Cass. civ. Sez. III, Ord., 28-01-2011, n. 2121 Studenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Il giorno 25 ottobre 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

"1.- Con la sentenza impugnata in questa sede il Tribunale di Avellino, in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Giudice di pace, ha respinto la domanda proposta da R.M. contro l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (EDISU)- Napoli (OMISSIS), per ottenere la maggiorazione della borsa di studio ottenuta per l’anno acc. 1999-2000, maggiorazione pari ad Euro 1.497,73, prevista per gli studenti universitari residenti fuori sede.

Ha ritenuto il Tribunale che l’attore non avesse provato di risiedere fuori sede, tramite l’esibizione del contratto di locazione dell’appartamento destinato a propria residenza, debitamente registrato.

Il R. propone tre motivi di ricorso per cassazione.

Resiste E.DI.SU. con controricorso.

2.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione del R.D. n. 1611 del 1933, art. 6, e dell’art. 25 cod. proc. civ., per il fatto che la sentenza impugnata è stata emessa dal Tribunale di Avellino mentre, in applicazione delle norme sul foro erariale, competente in via esclusiva e inderogabile è il Tribunale di Napoli.

Il motivo è infondato.

La disposizione di cui all’art. 25 cod. proc. civ. in materia di foro della P.A, si applica solo alle amministrazioni dello Stato, istituzionalmente difese dall’Avvocatura dello Stato, ed alle amministrazioni cui un’apposita norma la estenda. Non si applica necessariamente, invece, agli altri enti pubblici, qual è l’E.DI.SU. (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, 3 agosto 2001 n. 10690; Cass. Civ. Sez. 3, 7 maggio 2008 n. 11187).

3.- Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., e dell’art. 366 c.p.c., n. 4.

I quesiti di diritto sono del tutto generici e inidonei a sintetizzare i problemi giuridici che si vorrebbero sottoporre all’attenzione della Corte di cassazione.

Manca inoltre ogni illustrazione dei motivi di ricorso, in relazione al contenuto della sentenza impugnata, e delle ragioni per cui questa sarebbe censurabile.

4.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio".

– La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Le parti non hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso ha condiviso la soluzione e gli argomenti prospettati dal relatore.

2.- Il ricorso deve essere rigettato.

3.- Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 500,00 per onorari;

oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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