Legge Regionale n. 1 del 13-02-2009 Regione Lazio. Disposizioni urgenti in materia di agricoltura

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 7
del 21 febbraio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 21 “Disciplina delle strade
del vino, dell’olio di oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e
tradizionali” e successive modifiche)

1. Il comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 21/2001 è sostituito dal seguente:
“3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, altresì:
a) la costituzione di enoteche e di oleoteche regionali;
b) la costituzione, presso la struttura del Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR) nel comune di Montelibretti, del centro di valutazione della
qualità dell’olio di oliva laziale e le relative modalità di funzionamento;
c) le modalità per la promozione e la valorizzazione di musei del vino e
dell’olio istituiti nell’ambito delle “strade”.”.

2. Dopo il comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 21/2001 è inserito il seguente:
“4 bis. La Regione concede, altresì, incentivi a favore dei soggetti gestori
delle enoteche ed oleoteche regionali nonché dei musei del vino e dell’olio,
istituiti nell’ambito delle “strade”, per la promozione e la valorizzazione
degli stessi nei limiti della normativa comunitaria vigente in materia di
aiuti de minimis.”.

3. Al comma 5 bis dell’articolo 7 della l.r. 21/2001 le parole: “al comma 4”
sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 4 e 4 bis”.

ARTICOLO 2

(Integrazione alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela
della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio” e
successive modifiche)

1. Dopo l’articolo 42 della l.r. 17/1995 è inserito il seguente:
“Art. 42 bis
(Fondo regionale per la prevenzione e il risarcimento dei danni a persone o
cose causati dalla fauna selvatica)

1. E’ istituito il “Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei
danni a persone o a cose, causati dalla fauna selvatica” non ricompresi
nell’articolo 42 e cagionati dalle specie indicate dagli articoli 2 e 18 della
l. 157/1992 e successive modifiche, con l’esclusione dei danni che si
verificano nelle aree naturali protette e negli istituti faunistici, il cui
risarcimento è a carico dei rispettivi organismi di gestione.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione, adottata ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14
(Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la
realizzazione del decentramento amministrativo), definisce i criteri e le
modalità per l’accertamento dei danni e la concessione dei relativi
risarcimenti da parte delle province.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede con l’istituzione di un
apposito capitolo di spesa denominato: “Fondo regionale per la prevenzione e
il risarcimento dei danni a persone o cose causati dalla fauna selvatica”,
nell’ambito dell’UPB B11, con lo stanziamento, per l’esercizio 2009, di 50
mila euro a valere sul capitolo T27501, elenco n. 4, lettera c) del bilancio
di previsione 2009. Agli oneri relativi agli anni successivi si provvede con
legge di bilancio.”.

ARTICOLO 3

(Disciplina dell’abbattimento e dell’espianto degli alberi di olivo)

1. Nel territorio della Regione è vietato l’abbattimento e l’espianto degli
alberi di olivo, salvo i casi consentiti dal presente articolo.

2. L’abbattimento e l’espianto degli alberi di olivo secolari o di elevato
valore storico, antropologico e ambientale può essere autorizzato
esclusivamente per motivi di pubblica utilità.

3. Può essere autorizzato l’abbattimento o l’espianto di alberi di olivo,
diversi da quelli di cui al comma 2, nei seguenti casi:
a) accertata morte fisiologica della pianta;
b) permanente improduttività o scarsa produttività dovuta a cause non
rimovibili;
c) eccessiva fittezza di impianto che renda disagevoli le operazioni colturali
e rechi danno all’oliveto;
d) esecuzione di indispensabili opere di miglioramento fondiario;
e) esecuzione di opere di pubblica utilità;
f) realizzazione di fabbricati in conformità ai vigenti strumenti urbanistico
edilizi di livello comunale e regionale.

4. Il comune nel cui territorio ricadono le piantagioni rilascia, su richiesta
degli interessati, l’autorizzazione all’abbattimento e all’espianto degli
alberi di olivo, previa verifica di quanto previsto ai commi 2 e 3.

5. Chiunque abbatte o espianta alberi di olivo senza avere chiesto ed ottenuto
la preventiva e necessaria autorizzazione è soggetto al pagamento di una somma
da 500 euro a 3 mila euro per ciascun albero abbattuto o espiantato fino ad un
massimo di 20 mila euro, e, ove possibile, al reimpianto degli alberi
abbattuti o espiantati.

