Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-01-2011, n. 1909

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Gi.Gi.Ba. e G.P. convenivano in giudizio al Tribunale di Ivrea M.A., vedova di Gi.

G., per sentire: dichiarare la nullità del contratto di donazione stipulato il 21.10.1999 dagli attori a favore del predetto Gi.Gi. ed avente ad oggetto la somma di L. 384.520.000; condannare la M. a restituire loro la somma suindicata. Esponevano che la donazione era stata stipulata in forma diversa dall’atto pubblico e senza la presenza dei testimoni previsti dalla legge La convenuta, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda, dichiarando fra l’altro di non conoscere la scrittura del 21-10-1999. Con sentenza dell’8 luglio 2002 il Tribunale rigettava la domanda. Con sentenza dep. l’8 ottobre 2004 la Corte di appello di Torino rigettava l’impugnazione proposta dagli attori.

Secondo i giudici di appello: il disconoscimento operato dalla convenuta aveva riguardato l’autenticità della scrittura del 21-10- 1999 e della sua sottoscrizione e non soltanto la sua conformità all’originale; il Tribunale correttamente aveva disatteso la richiesta di prova testimoniale articolata dagli attori per dimostrare che gli attori avevano deciso di donare al figlio la somma di L. 384.520.000 che con la scrittura de qua aveva inteso formalizzare la donazione, atteso che gli istanti non avevano assolto tempestivamente gli oneri loro incombenti ovverossia di produrre l’originale della scrittura e di chiederne la verificazione, in considerazione delle preclusioni sancite dagli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. rispettivamente per la proposizione di domande ed eccezioni e per le deduzioni istruttorie; anche volendo ritenere che il procedimento di verificazione rientri in queste ultime, la decadenza prevista dall’art. 184 citato e il divieto di cui all’art. 345 cod. proc. civ. rendevano inammissibile l’istanza di verificazione, sicchè era esclusa la possibilità di utilizzare la scrittura disconosciuta e di provarne il contenuto; la prova articolata era inammissibile in quanto avente ad oggetto non un fatto ma una decisione interiore degli appellanti.

Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo il Gi. e la G..

Resiste con controricorso l’intimata, che ha depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo i ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 214 e 216 cod. proc. civ. nonchè art. 2719 cod. civ. nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), censurano la decisione gravata che non aveva ammesso la prova testimoniale, articolata nel termine di cui all’art. 184 cod. proc. civ., che era diretta a dimostrare l’autenticità sia del contenuto della scrittura sia della sottoscrizione, tenuto conto che l’istanza di verificazione non richiede l’adozione di formule sacramentali.

Il motivo è infondato.

La sentenza non si è limitata a ritenere che l’istanza di verificazione non era stata presentata nel termine di cui all’art. 184 cod. proc. civ., avendo altresì accertato che l’originale della scrittura era stato depositato soltanto in grado di appello in violazione del divieto di cui all’art. 345 cod. proc. civ.. Al riguardo va considerato che, se è vero che l’istanza di verificazione non esige l’adozione di formule sacramentali e la stessa può rinvenirsi anche nell’articolazione della prova diretta a dimostrare l’autenticità del documento, la parte la quale intenda avvalersi della scrittura privata prodotta in fotocopia e disconosciuta deve produrre l’originale del documento che è necessario per la procedura di verificazione: tale produzione deve avvenire nel termine di decadenza previsto per le articolazioni istruttorie entro il quale va proposta l’istanza di verificazione.

Nella specie, la Corte ha correttamente ritenuto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 184 e 345 citati, inammissibile il deposito in appello dell’originale del documento disconosciuto (cfr. pag. 6 righi 9, 10, 11 della sentenza) e, di conseguenza, il procedimento di verificazione: pertanto non potevano trovare ingresso le prove articolate e del tutto irrilevanti sono, pertanto, le considerazioni sul contenuto della prova testimoniale.

Il ricorso va rigettato.

Le spese della presente fase vanno poste in solido a carico dei ricorrenti, risultati soccombenti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore della resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 4.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *