Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-01-2011, n. 2191 ICI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

udite le conclusioni del P.G. Gambardella Vincenzo che ha chiesto l’inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso.

quanto segue:

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto da C.F. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che aveva rigettato il ricorso del contribuente ritenendo che correttamente il Comune di Garbagnate Milanese aveva accertato il maggiore valore ai fini I.C.I. del terreno di proprietà della stessa e di M.A.F. relativamente agli anni di imposta 1995 – 1996 – 1997 – 1998.

In particolare la Commissione Tributaria Regionale rilevava la carenza assoluta di motivazione del maggiore importo, come eccepito dalla ricorrente, in quanto l’atto in questione non conteneva una motivazione, seppure stringata, idonea a far intendere al contribuente i motivi per i quali tale maggiore importo era da ritenersi attendibile,e, quindi, in aperto contrasto con quanto stabilito dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 1 in generale, dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1 nonchè dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42.

Nello specifico la Commissione Regionale rilevava che nel caso di specie l’Amministrazione si limitava ad osservare in modo del tutto generico e senza alcun specifico riferimento a dati concreti: "Gli importi sono stati calcolati sulla base delle aliquote deliberate dal Consiglio Comunale", o irrilevanti quali "minor versamento rispetto ai dati accertati", "dichiarazione infedele", "irrogazione della sanzione più favorevole", "dati forniti dall’U.T.E.".

Avverso la suddetta sentenza il Comune di Garbagnate Milanese ha proposto ricorso sulla base di un motivo con il quale viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 5 e art. 11, comma 2 bis e della L. n. 212 del 2000, art. 7 (Statuto dei diritti del contribuente) con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostiene al riguardo il Comune ricorrente in buona sostanza che il contribuente sarebbe stato messo in grado di conoscere i presupposti dell’avviso di accertamento nel quale sarebbero stati indicati in modo dettagliato i presupposti dell’avviso di accertamento.

Nel controricorso la C.F., per il tramite dei suoi difensori, ha viceversa dedotto che la motivazione della sentenza impugnata, in relazione alla mancanza di specifici dati obiettivi di riscontro, era efficacemente motivata, e, pertanto, esente da qualsivoglia censura.

Il ricorso è infondato.

Come correttamente rilevato dai giudici di seconde cure la motivazione dell’avviso è frutto esclusivamente di affermazioni generiche ed apodittiche, senza alcun concreto riferimento ai dati oggettivi, e, come tale, non in grado di rendere edotta la controparte in modo completo ed esaustivo delle effettive ragioni della richiesta di pagamento di maggiori somme.

Inoltre il ricorrente non ha riportato lo specifico tenore dell’atto impositivo, i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che la avevano esplicitato attraverso l’indicazione degli elementi indispensabili ex lege (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42) a consentire l’esercizio del contraddittorio e la cui carenza ha generato la nullità dell’avviso di accertamento.

Ne consegue il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 3.200 oltre accessori.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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