando essa ha
stabilito che una richiesta di referendum avente per oggetto una
legislazione elettorale nel suo complesso non puo’ essere ammessa,
perche’ l’esito favorevole del referendum produrrebbe l’assenza di
una legge costituzionalmente necessaria, ha implicitamente escluso
che, per effetto dell’abrogazione referendaria, possa «rivivere» la
legislazione elettorale precedentemente in vigore (da ultimo,
sentenze nn. 16 e 15 del 2008).
Il fenomeno della reviviscenza di norme abrogate, dunque, non
opera in via generale e automatica e puo’ essere ammesso soltanto in
ipotesi tipiche e molto limitate, e comunque diverse da quella
dell’abrogazione referendaria in esame. Ne e’ un esempio l’ipotesi di
annullamento di norma espressamente abrogatrice da parte del giudice
costituzionale, che viene individuata come caso a se’ non solo nella
giurisprudenza di questa Corte (peraltro, in alcune pronunce, in
termini di «dubbia ammissibilita’»: sentenze n. 294 del 2011, n. 74
del 1996 e n. 310 del 1993; ordinanza n. 306 del 2000) e in quella
ordinaria e amministrativa, ma anche in altri ordinamenti (come
quello austriaco e spagnolo). Tale annullamento, del resto, ha
«effetti diversi» rispetto alla abrogazione – legislativa o
referendaria – il cui «campo […] e’ piu’ ristretto, in confronto di
quello della illegittimita’ costituzionale» (sentenza n. 1 del 1956).
Ne’ l’ipotesi di reviviscenza presupposta dalla richiesta
referendaria in esame e’ riconducibile a quella del ripristino di
norme a seguito di abrogazione disposta dal legislatore
rappresentativo, il quale puo’ assumere per relationem il contenuto
normativo della legge precedentemente abrogata. Cio’ puo’ verificarsi
nel caso di norme dirette a espungere disposizioni meramente
abrogatrici, perche’ l’unica finalita’ di tali norme consisterebbe
nel rimuovere il precedente effetto abrogativo: ipotesi differente da
quella in esame, in quanto la legge n. 270 del 2005 non e’ di sola
abrogazione della previgente legislazione elettorale, ma ha
introdotto una nuova e diversa normativa in materia. Peraltro, sia la
giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato,
sia la scienza giuridica ammettono il ripristino di norme abrogate
per via legislativa solo come fatto eccezionale e quando cio’ sia
disposto in modo espresso. Per questo le «Regole e raccomandazioni
per la formulazione tecnica dei testi legislativi» della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica stabiliscono che «se si
intende far rivivere una disposizione abrogata o modificata occorre
specificare espressamente tale intento» (punto 15, lettera d, delle
circolari del Presidente della Camera dei deputati e del Presidente
del Senato della Repubblica, entrambe del 20 aprile 2001; analoga
disposizione e’ prevista dalla «Guida alla redazione dei testi
normativi» della Presidenza del Consiglio dei ministri, circolare 2
maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92). E anche in altri ordinamenti
(quali ad esempio quello britannico, francese, spagnolo, statunitense
e tedesco) il ripristino di norme a seguito di abrogazione
legislativa non e’ di regola ammesso, salvo che sia dettata una
espressa previsione in tal senso: cio’ in quanto l’abrogazione non si
limita a sospendere gli effetti di una legge, ma toglie alla stessa
efficacia sine die.
Ne’, infine, nel caso in esame si verificherebbe, ove il
referendum avesse un esito favorevole all’abrogazione, la cosiddetta
riespansione, che si ha, ad esempio, nel rapporto tra due discipline
delle quali una generale, l’altra speciale, per cui la disciplina
generale produce i propri effetti sulle fattispecie in precedenza
regolate dalla disciplina speciale abrogata. La legge n. 270 del 2005
ha introdotto una nuova legislazione elettorale, alternativa a quella
previgente e, rispetto a quest’ultima, ne’ derogatoria ne’ legata da
un rapporto di specialita’.
5.4. – La volonta’ di far «rivivere» norme precedentemente
abrogate, d’altra parte, non puo’ essere attribuita, nemmeno in via
presuntiva, al referendum, che ha carattere esclusivamente
abrogativo, quale «atto libero e sovrano di legiferazione popolare
negativa» (sentenza n. 29 del 1987), e non puo’ «direttamente
