Legge Regionale n. 5 del 12-03-2009 Regione Friuli – Venezia Giulia. Norme per il sostegno alle attivita’ delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica e per la realizzazione di monumenti celebrativi.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 11
del 18 marzo 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalita’)

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in considerazione del tributo
apportato nella costruzione delle attuali condizioni di pace e sviluppo e del
contributo dato per l’affermazione dei valori della Costituzione Repubblicana
dagli ex combattenti, partigiani, resistenti, deportati, mutilati e invalidi
di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per cause di
guerra, riconosce alle loro associazioni rappresentative il particolare ruolo
di promozione di progetti mirati al mantenimento della memoria e della
testimonianza storica.

ARTICOLO 2

(Sostegno economico)

1. La Regione e’ autorizzata a sostenere con contributi annuali l’attivita’
delle associazioni rappresentative dei soggetti di cui all’articolo 1,
operanti nel territorio regionale anche in qualita’ di organi periferici di
associazioni nazionali che nel loro statuto abbiano previsto l’articolazione
regionale.

2. La concessione dei contributi e’ subordinata alla sussistenza delle
seguenti condizioni:
a) costituzione e operativita’ dell’associazione precedentemente all’entrata
in vigore della presente legge;
b) esistenza e regolare funzionamento degli organi previsti dallo statuto; nel
caso di articolazioni regionali di associazioni nazionali, tali condizioni
sono riferite ad ambedue le realta’;
c) assenza di finalita’ di lucro;
d) svolgimento effettivo di attivita’ promosse e realizzate dall’associazione;
nel caso di articolazioni regionali di associazioni nazionali, tali attivita’
sono riferite ad ambedue le realta’.

3. Le associazioni presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, domanda di
concessione del contributo alla direzione centrale competente in materia di
attivita’ culturali. In sede di prima applicazione, le domande sono presentate
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le modalita’ di presentazione delle domande e i criteri per la concessione
dei contributi sono fissati con deliberazione della Giunta regionale. Con la
medesima deliberazione sono individuate le priorita’ nella concessione dei
contributi, tra le quali il recupero e la divulgazione di materiale storico-
documentale e l’organizzazione di incontri nelle scuole.

ARTICOLO 3

(Lapidi e monumenti celebrativi)

1. In coerenza con il perseguimento delle finalita’ della presente legge,
l’Amministrazione regionale e’ autorizzata altresi’ a sostenere il restauro e
la realizzazione di lapidi e monumenti celebrativi nel territorio regionale da
parte dei Comuni e delle associazioni di cui all’articolo 1.

2. Le modalita’ di presentazione delle domande e i criteri per
l’individuazione degli interventi e per la concessione dei contributi sono
fissati con deliberazione della Giunta regionale.

ARTICOLO 4

(Norme finanziarie)

1. Per le finalita’ di cui all’articolo 2, comma 1, e’ autorizzata la spesa di
200.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 5.2.1.1092 e del
capitolo 5398 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009,
con la denominazione <> e con lo
stanziamento di 200.000 euro per l’anno 2009.

2. Per le finalita’ di cui all’articolo 3, comma 1, e’ autorizzata la spesa di
50.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 5.2.1.1092 e del
capitolo 5436 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009,
con la denominazione <> e con lo stanziamento di 50.000 euro per l’anno
2009.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1 e 2, si provvede
mediante storno di pari importo a carico dell’unita’ di bilancio 10.1.1.1161 e
del capitolo 5393 dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009,
intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

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