Modifica dell’articolo 9 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n.
11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della
genitorialità), riguardante interventi di sostegno al mantenimento
dei minori.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 7
del 18 febbraio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Modifica della legge regionale 11/2006)
1. L’articolo 9 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi
regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), come inserito
dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 28/2006 e modificato
dall’articolo 10, commi 27 e 28, della legge regionale 17/2008, è sostituito
dal seguente:
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2. Il regolamento di cui al comma 4 dell’articolo 9 bis della legge regionale
11/2006, come sostituito dal comma 1, è emanato entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 9 bis della legge
regionale 11/2006, come sostituito dal comma 1, fanno carico all’unità di
bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4525 dello stato di previsione della spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
Le Leggi Regionali
Fonte: http://camera.ancitel.it