Legge Regionale n. 7 del 06-07-2009 Regione Emilia – Romagna. Ordinamento del bollettino ufficiale telematico della regione Emilia – Romagna. Abrogazione della legge regionale 9 settembre 1987, n. 28.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
N. 117
del 7 luglio 2009
L’ ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

ARTICOLO 1

Bollettino Ufficiale Telematico

1. Il Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) è
lo strumento di conoscenza e pubblicità legale delle leggi regionali, dei
regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati. Restano ferme le altre
forme di pubblicità e conoscenza degli atti altrimenti previste
dall’ordinamento.

2. Il BURERT è redatto in forma digitale e diffuso in forma telematica, con
modalità volte a garantirne l’autenticità, l’integrità e la conservazione.

ARTICOLO 2

Consultazione

1. La consultazione del BURERT sul sito web della Regione è libera e gratuita.

2. La consultazione gratuita del BURERT è garantita presso gli uffici per le
relazioni con il pubblico e le biblioteche della Regione e degli Enti locali
nonché presso eventuali punti di accesso individuati con l’atto di cui
all’articolo 5, comma 6. Il rilascio di stampa, a richiesta degli interessati,
è soggetto ad un contributo in misura corrispondente a quella fissata per
l’estrazione di copie di atti amministrativi.

3. Ove non sia praticabile l’accesso telematico al BURERT, gli interessati
possono richiedere alla redazione del BURERT l’invio a mezzo posta di una
stampa della pubblicazione, dietro pagamento in contrassegno di una quota per
l’invio, fissata con l’atto di cui all’articolo 5, comma 6, oltre al
contributo di cui al comma 2.

4. Presso i Comuni della regione è disponibile, in visione gratuita agli
interessati, almeno una stampa dell’ultimo numero del BURERT. Per il rilascio
della stampa si applica il contributo di cui al comma 2.

ARTICOLO 3

Supplemento speciale del BURERT

1. Ai fini di informazione e documentazione, le proposte di legge alle Camere,
i progetti di legge, i progetti di regolamento delegato dallo Stato e le
proposte di atti amministrativi di rilevante importanza di competenza
dell’Assemblea sono pubblicati nel supplemento speciale del BURERT. Sulla
rilevante importanza dell’atto decide l’Ufficio di Presidenza.

ARTICOLO 4

Atti soggetti a pubblicazione

1. Il BURERT si articola in tre parti i cui contenuti sono specificati nei
commi seguenti.

2. Sono pubblicati nella prima parte del BURERT:

a) lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a
fini notiziali ai sensi dell’articolo 123 della Costituzione;

b) le leggi e i regolamenti regionali e i regolamenti interni
dell’Assemblea;

c) le decisioni della Corte costituzionale sulle questioni in cui la
Regione è parte; i ricorsi della Giunta e i ricorsi del Governo o di altre
regioni su questioni di legittimità costituzionale e per i conflitti di
attribuzione davanti alla Corte costituzionale di cui la Regione è parte; le
ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questione di
legittimità costituzionale di leggi regionali;

d) le richieste di referendum regionali e la proclamazione dei risultati;

e) gli atti regionali con cui si determina l’interpretazione di norme
giuridiche o si dettano disposizioni per la loro applicazione;

f) gli atti regionali la cui adozione determina, per espressa previsione
normativa, l’abrogazione o l’entrata in vigore di disposizioni di legge o di
regolamento.

3. Sono pubblicati nella seconda parte del BURERT:

a) gli atti regionali che dispongono in generale sull’organizzazione e
sul funzionamento della Regione;

b) gli atti regionali di indirizzo, aventi carattere di generalità,
rivolti ad Amministrazioni pubbliche o ad altri soggetti;

c) gli atti approvati dall’Assemblea legislativa non altrimenti previsti
dal presente articolo;

d) gli atti regionali o di altri Enti o Amministrazioni la cui
pubblicazione è prevista da legge o da regolamento o per esigenze di pubblica
conoscenza.

