Cass. civ. Sez. III, Sent., 25-01-2011, n. 1734 Obbligazione

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Svolgimento del processo

I fatti di causa possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.

C.D. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia Z.E. e, premesso di avere stipulato con lo stesso un contratto di affitto di azienda, più volte rinnovato e cessato il 15 ottobre 1998, ne chiese, per quanto qui interessa, la condanna al pagamento della somma di L. 72.000.000, asseritamente da lui versata a titolo di garanzia e/o cauzione, con l’intesa che gli sarebbe stata restituita alla cessazione del contratto, ovvero, in subordine, la condanna al pagamento del medesimo importo a titolo di indebito arricchimento, ex artt. 2033 e 2041 cod. civ..

II convenuto contestò la domanda, chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna dell’attore al versamento della penale per la mancata riconsegna dell’immobile alla scadenza nonchè al rimborso delle somme erogate per interventi di ordinaria manutenzione dell’immobile.

Con sentenza del 4 dicembre 2002 il giudice adito rigettò tutte le domande.

Proposto dal C. gravame, la Corte d’appello, in data 15 aprile 2006, ha condannato Z.E. al pagamento in favore dello stesso della somma di Euro 37.184,00, oltre interessi.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione Z. E., formulando due motivi.

Resiste con controricorso, illustrato anche da memoria, C. D..

Motivi della decisione

1.1 Col primo motivo l’impugnante denuncia violazione degli artt. 1988, 2033, 2697, 2727 e 2729 cod. civ. e art. 151 cod. proc. civ..

Le critiche si appuntano contro l’assunto del giudice di merito secondo cui, escluso che le somme versate al momento della firma dei singoli contratti annuali e per importi neppure uguali tra loro costituissero cauzione, ricorrevano tuttavia i presupposti per il riconoscimento della tutela di cui all’art. 2033 cod. civ.: l’attore aveva invero fornito la prova sia del pagamento che della inesistenza iniziale della causa solvendi – circostanza, quest’ultima, direttamente enucleabile dal fatto che le somme di cui pretendeva la restituzione erano notevolmente superiori a quelle contrattualmente previste e prive di un legittimo titolo giustificativo – laddove il convenuto non aveva dimostrato di averle percepite per la diversa causale allegata.

Così argomentando, il giudice di merito avrebbe fatto malgoverno dei principi in materia di astrazione processuale: non avrebbe cioè considerato che l’assegno bancario, nei rapporti diretti fra traente e prenditore (ovvero tra girante ed immediato giratario), anche se privo di valore cartolare, va considerato come una promessa di pagamento, idonea, in quanto tale, a generare, secondo la disciplina dell’art. 1988 cod. civ., una presunzione iuris tantum circa l’esistenza del rapporto sottostante.

Corollario della violazione di tale regula iuris era, sul piano processuale, il mancato rispetto dei principi in materia di ripartizione dell’onere della prova, di cui al comb. disp. dell’art. 2697 cod. civ. e art. 115 cod. proc. civ., e ciò tanto più che la Corte d’appello aveva, a ben vedere, fondato il suo convincimento su una praesumptio de paesumpto, essendo, nella fattispecie, presunta già la riconducibilità delle somme di cui l’attore aveva chiesto la ripetizione al dedotto rapporto di garanzia e/o cauzione.

In tale contesto la mancata prova della inesistenza di una causa solvendi, elemento costitutivo della domanda di indebito, avrebbe dovuto portare al rigetto della pretesa azionata.

1.2 Col secondo mezzo il ricorrente lamenta carenza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione con riferimento a un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Riconoscendo la mancanza di un legittimo titolo giustificativo perciò solo che le somme chieste in restituzione erano notevolmente superiori a quelle contrattualmente previste, il decidente sarebbe incorso, secondo l’esponente, in un autentico salto logico, dando per scontato un presupposto che occorreva invece dimostrare, e cioè la riferibilità delle stesse al contratto di affitto.

In ogni caso il materiale probatorio acquisito imponeva non solo di escludere una loro dazione a titolo di cauzione, ma anche l’inesistenza di un rapporto sottostante all’emissione dei titoli di credito.

2 Le censure, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro evidente connessione, sono infondate.

Mette conto anzitutto evidenziare che l’impianto argomentativo della pronuncia oggetto di ricorso poggia sul presupposto che il C. avesse dimostrato l’esecuzione del pagamento del quale veniva ora a chiedere la restituzione, pagamento che, del resto, era stato ammesso anche dalla controparte (pagg. 4 e 7 della sentenza impugnata), si da costituire ormai un fatto pacifico in causa.

Ne deriva che le deduzioni svolte nel primo motivo, in ordine agli effetti di astrazione processuale derivanti dal contenuto dichiarativo e negoziale dell’assegno bancario, prima ancora che nuove, in quanto estranee al thema decidendum del giudizio di appello, sono assolutamente prive di incidenza ai fini dello scrutinio sul preteso malgoverno delle regole in materia di onere della prova: il richiamo al principio per cui la promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria, non vale invero ad aggravare l’onere probatorio di chi agisce in ripetizione, perchè, essendo l’inesistenza della causa debendi elemento costitutivo della domanda di indebito, la relativa dimostrazione incombe comunque su di lui (Cass. civ., 17 marzo 2006, n. 5896).

3 Restano a questo punto da esaminare le critiche formulate al positivo apprezzamento, da parte del decidente, degli elementi probatori forniti al riguardo dal C..

Mette conto all’uopo evidenziare che il giudice di merito, esclusa la praticabilità della pista ricostruttiva prospettata in via principale dall’attore – e cioè la qualificazione in termini di cauzione delle somme versate, con conseguente diritto del conduttore alla restituzione, una volta cessato il rapporto e accettato senza riserve il bene dal locatore – ha ritenuto nondimeno fondata la sua pretesa, muovendo dal rilievo che trattavasi di importi, non uguali e neppure in aumento progressivo, importi versati in più soluzioni al momento della firma dei singoli contratti annuali, certamente superiori a quelli contrattualmente previsti a titolo di canone e che a questi si andavano ad aggiungere senza alcuna causa solvendi.

Ritiene il collegio che i criteri di valutazione adottati dal giudice di merito interpretino in maniera corretta il contenuto dell’onere probatorio concretamente e ragionevolmente esigibile dall’attore in ripetizione e che siano conseguentemente infondate le critiche formulate dal ricorrente nel secondo motivo di ricorso.

Non par dubbio infatti che, a fronte di una domanda di ripetizione ex art. 2033 cod. civ., laddove non siano in gioco pagamenti effettuati in ragione di una causa adquirendi successivamente venuta meno – per nullità, annullamento, risoluzione o rescissione del contratto – l’approccio alla prova della inesistenza della causa solvendi, debba essere comunque circoscritto all’area specifica. dei rapporti tra le parti, non essendo concretamente esigibile una probatio, questa si, diabolica, estesa a tutte le infinite, possibili cause di dazione tra solvens e accipiens.

Ne deriva che correttamente il giudice di merito ha limitato le sue verifiche alle previsioni nascenti dal contratto di locazione, in quanto unico ambito nel quale si era materializzato il contatto tra le parti, e ciò tanto più che erano rimaste totalmente prive di riscontro le deduzioni del convenuto in ordine alla imputabilità ad altri titoli dei pagamenti del C..

Per il resto le censure si risolvono nella sollecitazione alla rilettura dei fatti e delle prove preclusa in sede di legittimità.

Il ricorso deve in definitiva essere integralmente rigettato.

Il ricorrente rifonderà alla controparte vittoriosa le spese di giudizio, nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.200,00 (di cui Euro 200,00 per spese), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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