Legge Regionale n. 10 del 23-07-2009 Regione Emilia – Romagna.

Assestamento del bilancio di previsione della regione Emilia – Romagna per l’esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011 a norma dell’articolo 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40.
Primo provvedimento generale di variazione.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
N. 128
del 23 luglio 2009
L’ ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

ARTICOLO 1

Stato di previsione delle entrate

1. Nello stato di previsione delle entrate per l’esercizio finanziario 2009
sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 1.

2. Per effetto delle variazioni apportate, l’ammontare dello stato di
previsione delle entrate risulta aumentato di Euro 261.478.794,74 quanto alla
previsione di competenza, e aumentato di Euro 205.635.366,42 quanto alla
previsione di cassa.

ARTICOLO 2

Stato di previsione delle spese

1. Nello stato di previsione delle spese per l’esercizio finanziario 2009 sono
introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 2.

2. Per effetto delle variazioni apportate, l’ammontare dello stato di
previsione delle spese risulta aumentato di Euro 261.478.794,74 quanto alla
previsione di competenza e aumentato di Euro 147.064.871,20 quanto alla
previsione di cassa.

ARTICOLO 3

Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2008

1. Al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 23
(Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio
finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011) dopo le parole “di cui
all’elenco “E” sono aggiunte le seguenti parole: “e all’interno della stessa
unità previsionale di base tra specifici capitoli indicati anch’essi
nell’elenco “E””.

ARTICOLO 4

Mutui e prestiti

1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso al
credito risultanti dalla allegata Tabella 1 – Variazioni alle previsioni
dell’entrata – il mutuo autorizzato dall’articolo 16, comma 1 della legge
regionale n. 23 del 2008, di approvazione del bilancio di previsione per
l’esercizio 2009, ed imputato al Capitolo 06500 – U.P.B. 5.17.12500 – Mutui di
competenza regionale – è aumentato di Euro 54.000.000,00.

2. Il rinnovo dell’autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti
obbligazionari di cui all’articolo 16, comma 3 della legge regionale n. 23 del
2008 è aumentato di Euro 48.000.000,00.

3. L’onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui all’articolo
16, comma 8 della legge regionale n. 23 del 2008 è ridefinito in Euro
209.417.305,91.

ARTICOLO 5

Ricognizione residui attivi e passivi –
Approvazione conto del tesoriere

1. Sulla base delle risultanze definitive dei residui attivi e passivi in
chiusura dell’esercizio 2008 accertate in sede di ricognizione dei medesimi, a
norma degli articoli 45 e 61 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
(Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6
luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4), con determinazione del responsabile
del Servizio Bilancio e finanze n. 3381 del 24 aprile 2009, e della giacenza
iniziale di cassa accertata con determinazione del responsabile del Servizio
Bilancio e finanze n. 3382 del 24 aprile 2009, di approvazione del conto del
tesoriere reso a norma dell’articolo 63, comma 2 della stessa legge regionale
n. 40 del 2001, è disposto l’aggiornamento degli elementi del bilancio di
previsione 2009 di cui all’articolo 11, comma 3 – Residui attivi e passivi,
comma 4 – Avanzo d’amministrazione applicato al bilancio e comma 5 – Giacenza
iniziale di cassa, della legge regionale sopramenzionata.

ARTICOLO 6

Applicazione al bilancio di previsione dell’avanzo definitivo di
amministrazione dell’esercizio precedente

1. Per effetto dell’aggiornamento dell’avanzo di amministrazione applicato al
bilancio dell’esercizio 2009, l’avanzo definitivo di amministrazione
dell’esercizio precedente è determinato in Euro 7.111.993.958,55.

ARTICOLO 7

Bilancio pluriennale

1. Al bilancio pluriennale relativo al triennio 2009-2011 approvato
dall’articolo 20 della legge regionale n. 23 del 2008, sono apportate le
variazioni indicate nelle apposite Tabelle n. 1 e n. 2 allegate alla presente
legge.

ARTICOLO 8

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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Fonte: http://camera.ancitel.it

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