Legge Regionale n. 8 del 24-04-2009 Regione Friuli – Venezia Giulia.

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14, in materia di
impianti di distribuzione di carburanti e di riduzione del prezzo
alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale,
nonche’ misure per il sostegno al reddito dei lavoratori sospesi
impegnati in attivita’ di protezione civile a favore delle
popolazioni della regione Abruzzo colpite da eventi sismici.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 17
del 29 aprile 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 14/2008)

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14
(Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti e
modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 in materia di riduzione
del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio
regionale), le parole <> sono sostituite dalle seguenti:
<>.

2. Dopo il comma 7 dell’articolo 1 della legge regionale 14/2008 sono aggiunti
i seguenti:

<<7 bis. I Comuni, all’esito delle verifiche di compatibilita’ territoriale cui ai commi 1 e 2 e comunque entro il 31 luglio 2009, comunicano alle Camere di commercio e alla Regione l’elenco dei provvedimenti di sospensione dell’autorizzazione. 7 ter. Nel rispetto delle finalita’ relative all’ammortizzazione delle casistiche di uscita dal sistema, i gestori di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), comunicano entro il 31 luglio 2009 alla Camera di commercio territorialmente competente la volonta’ di cessazione dell’attivita’ ovvero l’intervenuta cessazione nel corso dell’anno solare 2009. 7 quater. Gli incentivi per gli interventi di cui al comma 7, lettera a), sono concessi, a titolo di indennizzo, anche forfetario, per il tramite delle Camere di commercio, alle imprese di cui ai commi 7 bis e 7 ter. 7 quinquies. Con regolamento regionale sono definiti, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, le condizioni, i criteri, le modalita’ e le procedure di attivazione degli incentivi di cui al comma 7 quater.>>.

ARTICOLO 2

(Modifica all’articolo 17 della legge regionale 14/2008)

1. Al comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 14/2008 le parole <> sono sostituite
dalle seguenti: <>.

ARTICOLO 3

(Modifica all’articolo 18 della legge regionale 14/2008)

1. Il comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 14/2008 e’ sostituito dal
seguente:

<<1. Gli articoli da 2 a 15, a eccezione dell’articolo 11, comma 1, lettere da a) a d), e l’articolo 17 si applicano a decorrere dall’1 gennaio 2010, ferma restando l’applicazione della disciplina previgente ai procedimenti di rimborso, sanzionatori e di recupero riferiti a consumi effettuati anteriormente a tale data.>>.

ARTICOLO 4

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalita’ previste dall’articolo 1 della legge regionale 14/2008,
come modificato dall’articolo 1, e’ autorizzata la spesa di 800.000 euro per
l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 1.5.1.1027 e del capitolo 8100 di
nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 con la
denominazione <> e con lo stanziamento di 800.000
euro per l’anno 2009.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante
prelevamento di pari importo a carico dell’unita’ di bilancio 1.7.1.5041 e del
capitolo 9700 – partita 47 dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.

ARTICOLO 5

(Misure per il sostegno al reddito dei lavoratori sospesi impegnati in
attivita’ di protezione civile a favore delle popolazioni della regione
Abruzzo colpite da eventi sismici)

1. Al fine di contribuire al sostegno al reddito dei lavoratori sospesi da
imprese aventi sede nel territorio regionale con ricorso alla cassa
integrazione e al contempo sostenere le popolazioni della regione Abruzzo
colpite da eventi sismici, la Regione e’ autorizzata a concedere un contributo
ai medesimi lavoratori che sulla base di appositi accordi aziendali si rechino
volontariamente, per un periodo non superiore a quattro mesi, a svolgere
attivita’ di soccorso alle popolazioni nelle zone terremotate sotto il
coordinamento della Protezione civile della Regione.

2. I lavoratori di cui al comma 1 sono individuati sulla base di appositi
accordi sottoscritti dall’impresa che ha effettuato la sospensione e dai
lavoratori interessati, che devono essere trasmessi alla Direzione centrale
lavoro, universita’ e ricerca entro cinque giorni dalla loro sottoscrizione
unitamente alle domande di concessione del contributo da parte dei singoli
lavoratori interessati attestanti anche l’adesione volontaria all’iniziativa.

3. La Direzione centrale lavoro, universita’ e ricerca provvede alla verifica
della rispondenza degli accordi alle finalita’ di cui al comma 1 e
successivamente li trasmette, unitamente alle domande di contributo, alla
Protezione civile della Regione, che provvede alla concessione dei contributi
e, successivamente allo svolgimento dell’attivita’ da parte dei lavoratori
interessati, all’erogazione.

4. Ai lavoratori e’ riconosciuto mensilmente, per lo svolgimento
dell’attivita’ di cui al comma 1, un importo pari alla meta’ della differenza
tra il trattamento stipendiale ordinariamente percepito presso il datore di
lavoro che ha operato la sospensione e l’importo del trattamento di
integrazione salariale spettante.

5. Il contributo di cui al comma 1 e’ concesso a condizione che gli accordi di
cui al comma 2 prevedano espressamente il versamento diretto da parte
dell’impresa ai lavoratori interessati, per il periodo di svolgimento
dell’attivita’ di cui al comma 1, dell’ulteriore meta’ della differenza tra il
trattamento stipendiale ordinariamente percepito presso il datore di lavoro
che ha operato la sospensione e l’importo del trattamento di integrazione
salariale spettante.

6. Per le finalita’ previste dai commi da 1 a 5 e’ autorizzata la spesa di
300.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 3.9.1.1070 e del
capitolo 4100 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 con
la denominazione <> e con lo stanziamento di 300.000 euro per l’anno 2009.

7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante
prelevamento di pari importo a carico dell’unita’ di bilancio 8.9.1.3410 e del
capitolo 9700 – partita 112 dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

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