Legge Regionale n. 1 del 12-02-2009 Regione Friuli – Venezia Giulia. Modifiche all’articolo 34 della legge regionale 29/2005 riguardante la disciplina delle vendite di fine stagione.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 7
del 18 febbraio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Modifiche all’articolo 34 della legge regionale 29/2005)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 34 della legge regionale 5
dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e
di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16
gennaio 2002, n. 2 “Disciplina organica del turismo”), come sostituito
dall’articolo 7, comma 1, della legge regionale 13/2008, le parole “2 gennaio”
sono sostituite dalle seguenti: “3 gennaio”.

2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 34 della legge regionale 29/2005
le parole “15 giugno” sono sostituite dalle seguenti: “primo sabato di luglio”.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

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