costruire» una (nuova o vecchia) normativa (sentenze nn. 34 e 33 del
2000). La finalita’ incorporata in una richiesta referendaria non
puo’ quindi andare oltre il limite dei possibili effetti dell’atto.
Se cosi’ non fosse, le disposizioni precedentemente abrogate dalla
legge oggetto di abrogazione referendaria rivivrebbero per effetto di
una volonta’ manifestata presuntivamente dal corpo elettorale. In tal
modo, pero’, il referendum, perdendo la propria natura abrogativa,
diventerebbe approvativo di nuovi principi e «surrettiziamente
propositivo» (sentenze n. 28 del 2011, n. 23 del 2000 e n. 13 del
1999): un’ipotesi non ammessa dalla Costituzione, perche’ il
referendum non puo’ «introdurre una nuova statuizione, non ricavabile
ex se dall’ordinamento» (sentenza n. 36 del 1997).
Il quesito n. 1, per l’effetto che intende produrre, ha natura
deliberativa: esso non mira alla mera demolizione di una disciplina,
ma alla sostituzione di una legislazione elettorale con un’altra. La
richiesta referendaria e’ diretta a introdurre – senza peraltro
indicarlo in modo esplicito – un dato sistema elettorale, tra i tanti
possibili, per di piu’ complesso e frutto di ibridazione tra sistemi
diversi. Il quesito non consente quindi agli elettori la scelta tra
la sopravvivenza di una disciplina e la sua eliminazione e cela
diverse intenzionalita’, cio’ che mette in discussione la chiarezza
del quesito. Le norme elettorali di organi costituzionali o di
rilevanza costituzionale, del resto, possono «essere abrogate nel
loro insieme esclusivamente con una nuova disciplina, compito che
solo il legislatore rappresentativo e’ in grado di assolvere. Il
referendum popolare abrogativo si palesa nella specie strumento
insufficiente, in quanto idoneo a produrre un mero effetto abrogativo
sine ratione» (sentenza n. 29 del 1987).
5.5. – Ne’ infine puo’ essere condivisa la tesi per cui, in
materia elettorale, la reviviscenza della legislazione precedente, a
seguito di abrogazione referendaria, sarebbe imposta proprio dalla
circostanza che la legge elettorale sia costituzionalmente
necessaria. Questo ragionamento tramuta un limite dell’ammissibilita’
della richiesta referendaria in un fondamento della sua stessa
ammissibilita’: in caso di abrogazione di una legge elettorale
abrogatrice di una legge precedente, non rivive la legge prima in
vigore in quanto e’ costituzionalmente necessaria; e’ invece
costituzionalmente necessaria la legge elettorale piu’ recente che,
quindi, non puo’ essere espunta dall’ordinamento tramite referendum.
Ne’ e’ possibile, al riguardo, postulare la vigenza di un
principio di continuita’ delle leggi elettorali, tale da garantire in
ogni momento l’esistenza di un sistema elettorale funzionante
mediante l’implicita ultrattivita’ della legge abrogata fino alla
piena operativita’ di quella nuova. Dal principio della continuita’
funzionale degli organi costituzionali, posto alla base di istituti
come la proroga e la supplenza, non puo’ farsi conseguire
«l’ultrattivita’ della normativa elettorale degli organi
costituzionali, in deroga ai principi che regolano la successione
delle leggi nel tempo; […] "cio’ non puo’ non valere anche in
ordine ai rapporti tra abrogazione referendaria e normativa
sottoposta a referendum"» (sentenze n. 26 del 1997 e n. 5 del 1995).
5.6. – Escluso, dunque, che l’abrogazione proposta possa produrre
effetti di ripristino o di riespansione della legislazione elettorale
previgente, si puo’ concludere che il quesito n. 1 e’ inammissibile,
perche’, ove avesse un esito positivo, determinerebbe l’eliminazione
di una disciplina costituzionalmente necessaria, che deve essere
operante e auto-applicabile, in ogni momento, nella sua interezza.
6. – Il quesito n. 2, dal titolo «Elezioni Politiche –
Abrogazione delle norme specificamente indicate della legge 21
dicembre 2005, n. 270, contenente modifiche alle norme per l’elezione
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica», e’
inammissibile, oltre che per le medesime ragioni esposte con
riferimento al quesito n. 1, per contraddittorieta’ e per assenza di
chiarezza.
Anche questa richiesta concerne l’attuale formula elettorale, pur
