Legge Regionale n. 4 del 31-03-2009 Regione Emilia – Romagna. Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
N. 52
del 31 marzo 2009
L’ ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

ARTICOLO 1

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con la legislazione comunitaria e
statale, al fine di valorizzare il patrimonio economico, socio-culturale ed
ambientale del proprio territorio attraverso le attività del settore agricolo,
promuove lo sviluppo dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende
agricole.

2. La presente legge è volta in particolare a:

a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun
territorio;
b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali con
specifico riferimento alle zone montane;
c) sviluppare la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione
dei redditi agricoli;
d) promuovere iniziative a difesa del suolo, del territorio e
dell’ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso l’incremento dei
redditi aziendali e il miglioramento della qualità di vita;
e) favorire il mantenimento e lo sviluppo agricolo e forestale del
territorio rurale e la valorizzazione del sistema delle aree protette;
f) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiaritÃ
paesaggistiche, storiche, architettoniche ed ambientali;
g) sostenere ed incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di
qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;
h) promuovere iniziative di valorizzazione dei prodotti e dei servizi
offerti dall’azienda agricola multifunzionale;
i) avvicinare la popolazione e le giovani generazioni al mondo agricolo,
alle sue tradizioni, alla sua cultura per favorire la conoscenza del sistema
agroalimentare regionale.

3. Per le finalità di cui al comma 2, lettera g), la Regione promuove inoltre
la formulazione di linee guida a livello provinciale, in accordo con le
diverse rappresentanze dei settori del turismo e dei produttori agricoli, atte
a favorire la conoscenza e la valorizzazione delle produzioni tipiche e locali
e della cultura enogastronomica regionale.

ARTICOLO 2

Funzioni della Regione, delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni

1. La Regione, ai sensi della legge regionale 15 maggio 1997, n. 15 (Norme per
l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione
della L.R. 27 agosto 1983, n. 34), in materia di agriturismo svolge funzioni
normative, di programmazione, indirizzo e coordinamento.

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, con
apposito atto specifica, in applicazione della presente legge, i criteri
necessari per l’esercizio dell’attività agrituristica, le modalità di
svolgimento della stessa nonché le procedure amministrative e di controllo
applicabili.

3. Le Province e le Comunità montane, ai sensi della legge regionale n. 15 del
1997, articolo 3, esercitano funzioni amministrative e di controllo sulle
attività agricole svolte dalle aziende agrituristiche sui territori di loro
competenza.

4. Le Province, in particolare, concedono l’abilitazione all’esercizio
dell’attività agrituristica, rilasciano il certificato relativo al rapporto di
connessione con l’attività agricola, detengono l’elenco degli operatori
agrituristici ed esercitano le funzioni amministrative relative alla denuncia
dei prezzi e alle rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza della
ricettività ed il movimento turistico. Le Province possono costituire
commissioni consultive al fine di valutare e monitorare l’andamento
dell’offerta turistica rurale.

5. I Comuni svolgono funzioni amministrative e di controllo relativamente allo
svolgimento dell’attività agrituristica.

ARTICOLO 3

Definizione di attività agrituristica

1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di
ricezione ed ospitalità esercitate in azienda dagli imprenditori agricoli di
cui all’articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di
capitali o di persone oppure associati fra loro, in rapporto di connessione
con le attività agricole di coltivazione, allevamento e silvicoltura.

2. Rientrano nell’agriturismo e sono assoggettate alle prescrizioni di cui
alla presente legge le seguenti attività, anche se svolte disgiuntamente:

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti attrezzati destinati alla
sosta;
b) somministrare pasti e bevande;
c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali trasformati in prodotti
enogastronomici ivi inclusa la mescita dei vini;
d) organizzare attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di
pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, anche in convenzione con
enti pubblici, finalizzate alla valorizzazione del territorio, delle attivitÃ
e del patrimonio rurale.

3. Ai fini dell’applicazione della normativa relativa alle attività svolte da
cooperative sociali iscritte alla sezione B) dell’Albo regionale istituito ai
sensi della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 (Norme per la promozione e
per lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della Legge 8 novembre
1991, n. 381), nell’ambito dell’attività agricola rientra anche l’attivitÃ
agrituristica.

4. Possono essere addetti all’attività agrituristica l’imprenditore agricolo
ed i suoi familiari, ai sensi dell’articolo 230-bis del codice civile, nonché
tutti i lavoratori dipendenti regolarmente assunti dall’impresa agricola.

5. E’ altresì ammesso l’utilizzo di lavoratori esterni all’impresa, liberi
professionisti, artigiani o artisti, solo per attività occasionali di
intrattenimento degli ospiti strettamente legate alla valorizzazione di eventi
culturali, sportivi ed ambientali del patrimonio rurale locale e per
l’animazione territoriale o per le attività e servizi complementari
all’agriturismo.