6. L’accertamento delle violazioni delle norme concernenti il divieto di
abbattimento delle piante di olivo e l’irrogazione delle relative sanzioni
amministrative sono esercitati dai comuni ai sensi dell’articolo 182, comma 1,
della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a
livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento
amministrativo).

7. Sono fatti salvi gli effetti delle autorizzazioni rilasciate dai comuni a
partire dalla data di abrogazione della legge regionale 20 maggio 1980, n. 37
(Interventi nel settore dell’olivicoltura) e successive modifiche, fino alla
data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 4

(Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 1988, n. 82 “Disciplina della
raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati
destinati al consumo, sul territorio della Regione Lazio” e successive
modifiche)

1. Il comma 13 dell’articolo 6 della l.r. 82/1988 è sostituito dal seguente:
“13. Il tesserino di idoneità viene rinnovato previo versamento della tassa
annuale di concessione di cui all’articolo 19.”.

2. Dopo l’articolo 7 della l.r. 82/1988 è inserito il seguente:
“Art. 7 bis
(Centro regionale di tartuficoltura)

1. Al fine di favorire, sviluppare e realizzare attività di ricerca,
informazione ed assistenza sulla storia, produzione, raccolta e
commercializzazione dei tartufi, nonché di studio per la conservazione ed il
recupero delle aree vocate, è istituito, nell’ambito della Direzione regionale
competente in materia di agricoltura, il Centro regionale di tartuficoltura,
di seguito denominato centro, con sede decentrata presso la Comunità montana
del Turano.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il centro svolge compiti di
divulgazione, ricerca, assistenza e consulenza a favore di enti pubblici e
privati, ed in particolare:
a) redige la carta delle potenzialità tartuficole della Regione, in
collaborazione con le strutture di ricerca competenti in materia gi
presenti sul territorio regionale;
b) istituisce ed aggiorna una banca dati sugli impianti di tartufaie
realizzate con il contributo pubblico, anche al fine di un monitoraggio sui
risultati e sulle produzioni degli impianti stessi;
c) esprime parere di congruità fra vocazionalità dell’area e materiale
vivaistico proposto in fase di presentazione del progetto di tartufaia
cofinanziato;
d) opera, anche sulla base di convenzioni con istituzioni, enti ed
associazioni, in particolare con quelli già esistenti sul territorio
regionale per lo sviluppo e la tipicizzazione della tartuficoltura
regionale;
e) promuove attività di ricerca e di studio nel settore della
micorizzazione del materiale vivaistico, insieme ad altre strutture idonee
presenti sul territorio regionale;
f) promuove attività di difesa ambientale per proteggere e valorizzare i
terreni a vocazione tartufigena e realizza azioni volte alla difesa e alla
valorizzazione del tartufo e dei territori di produzione;
g) diffonde la cultura del tartufo predisponendo materiali promozionali
ed informativi nonché promuovendo intese con le diverse regioni italiane ed
estere a vocazione tartufigena;
h) promuove accordi tra i vari soggetti della filiera del tartufo al fine
di accorciare la filiera stessa e di valorizzare la tipicità del prodotto
laziale.

3. Il centro si avvale di un Comitato tecnico-consultivo, di seguito
denominato comitato, composto da rappresentanti dei comuni e delle comunit
montane dei territori regionali a vocazione tartufigena e da rappresentanti
delle strutture scientifiche esistenti nella regione.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua la sede, le
funzioni e la composizione del comitato. La partecipazione alle sedute del
comitato è a titolo gratuito.”.

ARTICOLO 5

(Modifiche alla legge regionale 29 settembre 2003, n. 30 “Interventi a favore
degli allevatori partecipanti all’attuazione del piano di sorveglianza
sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (Blue
Tongue)” e successive modifiche)

1. Al comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 30/2003 dopo le parole: “della
settimana precedente la vaccinazione” sono inserite le seguenti: “o, qualora
non disponibile, la media della produzione lattea giornaliera dell’ultima
settimana per la quale sono documentabili le rese produttive nell’arco del
trimestre precedente la vaccinazione,”.

2. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 30/2003 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) le parole: “alla presente legge” sono sostituite dalle
seguenti: “all’articolo 2, comma 1”;
b) dopo le parole: “marzo 1999.” sono aggiunte le seguenti: “Gli
interventi di cui all’articolo 2, commi 2, 3 e 4 sono concessi in regime di
aiuti de minimis.”.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

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