Legge Regionale n. 11 del 24-07-2009 Regione Emilia – Romagna. Norme per la promozione e la valorizzazione dell’amministrazione di sostegno, istituto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
N. 129
del 24 luglio 2009
L’ ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

ARTICOLO 1

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto delle disposizioni della legge 9
gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel Libro Primo, Titolo XII, del Codice
civile del Capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e
modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del Codice
civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme
di attuazione, di coordinamento e finali), in conformità ai principi e agli
indirizzi di cui alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la
promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali), con la presente legge detta norme
per la promozione e la valorizzazione dell’amministrazione di sostegno, al
fine di garantirne una efficace attuazione sul territorio regionale, nonché di
promuovere il ricorso a tale strumento di tutela da parte dei soggetti
legittimati.

ARTICOLO 2

Divulgazione, formazione ed aggiornamento

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione,
in raccordo, nelle forme consentite, con altri Enti o Autorità, nonché con i
soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive
in tutto o in parte di autonomia, promuove e sostiene la conoscenza e la
divulgazione dell’amministrazione di sostegno, nonché la formazione,
l’aggiornamento ed il supporto tecnico-informativo degli amministratori di
sostegno.

2. La Regione dà attuazione a quanto previsto dal comma 1 individuando
adeguati servizi ed iniziative a supporto dell’amministrazione di sostegno
nell’ambito della programmazione regionale del sistema integrato degli
interventi socio-sanitari, in un quadro di azioni omogenee sul territorio
regionale.

3. Tra i servizi e le iniziative di cui al comma 2 può essere compresa anche
l’istituzione a livello provinciale di elenchi dei soggetti disponibili ad
assumere l’incarico di amministratore di sostegno e la creazione di strutture
di consulenza in materia legale, economica, sociale e sanitaria alle quali gli
amministratori di sostegno possono rivolgersi per le esigenze legate al loro
operato.

4. Per le caratteristiche degli elenchi di cui al comma 3, anche al fine di
precisare il profilo del potenziale amministratore di sostegno riguardo le sue
attitudini, le sue competenze e le sue precise disponibilità, la Giunta
regionale può emanare specifiche indicazioni previo parere della commissione
assembleare competente.

ARTICOLO 3

Funzioni di coordinamento e monitoraggio

1. La Regione promuove il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali ed
il privato sociale per l’attuazione delle disposizioni della presente legge ed
effettua il monitoraggio degli interventi posti in essere a livello regionale
e locale. A tal fine, entro diciotto mesi dalla entrata in vigore delle
presenti disposizioni, la Giunta regionale presenta alla Commissione
assembleare competente una relazione contenente lo stato di attuazione degli
interventi previsti, ricostruendo, in collaborazione con altri Enti ed
Autorità, secondo le modalità previste al comma 1 dell’articolo 2, gli
elementi informativi generali, con particolare riguardo:

a) alla tipologia e alle caratteristiche dei beneficiari e degli
amministratori;

b) a come l’utilizzo degli strumenti previsti abbia inciso sull’andamento
delle richieste di nomina e sulle modalità di scelta degli amministratori.

2. In occasione della presentazione della relazione, la Commissione convoca
rappresentanze dei diversi soggetti istituzionali e del privato sociale ed
individua modalità di informazione ai cittadini degli elementi acquisiti.

ARTICOLO 4

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con
i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del
bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si
rendessero necessarie o con l’istituzione di apposite unità previsionali di
base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilit
ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 recante “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

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