Legge Regionale n. 2 del 15-01-2009 Regione Calabria. Norme per la istituzione di un Parco storico rievocativo del decennio francese in Calabria.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA
N. 1
del 16 gennaio 2009
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
N. 1 del 21 gennaio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. La Regione promuove e sostiene l’istituzione di un Parco Storico attraverso
la realizzazione di un itinerario storico-culturale-didattico riferito al
periodo 1806-1815, caratterizzato dall’avvento dell’esercito napoleonico in
Calabria per liberare il territorio dal dominio borbonico.

ARTICOLO 2

(Finalità e obiettivi)

1. Il Parco Storico è lo strumento per programmare ed attuare iniziative
finalizzate alla rievocazione, alla conoscenza e alla divulgazione degli
eventi bellici sviluppatisi nei territori dei Comuni di cui al successivo
articolo 3, teatro delle battaglie tra l’esercito transalpino e i borboni
alleati con gli inglesi.

2. Le attività del Parco Storico sono finalizzate a:

a) restaurare e conservare il patrimonio storico dei siti dove si sono
consumati gli avvenimenti bellici durante il decennio, previa individuazione e
delimitazione delle aree in sede di predisposizione del piano di cui al
successivo articolo 9;

b) attrezzare di supporti informatici, segnaletica di percorso, nonché la
realizzazione di strutture museali e artistiche, arricchite di biblioteche
tematiche per favorire la migliore fruizione pubblica dei luoghi;

c) organizzazione di manifestazioni storico-culturali finalizzati non solo a
ricostruire sul piano militare e politico i fatti storici, ma anche a definire
ed approfondire la conoscenza di usi e costumi del tempo;

d) sviluppare programmi educativi per scuole o gruppi a scopo didattico, quali
strumenti idonei ad approfondire la particolare fase storica attraverso fonti
e testimonianze sugli eventi che hanno segnato la presenza napoleonica in
Calabria;

e) pianificare visite guidate, organizzate in maniera sistematica ed aperte a
tutti, per un’azione informativa, a sostegno sia della domanda di turismo
culturale, sia a supporto di approcci specialistici e accademici;

f) attivare collaborazioni con organismi ed associazioni già implementate, con
cui concludere in convenzione forme di partenariato informativo e gestionale;

g) favorire attività di studio e ricerca per il recupero di reperti, resti
ossei, armi e beni appartenuti ai protagonisti delle vicende.

ARTICOLO 3

(Consorzio)

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la
Giunta regionale provvede alla formalizzazione della costituzione di un
Consorzio obbligatorio, quale Ente deputato alla gestione di tutte le attivit
di competenza del Parco Storico, cui sono chiamati a farne parte i Comuni di
Pizzo, Vibo Valentia, Sant’Onofrio, Stefanaconi, Filogaso, Zambrone, Jonadi,
Mileto, Filandari, Marcellinara, Stalettì, Catanzaro, Maida, Lamezia Terme,
Acri, Aiello Calabro, Amantea, San Giovanni in Fiore, Corigliano, Rossano,
Crotone, Palmi, Scilla, Reggio Calabria e l’Associazione culturale
onlus “G.Murat” di Pizzo.

2. Con il provvedimento di costituzione di cui al comma precedente il
Presidente della Giunta regionale o suo delegato provvede alla convocazione ed
all’insediamento dell’assemblea generale consortile composta da un
rappresentante per ogni soggetto partecipante.

3. L’Assemblea generale consortile elegge, con votazioni separate, il
Presidente e il Consiglio Direttivo, mentre il Collegio dei Revisori, in
numero di tre compreso il Presidente, è nominato dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 4

(Organi esecutivi)

1. Sono Organi esecutivi del Consorzio:

a) l’Assemblea generale;

b) il Comitato Esecutivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 5

(Comitati consultivi)

1. Sono organi consultivi del Consorzio:

a) il Comitato per la ricerca e la consulenza storica;

b) il Comitato tecnico scientifico.

ARTICOLO 6

(Statuto)

1. Entro il termine di 180 giorni dalla costituzione degli Organi, l’Assemblea
generale consortile provvede all’adozione dello Statuto, soggetto
all’approvazione della Giunta regionale che vi provvede entro 60 giorni dal
ricevimento, trascorsi i quali, si intende tacitamente approvato e diventa
esecutivo a seguito della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione. Eventuale richiesta di modifiche o integrazioni sospende, per una
sola volta, il termine sopra indicato che riprende vigore dalla data di
acquisizione delle controdeduzioni.

2. Lo Statuto disciplina, tra l’altro:

a) funzioni, competenze e durata in carica degli Organi di cui agli articoli 4
e 5;

b) forme e modalità di gestione dei beni di proprietà di amministrazioni
pubbliche ovvero di proprietà o in disponibilità di privati;

c) organizzazione della struttura burocratica, tenendo conto che il Consorzio
deve avvalersi esclusivamente di personale proveniente dagli Enti consorziati
utilizzando gli istituti previsti dalla normativa vigente per il personale
degli Enti locali;

d) le quote di partecipazione dei singoli soggetti di cui al precedente
articolo 3, con esclusione dell’Associazione

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