Legge Regionale n. 4 del 15-01-2009 Regione Calabria. Delega alla Giunta regionale per la redazione di Testi Unici in materia di attività produttive, lavoro e istruzione.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA
N. 1
del 16 gennaio 2009
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
N. 1 del 21 gennaio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalità e oggetto)

1. La Giunta regionale è delegata, ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto,
alla redazione di tre Testi unici che riordinano e coordinano l’intera
disciplina legislativa regionale rispettivamente in materia di attivitÃ
produttive, lavoro e istruzione, cultura e beni culturali.

2. Le fonti normative da inserire prioritariamente nei tre Testi unici di cui
al comma precedente sono indicate in appositi elenchi di cui agli allegati A,
B e C. La Giunta regionale è autorizzata ad integrare detti elenchi con le
disposizioni regolamentari ed amministrative direttamente riferite ai singoli
settori, nonché a tenere conto delle leggi regionali parzialmente attinenti
alle materie oggetto del riordino.

ARTICOLO 2

(Caratteri e criteri del riordino e del coordinamento)

1. I Testi unici, ripartiti in libri, se necessario, titoli, capi, articoli,
cui andrà apposta una rubrica se ne sono privi:

a) adeguano e semplificano il linguaggio normativo;

b) apportano le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e
sistematica delle norme, eliminando ridondanze, sovrapposizioni,
duplicazioni;

c) elencano le disposizioni vigenti che vengono riordinate e coordinate;

d) recano in unico articolo finale l’abrogazione esplicita delle leggi e delle
norme che hanno concorso alla sua formazione, nonché delle altre eventuali
disposizioni, non collocate nel Testo unico, che vengono abrogate;

e) aggiornano l’indicazione di organi od uffici rispetto ad una nuova loro
denominazione o in relazione ad una nuova ripartizione di competenze
derivante da altre disposizioni;

f) prevedono la semplificazione delle procedure amministrative;

g) aggiornano i rinvii ad altre disposizioni che non corrispondano più allo
stato della legislazione;

h) correggono gli errori materiali.

ARTICOLO 3

(Termini)

1. Le proposte dei Testi unici, corredate da apposite relazioni di
accompagnamento, sono trasmesse dalla Giunta regionale al Consiglio regionale
per l’approvazione entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente
legge.

ARTICOLO 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

ALLEGATO 1

Allegato A Elenco fonti normative in materia di

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