Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-01-2011, n. 1889 Contravvenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.P. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace di Lecce aveva rigettato l’opposizione dai medesimo proposta avverso il verbale di contravvenzione elevato dalla Polizia stradale per violazione del codice della strada nel giudizio instaurato contro la Prefettura di Lecce.

Non ha svolto attività difensiva l’intimata.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

Va rilevata la carenza di legittimazione della Prefettura di Lecce nei cui confronti è stato instaurato il giudizio di primo grado mentre soggetto legittimato era il Ministero dell’Interno per essere stata la contravvenzione impugnata elevata dalla Polizia stradale:

infatti, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nel caso in cui venga proposta opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione, la legittimazione passiva spetta all’amministrazione centrale dalla quale dipendono gli agenti che hanno accertato la violazione. Nè, d’altra parte, la costituzione nel giudizio di merito della Prefettura, che non ha sollevato eccezioni in proposito, è idonea a sanare il vizio di costituzione del contraddittorio, atteso che la sanatoria si verifica allorchè la costituzione avvenga ad opera dell’Avvocatura dello Stato, che è istituzionalmente deputata a rappresentare e difendere l’Amministrazione.

Ne consegue la nullità degli atti successivi alla proposizione dell’opposizione e quindi anche della sentenza, con il conseguente obbligo del giudice del rinvio di provvedere alla emissione di nuovo decreto di fissazione dell’udienza per la comparizione dei legittimi contraddittori: infatti, poichè nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa l’obbligo di notificare il ricorso e il decreto di fissazione udienza al soggetto passivamente legittimato grava sull’ufficio giudiziario adito, e non sulla parte, se anche il ricorrente nel proporre l’opposizione abbia indicato erroneamente il soggetto cui notificare l’atto, ciò non esime l’ufficio giudiziario dall’obbligo di identificare correttamente quest’ultimo. (Cass. 21624/06).

La sentenza va cassata con rinvio al Giudice di Pace di Lecce in persona di altro magistrato.

In considerazioni delle ragioni della cassazione della sentenza impugnata, devono dichiararsi non ripetibili le spese relative alla presente fase sostenute dal ricorrente.

P.Q.M.

pronunciando sul ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia al Giudice di Pace di Lecce in persona di altro magistrato. Dichiara non ripetibili le spese relative alla presente fase sostenute dal ricorrente.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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