Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 31-01-2011, n. 2146 Danno biologico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Pretore Circondariale di Napoli – Sez. dist. di Barra – in funzione di Giudice del lavoro, depositato in data 17.02.1997, G.E. conveniva in giudizio la Kuwait Raffinazione e Chimica S.p.A., esponendo di essere stato sempre a contatto con i vapori provenienti da prodotti petroliferi, i cui effetti nocivi sulla salute si erano tradotti nell’insorgenza di un carcinoma uroteliale – papillare, rimosso con intervento chirurgico.

Tanto premesso, il G. chiedeva all’adito Pretore di accertare e dichiarare il nesso di causalità esistente tra la denunziata malattia e l’ambiente di lavoro e le mansioni svolte, nonchè di accertare la responsabilità della Kuwait Raffinazione e Chimica S.p.A., nella causazione della malattia, con conseguente condanna di quest’ultima al risarcimento del danno biologico cagionato.

Si costituiva la Kuwait Raffinazione e Chimica S.p.A., eccependo che il G. aveva firmato un accordo transattivo con cui aveva rinunziato ad ogni pretesa derivante dal rapporto di lavoro.

Deduceva, inoltre, l’infondatezza della domanda, concludendo per il suo rigetto.

Il Pretore rigettava la domanda.

Avverso tale decisione proponeva appello il soccombente, deducendo che dal testo dell’accordo non si evinceva in alcun modo che le parti avessero inteso far riferimento al danno biologico arrecato. Inoltre, l’appellante assumeva che la formula liberatoria contenuta nell’accordo stipulato il 16.02.1994 era una mera clausola di stile, insistendo per l’accoglimento della domanda formulata con il ricorso introduttivo.

Si costituiva la società, chiedendo il rigetto del gravame.

Con sentenza del 23 marzo-10 maggio 2006, l’adito Tribunale di Napoli rigettava l’appello, osservando che la portata generale dell’accordo in questione, unitamente alla circostanza che il verbale di conciliazione era stato redatto in sede sindacale, escludeva che il richiesto risarcimento del danno biologico non fosse compreso nell’oggetto della transazione.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre G.E. con due motivi. Resiste la Kuwait Raffinazione e Chimica S.p.A con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, il G. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 2118, 2120, 2113 e 2946 cod. civ., nonchè, genericamente, dei vizi di motivazione, per aver erroneamente ritenuto il Tribunale che la quietanza a saldo rilasciata implicasse anche una rinuncia al risarcimento del danno biologico, conseguente all’infermità contratta durante ed a causa del rapporto lavorativo e per essere giunto alla conclusione della sussistenza di tale rinuncia, in base a delle presunzioni, senza esaminare compiutamente tutti gli elementi acquisti al processo.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1217, 1230, 1453, 2094, 112 e 416 c.p.c., e vizi di motivazione, per non avere il Tribunale escluso l’effetto novativo della transazione del 16.02.1994, almeno limitatamente al diritto del ricorrente ad ottenere risarcimento del danno biologico, subito a causa della nocività dell’ambiente di lavoro, che sarebbe stata accertata, però, solo in un momento successivo.

Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente perchè strettamente connessi, sono privi di fondamento, non ravvisandosi nell’iter argomentativo seguito dal Giudice a quo, alcuno dei vizi denunciati dal ricorrente.

Invero, il Tribunale ha richiamato preliminarmente all’interno della motivazione un intero passo del verbale di conciliazione, sottoscritto tra le parti in sede sindacale il 16.02.1994, il quale così stabilisce : "… l’azienda versa al sig. G.E. in aggiunta alle Lire 51.255.187 già percepite per diritti acquisiti, TFR, e indennità sostitutiva del preavviso, al netto di ritenute di legge e di contratto, … altre L. 78.000.000 a transazione e saldo di ogni e qualsiasi diritto maturato nell’intercorso rapporto di lavoro ed a seguito della cessazione dello stesso, intendendosi il presente accordo accettato e sottoscritto in totale novazione del cessato rapporto di lavoro. Il lavoratore, … volendo tuttavia definitivamente transigere e risolvere la vertenza, accetta la somma al titolo di cui sopra e, consapevole dell’espressa inimpugnabilità del presente negozio transattivo, dichiara di non aver altro a pretendere per qualsiasi diritto o ragione relativamente all’intercorso e cessato rapporto di lavoro …".

Ha, poi, osservato che nel testo di tale accordo potevano individuarsi due parti. La prima riguardava le spettanze dovute per TFR, diritti acquisiti e indennità sostitutiva del preavviso ed i relativi crediti venivano soddisfatti con l’accettazione da parte del G. della somma di L. 51.255.187. La seconda parte dell’accordo si riferiva a "diritti rivendicati e contestati, come già individuati in sede aziendale" e, per definire ogni controversia ad essi relativa, la KUWAIT-RAFFINAZIONE E CHIMICA S.p.A. corrispondeva la ulteriore somma di L. 78.000.000 al G. il quale dichiara di accettarla.

