Legge Regionale n. 3 del 15-01-2009 Regione Calabria. Disposizioni regionali sui bandi relativi a finanziamenti in materia di programmazione unitaria.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA
N. 1
del 16 gennaio 2009
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
N. 1 del 21 gennaio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. La presente legge si applica ai bandi pubblicati dall’Ente Regione o da
suoi delegati che attivano risorse finanziarie derivanti dalla programmazione
unitaria dei finanziamenti aggiuntivi nazionali, fondi FAS, e comunitari,
fondi strutturali.

2. Per i bandi di cui al comma 1 la decorrenza dei termini di presentazione
delle domande per l’accesso ai finanziamenti concessi nell’ambito della
programmazione unitaria è comunque sospesa di diritto dal 1° al 31 agosto di
ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

3. Al termine del periodo di sospensione di cui al comma 2 sono rinnovate le
procedure di pubblicità previste dalle norme comunitarie, nazionali e
regionali vigenti.

ARTICOLO 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

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