ARTICOLO 4

Connessione e complementarietà con l’attività agricola

1. La connessione dell’attività agrituristica rispetto a quella agricola, che
deve rimanere prevalente, viene calcolata in tempo di lavoro.

2. Il carattere di prevalenza si intende realizzato quando le giornate di
lavoro da impiegare nell’attività agricola sono superiori a quelle calcolate
per svolgere l’attività agrituristica.

3. La determinazione delle giornate di lavoro deve tener conto di situazioni
di particolare disagio operativo in relazione alle caratteristiche del
territorio e alle condizioni socio-economiche della zona, nonché delle
tecniche colturali adottate stabilmente dall’imprenditore agricolo.

ARTICOLO 5

Ospitalità

1. L’ospitalità è ammessa nel numero massimo di dodici camere ammobiliate nei
fabbricati adibiti all’attività agrituristica e fino ad un massimo di otto
piazzole in spazi aperti.

2. I limiti di cui al comma 1 del presente articolo sono elevati a diciotto
camere e quindici piazzole nei parchi nazionali, nelle aree protette e nei
siti della Rete Natura 2000 di cui al titolo III della legge regionale 17
febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema
regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000), nonché nei
territori delle Comunità montane o delle Unioni di Comuni montani.

3. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie in ordine alla metratura minima
di superficie delle camere, non possono essere previsti mediamente più di tre
posti letto per singola camera ammobiliata.

4. L’impresa agrituristica che da almeno tre anni aderisce ad un Club di
eccellenza, di cui all’articolo 17 della presente legge, può derogare ai
limiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo fino ad un massimo di
ulteriori cinque camere.

5. Le camere, nei limiti di quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 del presente
articolo e nel rispetto dell’articolo 11, commi 1 e 4, della presente legge,
possono essere organizzate in appartamenti agrituristici indipendenti. Le
piazzole devono essere adeguatamente attrezzate e prive di strutture fisse.

ARTICOLO 6

Somministrazione di pasti e bevande

1. L’attività di somministrazione di pasti e bevande all’interno dell’impresa
agrituristica è ammessa nei limiti determinati dalla disponibilità della
materia prima agricola aziendale, dalla idoneità sanitaria dei locali
utilizzati e comunque per un volume non superiore alla media di cinquanta
pasti giornalieri su base mensile.

2. Il limite di cui al comma 1 è elevabile di ulteriori due pasti per ogni
camera o piazzola prevista nella dichiarazione di inizio attività di cui
all’articolo 10.

3. Il pasto e le bevande offerti al pubblico devono essere espressione e
valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche tipiche locali e della
cultura alimentare dell’Emilia-Romagna.

4. Nella somministrazione di pasti e bevande possono essere impiegate le
seguenti tipologie di prodotto:

a) prodotti propri dell’azienda agricola e prodotti ricavati da materie
prime dell’azienda anche attraverso lavorazioni effettuate da terzi;
b) prodotti regionali con marchio DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG, QC e tipici
regionali inseriti nell’apposito Albo ministeriale, prodotti biologici
regionali acquistati da aziende agricole del territorio regionale o loro
consorzi, nonché prodotti di altre aziende agricole regionali acquistati
direttamente dai produttori, con preferenza a quelli della zona, o da loro
strutture collettive di trasformazione e commercializzazione.

5. I prodotti propri devono rappresentare, in valore, almeno il 35 per cento
del prodotto totale annuo utilizzato. Tale percentuale è ridotta al 25 per
cento per le aziende situate nel territorio ricompreso in Comunità montane o
in Unioni di Comuni montani.

6. La somma dei prodotti di cui al comma 4, lettere a) e b), del presente
articolo deve essere superiore, in valore, all’80 per cento del prodotto
totale annuo utilizzato.

7. La rimanente quota di prodotto deve provenire preferibilmente e per quanto
possibile da artigiani alimentari della zona e riferirsi a produzioni agricole
regionali.

8. Il Comune, su richiesta del singolo imprenditore, può autorizzare lo
svolgimento dell’attività agrituristica di somministrazione di pasti e
bevande, in deroga ai limiti indicati ai commi precedenti, per un periodo
massimo di sei mesi, in presenza di cause di forza maggiore dovute in
particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie che hanno colpito
l’impresa agricola e sono state accertate dai competenti organi regionali.

ARTICOLO 7

Organizzazione di attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di
pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo

1. Al fine di valorizzare l’ambiente, il patrimonio storico e rurale o le
risorse agricole aziendali, possono essere organizzate e dare luogo ad un
corrispettivo autonomo attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di
pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo per tutti gli ospiti
aziendali.

2. Le attività ricreative e culturali che non realizzano le finalità di cui al
comma 1 non possono dare luogo ad un autonomo corrispettivo e devono essere
offerte solo agli ospiti che usufruiscono dei servizi di ospitalità o
ristorazione agrituristica.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/jsp/index.jsp

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