Tale transazione – ha rilevato ancora il Giudice d’appello – non solo era tutt’altro che generica – come invece dedotto dal G. – ma aveva un contenuto determinabile per relationem ed esteso ai diritti rivendicati e contestati, come già individuati in sede aziendale.

Peraltro, essa, in quanto datata febbraio 1994, risultava successiva al ricovero del G. del 18.11.93 durante il quale fu emessa la diagnosi definitiva di "carcinoma vescicale". Da ciò discendeva che l’appellante aveva accettato la transazione consapevole di essere affetto da tale patologia.

A queste considerazioni era da aggiungere che -come espressamente pattuito tra le parti contendenti- il verbale di conciliazione sindacale era stato "accettato e sottoscritto in totale novazione del cessato rapporto di lavoro-, con conseguente estinzione – per volontà delle parti – del rapporto di lavoro subordinato con l’ulteriore conseguenza che tutte le pregresse pretese restavano travolte ed assorbite dal nuovo accordo.

Sulla base di tali considerazioni il Tribunale ha concluso, affermando che nessuna pretesa relativa a diritti sorti durante la vigenza del rapporto di lavoro poteva essere più azionata dal G. poichè questi aveva pattuito di voler estinguere lo stesso e di voler costituire, mediante il ricordato accordo, un nuovo regolamento degli assetti giuridici patrimoniali con la Società appellata. Da quanto esposto emerge, dunque, che motivatamente e del tutto correttamente il Tribunale, in considerazione del tenore letterale e del senso complessivo dell’accordo, ha ritenuto non esservi spazio ad alcun dubbio circa la consapevole volontà delle parti di voler dirimere ogni controversia presente e di prevenirne di future, facendosi reciproche concessioni: da una parte la Società versava il cospicuo importo di L. 78.000.000, non dovuto (a differenza delle competenze di fine rapporto che lo erano), dall’altra l’odierno ricorrente rinunciava a far valere ulteriori pretese anche future, derivanti dal l’intercorso rapporto di lavoro, sul presupposto che la somma in più percepita fosse volta a compensare proprio l’eventuale rivendicazione di altri diritti, ulteriori e diversi da quelli in quel momento soddisfatti, secondo lo spirito che anima ogni transazione, ai sensi dell’art. 1965 cod. civ..

Correttamente, dunque, il Giudice a quo ha escluso che si fosse in presenza di una dichiarazione di scienza e/o di una quietanza liberatoria, – come invece sostenuto dal G. – proprio per il fatto che dal contesto dell’atto e dalla circostanze desumibili aliunde, secondo il principio di determinabilità dell’oggetto del contratto anche per relationem, si desumeva che il G. fosse pienamente consapevole di rinunciare ad ogni diritto derivante dal pregresso e cessato rapporto di lavoro, ivi compreso il diritto a vedersi liquidare il risarcimento del danno biologico invocato, avendo avuto conoscenza dell’evento lesivo, sin dal mese di dicembre 1993, allorchè fu ricoverato, cioè a dire ben due mesi prima che sottoscrivesse la transazione in parola.

Tali principi sono stati costantemente enunciati da questa Corte, laddove si afferma che, ai fini della qualificazione di una dichiarazione liberatoria sottoscritta dalla parte come quietanza o piuttosto come transazione, occorre considerare che la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa costituisce, di regola, una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell’interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e, pertanto, concreta una dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale, laddove nella dichiarazione liberatoria sono ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto soltanto quando, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l’abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti (ex plurimis, Cass. n. 729/2003).

Deve escludersi, quindi, che il Giudice d’appello sia incorso in violazione o falsa applicazione di norme di diritto, e, in particolare, dell’art. 1965 c.c. per avere qualificato il contratto inter partes come "transazione" (art. 1965 c.c.), dopo avere accertato, in linea di fatto, con apprezzamento incensurabile in questa sede, che nello stesso le parti si erano fatte reciproche concessioni così evitando una possibile lite tra le stesse.

Va poi soggiunto che, nel caso di specie, oltre a non trattarsi di una dichiarazione di scienza per le ragioni sopra illustrate, si è trattato di un verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale, come tale impugnabile ex art. 2113 cod. civ., stante l’assistenza del sindacatola garanzia della piena e consapevole disposizione dei propri diritti da parte del lavoratore.

Per quanto precede, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 21,00, oltre Euro 2.500,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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