Cass. civ. Sez. V, Ord., 27-01-2011, n. 2043 Esenzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 2226/2008 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

"1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n,4660, pronunziata dalla C.T.C., di Roma, Sezione n. 24, il 25.05.2007 e DEPOSITATA il 29 maggio 2007. Con tale decisione, la C.T.C., ha accolto il gravame della società contribuente e riformato la decisione di primo grado, – che aveva ritenuto legittimo il provvedimento di diniego del beneficio dell’esenzione decennale IRPEG,- opinando per la sussistenza dei prescritti presupposti.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del provvedimento che nega l’ammissione al beneficio fiscale precitato, censura l’impugnata decisione, per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 218 del 1978, art. 105, come modificato dalla L. n. 64 del 1986, art. 14, comma 5, nonchè per omessa motivazione e, comunque, per motivazione contraddittoria, su punti decisivi della controversia.

3 – L’intimata società, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

4 – La decisione di appello ha considerato, nel caso, sussistenti i presupposti per l’ammissione al chiesto beneficio, nella considerazione che ricorressero sia il requisito della costituzione in forma societaria, sia pure la realizzazione di una nuova iniziativa produttiva, quale prevista dalla specifica norma, e non già l’espletamento di una attività professionale.

5 – L’argomentazione utilizzata per giustificare il decisum sembra inadeguata a dare contezza del percorso decisionale, non essendo indicato il collegamento tra i dati esposti e la maturata decisione.

Osserva, infatti, il Collegio che la CTR è pervenuta al convincimento esternato, senza dare contezza del percorso seguito per giungere ad affermare che l’attività espletata doveva ritenersi ricompresa tra quelle ammissibili al beneficio, avendo, in particolare, omesso di esplicitare alla stregua di quali elementi e considerazioni logico-giuridiche, nel caso, l’assetto operativo ed organizzativo societario era stato considerato emblematico e predominante rispetto a quello professionale.

Segnatamente, il vizio appare ancor più pregnante, tenuto conto che tanto i Giudici di Primo Grado (pag. 3 decisione), quanto quelli di Secondo Grado (pag. 3 decisione) hanno concordemente ritenuto trattarsi di attività professionale e non già di prestazione di servizi.

6 – La decisione impugnata, sembra, allora, affetta dai denunciati vizi, essendo principio consolidato quello, secondo cui "ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento" (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).

7 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione in Camera di Consiglio e la relativa definizione, con declaratoria di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi".

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e la memoria, nonchè tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione;

Considerato, altresì, che la causa va, conseguentemente, rinviata ad altra sezione della CTR del Lazio, perchè proceda al riesame e, quindi, decida nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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