Cass. civ. Sez. II, Sent., 31-01-2011, n. 2300 Ordinanza ingiunzione di pagamento è opposizione

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

Z.A. impugna per cassazione l’ordinanza 18.8.05 con la quale il G.d.P. di Cittadella, della L. n. 689 del 1981, ex art. 23, comma 5, ne ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 2345/2004 del Prefetto di Padova reiettiva del ricorso amministrativo avverso il verbale d’accertamento d’infrazione al C.d.S. n. 182 redatto nei suoi confronti il 13.11.04 dalla Polizia Municipale di Gazzo.

Sostiene il ricorrente l’illegittimità di tale provvedimento in quanto la mancata presenza all’udienza fissata dal G.d.P. era dipesa dalla comunicazione in cancelleria dell’avviso di fissazione, comunicazione ritenuta irrituale in quanto, avendo egli agito con il ministero degli Avv.ti Stefano Grolla ed Angelo Malangoni del foro di Vicenza, con elezione di domicilio in Padova, alla Via Bellini n. 12, presso l’Avv. Massimo Menegotto, quivi l’avviso sarebbe dovuto essere comunicato ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22, comma 6.

Parte intimata non svolge attività difensiva.

Avviato il ricorso alla trattazione camerale, il P.G. trasmette requisitoria scritta 13.7.10 nella quale, concordando con la relazione ex art. 380 bis c.p.c., conclude per il rigetto del ricorso.

Nella relazione il Consigliere designato evidenzia quanto segue:

"Il ricorso appare manifestamente infondato.

E’ vero, infatti, che il procuratore esercente il proprio ministero nella circoscrizione del Tribunale al quale è assegnato non è tenuto ad eleggere domicilio nel luogo, ricompreso in detta circoscrizione, dove ha sede l’ufficio giudiziario innanzi al quale si svolge il processo, riferendosi l’obbligo di procedere a tale elezione, di cui al R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82, solo ai procuratori che esercitano il proprio ministero al di fuori della circoscrizione d’appartenenza; onde, nei riguardi del procuratore esercente nella propria circoscrizione che non abbia eletto domicilio nel predetto luogo, le notificazioni non possono essere eseguite presso la cancelleria del giudice adito, ma vanno effettuate nel luogo, risultante dall’albo dell’Ordine professionale, in cui il procuratore ufficialmente risiede in ragione del suo ufficio a norma del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 10 e art. 17, comma 1, n. 7, convertito nella L. 22 gennaio 1934, n. 36 (Cass. 19.6.09 n. 14360, 18.4.02 n. 5635).

Ma è anche vero che, al di fuori di tale ipotesi, sempre ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all’atto del costituirsi in giudizio, non genericamente in qualsiasi luogo nell’ambito della circoscrizione cui appartiene l’ufficio del giudice adito, bensì esclusivamente ne luogo dove ha sede il detto ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo, intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria di tale autorità giudiziaria (Cass. SS.UU. 5.10.07 n. 17055, 11.3.08 n. 6419).

Nella specie, poichè i difensori nominati dall’opponente esercitavano extra districtum, essendo iscritti all’ordine di Vicenza ed operando nel distretto di Padova, cui appartiene Cittadella, l’elezione di domicilio in Padova e non in Cittadella non aveva alcuna efficacia; con la conseguenza che le comunicazioni ai predetti procuratori devono ritenersi validamente e ritualmente effettuate presso la cancelleria del G.d.P. di Cittadella e l’ordinanza è stata legittimamente adottata.

Dalla rilevata manifesta infondatezza del ricorso deriva ch’esso può essere deciso con la procedura di cui all’art. 375 c.p.c., ricorrendo l’ipotesi prevista da tale norma al comma 1, n. 5".

Ritiene il Collegio di condividere, al pari del P.G., le ragioni della relazione – cui, comunicata alle parti costituite, non sono stati mossi rilievi critici – e, pertanto, di respingere il ricorso.

Parte intimata non avendo svolto attività difensiva, non v’ha luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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