Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 27-01-2011, n. 2033 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La Causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 17 dicembre 2010 ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 c.p.c.:

"Con ricorso notificato, rispettivamente, il 28 dicembre e il 29 dicembre 2009 – 4 gennaio 2010, il Tomaificio Roccastrada di Regoli Giacomo & C. ha chiesto la cassazione della sentenza depositata il 30 giugno 2009 e notificata il 28 ottobre 2009, con la quale la Corte d’appello di Firenze aveva rigettato l’appello proposto dalla società avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto che aveva respinto i suoi ricorsi avverso le cartelle esattoriali notificatele da INPS ed INAIL in derivazione da un verbale dell’ispettorato INPS del 25 novembre 2000 e aveva accolto il ricorso ex art. 414 c.p.c. delle lavoratrici B. e G., condannando il Tomaificio a corrispondere loro le differenze retributive derivanti dall’accertato rapporto di lavoro subordinato.

Alle domande hanno resistito con controricorso solo gli enti previdenziali.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, è regolato dagli artt. 360 e ss. c.p.c., con le modifiche e integrazioni apportate da detta legge.

Il ricorso non risulta depositato nei termini di legge. Esso va pertanto trattato in camera di consiglio per essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1".

E’ seguita la rituale notifica della suddetta relazione, unitamente all’avviso della data della presente udienza in camera di consiglio.

Il Collegio, verificato il mancato deposito del ricorso, non può che condividere il contenuto della relazione.

Va unicamente corretto il refuso di cui alla terza frase della relazione, nel senso che il procedimento è disciplinato alla stregua delle modifiche apportate al codice di rito dal D.Lgs. n. 40 del 2006 prima della loro parziale modifica ad opera della L. n. 69 del 2009, refuso che non ha comunque in alcun modo condizionato il contenuto della relazione.

Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile, con la condanna della società ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese di questo giudizio, liquidate per ciascuno degli enti resistenti in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 1.000,00, oltre 12,50%, IVA e detratta R.A., per onorari.

Nulla per le spese di B. e G., le quali non hanno svolto difese in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare all’INPS e all’INAIL le spese di questo giudizio, liquidate per ciascuno di essi in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 1.000,00, oltre 12,50%, IVA e dedotta la R.A., per onorari. Nulla per le ulteriori spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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