Legge Regionale n. 7 del 26-03-2009 Regione Friuli – Venezia Giulia. Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell’ambito del Servizio sanitario regionale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 13
del 1 aprile 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalita’)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, con le disposizioni di cui alla presente
legge, anche in attuazione dei principi della legge 3 agosto 2007, n. 120
(Disposizioni in materia di attivita’ libero-professionale intramuraria e
altre norme in materia sanitaria), e del Piano nazionale di contenimento delle
liste di attesa per il triennio 2006-2008, di cui all’allegato sub A del
provvedimento 28 marzo 2006, n. 2555, emanato dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, promuove tutte le iniziative atte a garantire ai cittadini
l’esecuzione degli accertamenti diagnostici, delle visite e degli interventi
terapeutici appropriati entro i tempi che garantiscano la migliore gestione
dei problemi clinici sospettati o diagnosticati, nonche’ di un corretto
sistema di prevenzione.

2. La Regione si impegna a garantire nelle forme ritenute piu’ opportune la
celerita’ degli interventi richiesti.

ARTICOLO 2

(Principi)

1. Le finalita’ di cui all’articolo 1 si realizzano attraverso:
a) la definizione dei tempi entro cui devono essere eseguiti gli esami
diagnostici e gli interventi terapeutici;
b) la responsabilizzazione dei direttori generali del Servizio sanitario
regionale;
c) la responsabilizzazione delle professioni sanitarie che svolgono le
attivita’;
d) il monitoraggio e il controllo dei risultati raggiunti;
e) un migliore e piu’ efficiente uso delle risorse e delle apparecchiature
esistenti;
f) l’attivazione di forme di rimborso e di esecuzione alternativa per i
cittadini in caso di superamento dei tempi;
g) l’obbligatorieta’ dell’informazione ai cittadini sui tempi entro i quali
devono essere eseguiti gli esami diagnostici e gli interventi terapeutici;
h) la responsabilizzazione dei cittadini che non si presentano alle
prestazioni prenotate senza giustificata motivazione;
i) un unico sistema regionale di prenotazione delle prestazioni sanitarie
ambulatoriali;
j) l’informatizzazione e la messa in rete del sistema sanitario regionale.

ARTICOLO 3

(Tempi massimi delle prestazioni)

1. Nei limiti temporali fissati dal Piano nazionale di contenimento delle
liste di attesa per il triennio 2006-2008, la Giunta regionale determina
annualmente all’interno delle linee di gestione del Servizio sanitario
regionale, di cui all’articolo 12 della legge regionale 19 dicembre 1996, n.
49 (Norme in materia di programmazione, contabilita’ e controllo del Servizio
sanitario regionale e disposizioni urgenti per l’integrazione socio-
sanitaria), i tempi massimi delle principali prestazioni, ivi comprese le
graduazioni per criteri di priorita’. Con il medesimo atto la Giunta regionale
determina altresi’ i tempi massimi delle prestazioni eventualmente non
comprese nel Piano nazionale di contenimento delle liste di attesa per il
triennio 2006-2008.

2. Le aziende sanitarie della regione definiscono, all’interno del piano
annuale, le sedi dove sono garantiti i tempi massimi. Le sedi, ivi compresi i
privati accreditati, sono definite nell’ambito di un accordo di area vasta e
tengono conto di criteri di accessibilita’ geografica, orario di apertura e
volumi erogati.

3. Nel rispetto dei contenuti dell’articolo 1, comma 4, lettera g), della
legge 120/2007, e’ previsto il progressivo allineamento dei tempi di
erogazione delle prestazioni nell’ambito delle attivita’ istituzionali ai
tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria. Il
differenziale tra i due tempi non puo’ superare i quindici giorni per le
attivita’ diagnostiche e le visite e i trenta giorni per i ricoveri
ospedalieri programmati.

ARTICOLO 4

(Tempi massimi di referto)

1. Sono garantiti al cittadino anche i limiti massimi di attesa per il referto
degli esami diagnostici e delle visite specialistiche, in ogni caso mai
superiori a sette giorni oltre gli eventuali tempi obbligatori di protocollo
per l’esecuzione tecnica dell’esame.

2. La Giunta regionale determina annualmente all’interno delle linee di
gestione del Servizio sanitario regionale, di cui all’articolo 12 della legge
regionale 49/1996, i tempi massimi di referto delle prestazioni di cui
all’articolo 3, comma 1.

ARTICOLO 5

(Prestazioni urgenti)

1. Sono escluse le prestazioni di urgenza, ossia i quadri sintomatologici che
necessitano di valutazione o di trattamento rapido e devono essere eseguite
entro ventiquattro ore.

ARTICOLO 6

(Responsabilizzazione dei direttori generali)

1. I direttori generali sono responsabili del rispetto dei tempi massimi nelle
sedi definite nell’accordo di area vasta, ciascuno per le sedi e le
prestazioni di competenza.