non riguardando tutta la legge n. 270 del 2005, ma singole
disposizioni di essa. Il quesito propone l’abrogazione dell’art. 2
della legge n. 270 del 2005 e di 71 alinea – cioe’ le frasi iniziali
di ognuno dei commi oggetto della richiesta, che dispongono
l’abrogazione o la sostituzione delle norme elettorali prima in
vigore – contenuti negli artt. 1, 4, 5, 6 e 8 della medesima legge.
Negli alinea sono presenti quattro diverse formule: «e’
sostituita» o «sono sostituite»; «sono apportate le seguenti
modificazioni»; «sono soppresse»; «e’ abrogata». Tutte queste
espressioni hanno efficacia abrogatrice, ma in alcuni casi esse
provvedono anche a sostituzioni e modificazioni.
Sono oggetto del quesito solo gli enunciati che ordinano la
sostituzione, e non i «sottotesti», vale a dire le disposizioni che
sono poste in luogo delle norme abrogate. La richiesta riguarda
percio’ solo le norme che prevedono o ordinano la sostituzione delle
precedenti disposizioni, non quelle che a queste ultime si
sostituiscono. Un referendum comporta pero’, in caso di esito
positivo, l’abrogazione di disposizioni, non di norme: esso produce
la cessazione non dell’efficacia della norma pro futuro, ma della
vigenza della disposizione. In questo caso, l’eventuale abrogazione
delle disposizioni che contengono gli «ordini di sostituzione» non
implica anche l’abrogazione delle norme che sostituiscono o
modificano quelle abrogate, mentre la volonta’ del legislatore si e’
espressa non solo con le prime (ossia gli alinea), ma anche – e
principalmente – con le seconde (ossia i «sottotesti»); non a caso e’
su queste ultime che si e’ svolto il dibattito parlamentare. Il
quesito n. 2, quindi, non e’ idoneo a realizzare l’effetto cui
vorrebbe giungere perche’, contraddittoriamente, non determinerebbe
l’abrogazione proprio delle norme sostitutive della precedente
legislazione elettorale.
I «sottotesti», non espunti dall’ordinamento, in molti casi
avrebbero essi stessi – per il proprio contenuto oggettivo,
incompatibile con le norme precedenti – efficacia abrogativa, mentre,
nei rimanenti casi, sarebbero di difficile interpretazione, potendo
cosi’ produrre effetti inconciliabili con l’intento referendario. Ne
discende l’assenza di chiarezza del quesito non solo perche’ non e’
evidente quali norme gli elettori siano in concreto chiamati ad
abrogare con il referendum, ma anche perche’ l’effetto abrogativo
prodotto dalla eliminazione degli alinea e’ di difficile
interpretazione. Cio’ non puo’ ammettersi in una materia come quella
delle fonti del diritto, regolata da leges strictae, in cui e’
assente, o comunque minimo, lo spazio per l’interposizione
dell’interprete che trae dalla disposizione la norma. Inoltre, i
dubbi interpretativi circa l’applicabilita’ delle norme contenute nei
«sottotesti» esporrebbero gli organi costituzionali della Repubblica
alla eventualita’, anche soltanto teorica, di paralisi di
funzionamento. E, quand’anche si ritenesse che sia gli alinea sia i
«sottotesti» siano oggetto di abrogazione referendaria, il quesito
presupporrebbe la reviviscenza della legislazione elettorale
precedente alla legge n. 270 del 2005 e sarebbe percio’ inammissibile
per le stesse ragioni precisate con riguardo al primo quesito.
In conclusione, la seconda richiesta di referendum popolare e’
inammissibile per contraddittorieta’ e per assenza di chiarezza,
oltre che per le medesime ragioni di inammissibilita’ esposte con
riferimento al quesito n. 1.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,
dichiara inammissibili le richieste di referendum popolare per
l’abrogazione, nei termini indicati in epigrafe, della legge 21
dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l’elezione della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), richieste
dichiarate legittime con ordinanza del 2 dicembre 2011 dall’Ufficio
centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2012.

Il Presidente: Quaranta

Il redattore: Cassese

Il cancelliere: Melatti

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 2012.

Il direttore della cancelleria: Melatti

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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