Cass. civ. Sez. VI, Ord., 27-01-2011, n. 2058 Inabilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Con sentenza del 12.11.2008 – 9.10.2009 la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’impugnazione proposta da D.B.F. nei confronti dell’Inail avverso la sentenza di prime cure che aveva rigettato la domanda di accertamento del diritto alla rendita per inabilità conseguente all’infortunio sul lavoro occorso all’assicurato il 19.1.2004; la Corte territoriale ha fatto riferimento alle conclusioni del CTU, secondo cui l’infortunio sul lavoro aveva causato una permanente riduzione dell’integrità psico fisica nella misura del 6%, rilevando tuttavia che detta percentuale di inabilità era inferiore a quella minima di legge.

Avverso tale sentenza della Corte territoriale D.B.F. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. L’Inail ha depositato procura;

2. A mente della L. n. 38 del 2000, art. 13, applicabile ratione temporis alla presente controversia, l’indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore a 16 per cento è erogato in capitale, mentre le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all’erogazione di un’ulteriore quota di rendita per l’indennizzo delle conseguenze delle stesse.

Secondo l’accertamento peritale richiamato dalla Corte territoriale il grado di menomazione dell’integrità psico fisica dell’odierno ricorrente, in conseguenza del ridetto infortunio sul lavoro, è del 6% e, quindi, sufficiente per la liquidazione dell’indennizzo in capitale. Quest’ultimo costituisce un minus rispetto alla liquidazione dell’indennizzo in rendita previsto per le menomazioni pari o superiori al 16%, sicchè la relativa domanda deve ritenersi ricompresa in quella inerente al riconoscimento del diritto alla rendita (cfr, per l’ipotesi similare dei rapporti tra assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità, Cass., nn. 12266/2003; 13046/2003; 19164/2006); erroneamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto che la suddetta percentuale di inabilità fosse inferiore a quella minima di legge.

3. Il ricorso è pertanto manifestamente fondato. La sentenza impugnata deve conseguentemente essere cassata, con rinvio al Giudice indicato in dispositivo, che deciderà conformandosi agli anzidetti principi e provvedere altresì sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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