2. Al rispetto dei tempi massimi e’ vincolato il 25 per cento del compenso
integrativo del direttore generale di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502 (Regolamento
recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore
amministrativo e del direttore sanitario delle unita’ sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere), e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 7

(Responsabilizzazione delle professioni sanitarie)

1. I piani aziendali definiscono annualmente il rapporto tra i volumi di
prestazioni erogate nell’ambito delle attivita’ istituzionali e quelli
nell’attivita’ di libera professione intramuraria, anche ai fini delle
previsioni dell’articolo 3, comma 3, della presente legge e dell’articolo 1,
comma 5, della legge 120/2007.

2. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), la
Regione puo’ vincolare specifiche destinazioni di finanziamento a incremento
dei fondi di produttivita’ e risultato del personale coinvolto nel processo di
contenimento dei tempi di attesa attuato in applicazione della presente legge.

3. La Giunta regionale, qualora sia rilevato il mancato rispetto dei tempi
massimi previsti dall’articolo 3, valuta la necessita’ di procedere alla
ridefinizione del rapporto tra i volumi delle prestazioni istituzionali e
quelli delle prestazioni libero professionali intramurarie e, nel caso,
richiede agli enti interessati di provvedervi, fissando un termine per
l’adempimento, decorso il quale provvede in via sostitutiva.

ARTICOLO 8

(Responsabilizzazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera
scelta)

1. E’ fatto obbligo per il medico di medicina generale e per il pediatra di
libera scelta, all’atto della richiesta di un esame diagnostico o di una
visita specialistica, di formulare sempre il quesito o il sospetto diagnostico
e di indicare, ove previsto, il criterio di priorita’. A garanzia del
progressivo allineamento tra l’offerta e l’effettivo bisogno di prestazioni
sanitarie, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta
partecipano con i medici ospedalieri alla stesura di linee guida a sostegno
dell’appropriata richiesta e utilizzo delle prestazioni sanitarie.

2. In sede di accordi integrativi regionali per la medicina generale e la
pediatria di libera scelta, parte delle quote variabili previste sono
vincolate al raggiungimento degli obiettivi di appropriatezza e di quanto
previsto al comma 1.

ARTICOLO 9

(Semplificazione delle prescrizioni specialistiche)

1. Al momento del primo accesso e delle visite successive, gli specialisti
ambulatoriali e gli specialisti ospedalieri prescrivono direttamente gli
approfondimenti diagnostici e le ulteriori visite specialistiche. In ogni caso
deve essere mantenuto il contatto con il medico curante, medico di medicina
generale e pediatra di libera scelta, allo scopo di perseguire la continuita’
assistenziale.

ARTICOLO 10

(Monitoraggio)

1. L’Agenzia regionale della sanita’ provvede a monitorare l’attuazione della
presente legge e ogni tre mesi ne riferisce i risultati alla Giunta regionale
e alla Commissione consiliare competente.

ARTICOLO 11

(Uso delle apparecchiature diagnostiche)

1. In caso di mancato raggiungimento dei tempi massimi di cui all’articolo 3,
le apparecchiature diagnostiche che hanno relazione con tempi di attesa
prolungati devono essere attive, per l’utenza esterna, sei giorni su sette e
dodici ore al giorno, ovvero per almeno settantadue ore alla settimana, nelle
aziende ospedaliere e ospedaliero-universitarie e/o nei siti individuati
dall’accordo di area vasta di cui all’articolo 3, comma 2, salvo motivata
deroga o per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla legge 120/2007.

2. La Giunta regionale definisce annualmente le risorse necessarie per le
finalita’ di cui al comma 1.

ARTICOLO 12

(Diritti in caso di superamento dei limiti di tempo nell’erogazione delle
prestazioni)

1. Le aziende che non garantiscono i tempi previsti, per prestazioni di
particolare rilevanza la cui tempestivita’ sia clinicamente essenziale per il
cittadino, provvedono al pagamento diretto delle prestazioni effettuate dal
cittadino presso altre strutture.

2. Ove la prestazione non sia erogata nel limite di centoventi giorni, il
cittadino residente in Friuli Venezia Giulia ha diritto di richiedere la
prestazione presso qualunque altro centro regionale, anche privato accreditato
e convenzionato, abilitato a erogarla. Tale prestazione e’ comunque a carico
del Servizio sanitario regionale.

3. Le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 e le modalita’ di attuazione sono
stabilite annualmente dalla Giunta regionale all’interno delle linee di
gestione annuali di cui all’articolo 12 della legge regionale 49/1996.

ARTICOLO 13

(Obbligo di informazione dei limiti di tempo nell’erogazione delle prestazioni)

1. Presso tutte le sale d’attesa di ognuna delle sedi di cui all’articolo 3,
comma 2, e nelle sedi dei medici di medicina generale, nonche’ nei siti
internet della Regione e delle strutture del Servizio sanitario regionale,
deve essere presente un avviso contenente le informazioni sui limiti di tempo
massimi previsti per l’erogazione delle prestazioni, sulle procedure di cui
agli articoli 7, comma 3, e 12, e altre informazioni in materia utili per
l’utente.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

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