Legge Regionale n. 5 del 24-04-2009 Regione Emilia – Romagna. Ridelimitazione dei comprensori di bonifica e riordino dei consorzi.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
N. 74
del 24 aprile 2009
L’ ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

ARTICOLO 1

Riordino dei comprensori di bonifica

1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 27 del decreto
legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito in
legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 28 febbraio
2008, n. 31, e ai fini dell’esercizio delle attività di bonifica, suddivide il
territorio in otto comprensori delimitati in modo da costituire unità omogenee
sotto il profilo idrografico ed idraulico, funzionali alle esigenze di
programmazione, esecuzione e gestione, la cui cartografia è allegata alla
presente legge come allegato A, denominati in via provvisoria in ordine
numerico, secondo i confini indicati all’allegato B.

2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con atto
della Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, sono
definiti i criteri per la successione dei nuovi Consorzi di bonifica ai
Consorzi esistenti nonché per la formazione dei Consigli di amministrazione
provvisori sulla base del procedimento previsto dalla legge regionale 23
aprile 1987, n. 16 (Disposizioni integrative della LR 2 agosto 1984, n.
42 “Nuove norme in materia di Enti di Bonifica – Delega di funzioni
amministrative”). La nomina dei Consigli provvisori è effettuata
dall’Assemblea legislativa.

3. Per ogni comprensorio di cui al comma 1 è istituito un Consorzio di
bonifica derivante dal riordino, mediante fusione ed eventuale scorporo, dei
Consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente
legge e insistenti sul territorio dei comprensori che prende il nome del
comprensorio di riferimento così come definito con deliberazione della Giunta
regionale.

4. Le variazioni di delimitazione dei comprensori non comportanti un
incremento del loro numero sono approvate con deliberazione dell’Assemblea
legislativa.

5. Dalla data di nomina dei Consigli di amministrazione provvisori e comunque
dal 1° ottobre 2009 sono istituiti i Consorzi di bonifica previsti al comma 3,
che succedono nei rapporti giuridici attivi e passivi dei Consorzi esistenti
che dalla medesima data sono soppressi.

ARTICOLO 2

Disposizioni concernenti gli organi dei Consorzi

1. Il numero dei componenti dei Consigli di amministrazione dei Consorzi di
bonifica aventi diritto a compenso non può essere superiore a tre. La medesima
disposizione trova applicazione anche per i componenti dei Consigli di
amministrazione provvisori di cui all’articolo 1, comma 2.

2. Gli organi del Consorzio di secondo grado per il Canale emiliano romagnolo
restano in carica sino alla scadenza del mandato in essere.

3. Il Consorzio generale di bonifica della provincia di Ferrara è soppresso
dalla data di istituzione del Consorzio insistente sul comprensorio C8
dell’allegato A della presente legge che subentra nei rapporti giuridici
attivi e passivi.

ARTICOLO 3

Disposizioni inerenti situazioni specifiche

1. In presenza di specificità territoriali rappresentate dal sistema di
Pilastresi nonché dal bacino del Samoggia e del Panaro, i Consorzi di bonifica
ivi operanti pongono in essere una programmazione e gestione delle attivit
concordate. Per il sistema di Pilastresi è prevista una commissione di
vigilanza nominata dalla Giunta regionale di cui fanno parte un rappresentante
della Regione, che la presiede ai fini della coerenza della gestione con la
sicurezza idraulica dell’intero territorio, e un rappresentante per ogni
Consorzio interessato, nonché una contabilità dedicata. I Consorzi operanti
sui territori afferenti all’associazione “Terre d’Acqua” stipulano una
convenzione con i Comuni interessati per le attività relative al bacino del
Samoggia e del Panaro.

2. Qualora sussistano interessi tra loro confliggenti su aree territoriali
circostanziate la Regione esercita direttamente la funzione di bonifica. A tal
fine con deliberazione di Giunta viene assunta la decisione dell’assunzione
della gestione diretta della funzione che trova applicazione a decorrere dalla
comunicazione al soggetto che esercita l’attività in via ordinaria.

ARTICOLO 4

Disposizioni sul personale

1. In sede di prima attuazione del riordino dei Consorzi e di conseguente
riorganizzazione dei servizi e degli uffici consortili devono essere
prioritariamente valorizzate le professionalità esistenti in conformità ai
principi dettati dalle vigenti norme collettive nazionali.

2. Sino alla nomina dei Consigli ordinari a seguito del periodo transitorio
legato al processo di riordino previsto dalla presente legge, i Consorzi di
bonifica non possono attivare procedure per il reclutamento del personale,
fatta eccezione per il personale avventizio. Qualora si manifesti l’esigenza
di porre in essere meccanismi che comportino un diverso inquadramento del
personale o la sostituzione di particolari professionalità, i Consorzi di
bonifica ne danno preventiva comunicazione alla Giunta regionale ai fini della
valutazione della legittimità rispetto al complessivo processo di riordino. È
fatto salvo il riconoscimento dei diritti individuali maturati a norma del
contratto collettivo nazionale di lavoro.

ARTICOLO 5

Modificazioni all’articolo 3 della legge regionale n. 16 del 1987

1. All’articolo 3, comma 5, della legge regionale n. 16 del 1987, le
parole

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