Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-01-2011, n. 1474 Opposizione al precetto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso, depositato il 30.07.2001, R.C., in proprio e quale presidente-legale rappresentante della UGLI, esponeva:

– che D.B.V. aveva ottenuto con sentenza del Tribunale di Roma, divenuta definitiva, il riconoscimento del suo diritto al compenso per l’attività svolta riguardante i bilanci della UGLI dal 1988 al 1995, con condanna della stessa UGLI al pagamento della somma di L. 4.000.000 per ogni anno;

– che il D.B. gli aveva notificato precetto per complessive L. 74.093.611 ed aveva eseguito pignoramento presso terzi nei confronti dell’INPDAI, da cui esso ricorrente riceveva la pensione;

– che egli aveva proposto opposizione all’esecuzione deducendo carenza di titolo e difetto di legittimazione passiva, essendo stato erroneamente indicato come associato che aveva agito per la UGLI. Ciò premesso, il R. chiedeva che il Tribunale dichiarasse la carenza di titolo, formatosi esclusivamente nei confronti dell’associazione non riconosciuta, e difetto di legittimazione passiva del diritto a procedere ad esecuzione forzata; in subordine, chiedeva che il Tribunale dichiarasse l’erroneità della quantificazione delle somme.

La parte convenuta opposta contestava le avverse deduzioni ed argomentazioni, sostenendo che il R., oltre ad essere presidente della UGLI, aveva assunto iniziative ed obbligazioni per la stessa associazione; chiedeva pertanto il rigetto dell’opposizione.

All’esito il Tribunale di Roma con sentenza n. 10380 del 22.03.2002 accoglieva l’opposizione e dichiarava la nullità del precetto notificato dal D.B. al R. e l’inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata.

Tale decisione, a seguito di appello del D.B., è stata confermata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 1112 del 2005, la quale ha osservato che il titolo esecutivo azionato riguardava unicamente l’associazione non riconosciuta UGLI senza contemplare il R. in proprio.

Il D.B. ricorre per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.. Il R. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 36 cod. civ., sostenendo che il giudice di appello in modo erroneo ha escluso la responsabilità verso i terzi del R., che nella sua veste di presidente dell’associazione rappresentava negozialmente la stessa ed era dotato dei poteri negoziali attivi e passivi.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 38 cod. civ., ribadendo che il R. quale amministratore dell’associazione aveva agito anche in nome e per conto della stessa e quindi aveva assunto la qualità di fideiussore legale secondo la richiamata norma civilistica.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione dell’art. 2697 cod. civ., contestando al giudice di appello di non avere considerato che il legale rappresentante di una associazione non riconosciuta viene investito dell’amministrazione e correlativa attività negoziale in base agli "accordi" degli associati ex art. 36 cod. civ., cosicchè sarebbe spettato al R. provare l’estraneità al rapporto contrattuale insorto con il terzo.

Le esposte censure, che possono essere esaminate congiuntamente per la loro intima connessione, sono prive di pregio e vanno disattese.

Invero, anche a voler prescindere dalla genericità dei quesiti in relazione all’art. 366 bis c.p.c., va rimarcato che i giudici di merito hanno evidenziato come il D.B. avesse azionato la sua pretesa nei soli confronti dell’associazione non riconosciuta ottenendo verso la stessa un titolo esecutivo, senza chiamare in giudizio personalmente il R.. Correttamente pertanto gli stessi giudici hanno ritenuto, proprio perchè il titolo esecutivo non riguardava e non contemplava il R., che questi potesse validamente eccepire l’insussistenza dei presupposti per l’esperibilità di azione esecutiva nei suoi confronti. Ciò precisato, non assumono alcuna rilevanza le altre questioni sollevate dalla parte ricorrente circa i poteri e le responsabilità del R. quale amministratore e legale rappresentante dell’associazione non riconosciuta, che semmai avrebbero potuto essere dedotte ed articolate in altro giudizio.

2. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore del controricorrente, con distrazione a favore dei procuratori antistatari Avv.ti Mario ed Arturo Salerni.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 17,00, oltre Euro 2.000,00 per onorari ed oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, con distrazione a favore dell’Avv. Mario Salerni e dell’Avv. Arturo Salerni dichiaratisi antistatari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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