Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-01-2011, n. 1466 Cumulo di pensioni per lo stesso titolo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso, depositato il 15.11.2000, C.R. conveniva in giudizio L’INPS chiedendone la condanna ad erogarle la pensione di reversibilità a seguito del decesso avvenuto nel mese di (OMISSIS) del proprio marito.

Nel costituirsi l’ente previdenziale ribadiva il rifiuto alla prestazione richiesta, in quanto incompatibile con la rendita INAIL già liquidata in suo favore.

All’esito il Tribunale di Terni con sentenza del 22.10.2004 respingeva la domanda trovando applicazione al caso di specie il divieto di cumulo L. n. 335 del 1995, ex art. 1, comma 43.

Tale decisione, appellata dalla C., è stata confermata dalla Corte di Appello di Perugia con sentenza n. 814 del 2006, la quale ha ritenuto, in conformità al primo giudice che la pensione ai superstiti, avente origine da pensione di invalidità, non fosse cumulabile con la rendita INAIL ai superstiti, ove come nel caso di specie, l’evento invalidante fosse unico o sovrapponibile per entrambe le prestazioni.

La C. ricorre per cassazione con un motivo.

L’INPS resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1) Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione della L. n. 335 del 1995, art. 1 comma 43, (art. 360 c.p.c., n. 3).

La C. in particolare sostiene che nel caso di specie non si tratta del medesimo evento invalidante, tanto più che mentre la pensione di invalidità INPS venne liquidata con decorrenza marzo 1981 con percentuale superiore al 67% la rendita INAIL alla stessa data era soltanto del 45%.

Su tali premesse e richiamando precedenti di questa Corte la ricorrente conclude deducendo l’erroneità della decisione di appello per avere affermato l’operatività del divieto di cumulo.

Le esposte doglianze sono prive di pregio e vanno disattese.

Invero i giudici di merito, sulla base di accertamenti peritali, hanno accertato che la pensione di invalidità INPS, liquidata in conseguenza dell’infortunio sul lavoro e malattia professionale, e la rendita INAIL traevano origine dallo stesso evento invalidante.

Nè tali conclusioni risultano validamente contestate dalla parte ricorrente, che, come già si è detto, si è limitata a sostenere l’unicità dell’evento invalidante richiamando la percentuale di invalidità, ma non ha specificato quali malattie avessero portato al riconoscimento della relativa pensione.

2. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Nessuna statuizione va emessa sulle spese del giudizio di cassazione, essendo stato depositato come già detto il ricorso introduttivo in data 15 novembre 2000 e ricorrendo pertanto i presupposti di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c. nella formulazione previgente al 2 ottobre 2003, data di entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003, art. 42 (convertito nella L. n. 326 del 2003), che ai fini dell’esonero dalle spese previdenziali ha introdotto limiti di reddito non inferiori ad una certa soglia (cfr. Cass. n. 27323 del 3005 e Cass. n. 6324 del 2004).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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