4. Sono pubblicati nella terza parte del BURERT gli avvisi e i bandi relativi
a concorsi e gare.

5. Al fine di salvaguardare la riservatezza dei destinatari dell’atto nel
rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, si osservano le norme
vigenti in materia di protezione dei dati personali.

ARTICOLO 5

Ordinamento del BURERT

1. La pubblicazione del BURERT è curata dalle strutture organizzative della
Presidenza della Giunta regionale cui competono la direzione, la redazione e
l’amministrazione del Bollettino.

2. Il BURERT è di norma pubblicato con cadenza settimanale e comunque
ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.

3. La pubblicazione nel BURERT è effettuata nel testo integrale o per estratto
o per omissis.

4. I testi pubblicati nel BURERT debbono essere conformi ai testi trasmessi
per la pubblicazione. Qualora si riscontrino difformità tra il testo trasmesso
per la pubblicazione e il testo pubblicato oppure tra il testo originale e il
testo trasmesso per la pubblicazione, la correzione è disposta mediante un
apposito comunicato che indica la parte errata del testo pubblicato e il testo
corretto, prevedendo, se del caso, la ripubblicazione dell’intero atto.

5. Il costo della pubblicazione degli atti regionali è a carico della Regione.
La pubblicazione degli atti di altri Enti o Amministrazioni, obbligatoria per
previsione di legge o di regolamento, è effettuata senza oneri per l’Ente o
l’Amministrazione interessata. Ove la pubblicazione non sia obbligatoria, il
relativo costo è a carico del soggetto richiedente.

6. Le ulteriori disposizioni dell’ordinamento del BURERT sono dettate con atto
del Presidente della Giunta regionale.

ARTICOLO 6

Valore del testo pubblicato e conservazione degli originali

1. I testi delle leggi e dei regolamenti regionali pubblicati nel BURERT si
presumono conformi all’originale e costituiscono testo legale degli atti
stessi fino a quando non se ne provi l’inesattezza mediante esibizione della
copia conforme all’originale.

2. Gli originali delle leggi e dei regolamenti della Regione Emilia-Romagna,
muniti del timbro e del visto del Presidente della Regione, sono inseriti
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Emilia-
Romagna conservata presso la Presidenza della Giunta.

ARTICOLO 7

Testi coordinati degli atti normativi

1. Al fine di facilitare la conoscenza della normativa vigente, qualora una
legge o un regolamento subisca modifiche è redatto il testo coordinato, che è
pubblicato, con mero carattere informativo, sulla banca dati di cui al comma 2.

2. La banca dati, collocata sul sito web dell’Assemblea legislativa, pubblica,
con accesso libero e gratuito, il testo vigente, sia esso storico o
coordinato, delle leggi e dei regolamenti della Regione Emilia-Romagna. Dei
testi coordinati sono accessibili i testi storici ed è attivabile il percorso
risultante a seguito degli interventi normativi modificativi intercorsi nel
tempo.

3. E’ garantito il collegamento telematico, con le modalità indicate nell’atto
di cui all’articolo 5, comma 6, tra i testi delle leggi e dei regolamenti,
modificativi di provvedimenti normativi, pubblicati sul BURERT, e i testi,
coordinati dalle modifiche, pubblicati sulla banca dati di cui al comma 2.

ARTICOLO 8

Abrogazioni e disposizione transitoria

1. La legge regionale 9 settembre 1987, n. 28 (Norme per la pubblicazione
delle leggi e degli atti amministrativi nel Bollettino Ufficiale della Regione
e riordino delle disposizioni relative al Bollettino Ufficiale) è abrogata.

2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge e fino alla loro conclusione continua ad applicarsi la legge regionale
n. 28 del 1987, ancorché abrogata.

ARTICOLO 9

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

Le Leggi Regionali

Fonte:http://camera.ancitel.it

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