Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-01-2011, n. 1456 Combattenti e categorie assimilate

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Roma rigettava la domanda di G.C. volta ad ottenere, quale profugo italiano rientrato dalla Libia dopo il 1/9/1969, l’applicazione della L. n. 140 del 1985, art. 6, norma che prevede l’attribuzione di una maggiorazione mensile reversibile del trattamento di pensione in favore degli "ex combattenti", per tali intendendo (comma 1) gli appartenenti alle categorie previste dalla L. 24 maggio 1970, n. 336, (e successive modificazioni ed integrazioni) che non abbiano usufruito – nè abbiano titolo per usufruire – dei benefici previsti dalla legge stessa.

Impugnata dal G., la decisione di primo grado è stata confermata dalla Corte d’appello di Roma con la sentenza indicata in epigrafe.

La Corte, esaminate le numerose disposizioni normative recanti, nel tempo, provvidenze a favore dei profughi italiani – in particolare, la L. n. 763 del 1981, che ha riordinato tutta la materia abolendo la distinzione, contenuta nella precedente legislazione, tra profughi di guerra e per il trattato di pace, da un lato, e connazionali rimpatriati, ossia profughi di più recente data, dall’altro – ha, tuttavia, ritenuto che la suddetta distinzione conservi la sua rilevanza ai fini delle provvidenze – come quella oggetto di causa – che hanno come specifici destinatari i soggetti indicati nella L. n. 336 del 1970, (ex combattenti, profughi per il trattato di pace e categorie equiparate); soggetti, questi ultimi, tra i quali non possono annoverarsi i connazionali rimpatriati dalla Libia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 maggio 1970, emanato in attuazione della L. n. 319 del 1963, art. 3, (recante estensione ai connazionali rimpatriati dalla Libia delle disposizioni sull’assistenza a in favore dei profughi e dei rimpatriati dall’Algeria e da altri Paesi del continente africano), avendo il provvedimento in parola solamente l’intento di estendere ai suddetti connazionali le provvidenze previste a favore dei profughi italiani in generale ma non quelle, speciali, previste a favore dei soggetti rimasti coinvolti in modo immediato e diretto negli effetti del trattato di pace seguito al secondo conflitto mondiale e delle categorie che a costoro hanno ottenuto una specifica parificazione con apposite norme di legge.

Per la cassazione di questa sentenza il pensionato ha proposto ricorso affidato a sette motivi. L’INPS resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Nel primo motivo il ricorrente denuncia illegittimità e/o nullità della sentenza di primo grado e di quella d’appello per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e art. 111 Cost., (art. 360 c.p.c., n. 4), oltre a difetto di motivazione, per essere entrambe solo formalmente motivate, oltre che prive dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto posti a fondamento della decisione.

2. Nel secondo motivo, con deduzione di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., e art. 132 c.p.c., n. 4, dell’art. 11 Cost., degli artt. 2697,2699, 2700, 2727 e 2729 c.c., della L. n. 1204 del 1971. e della L. n. 83 del 1970, art. 7, nonchè di difetto di motivazione, si censura la sentenza di primo grado e quella d’appello per non aver rilevato che l’INPS non aveva contestato i fatti dedotti a fondamento della domanda, che, quindi, non necessitavano di prova, conseguendone che la domanda stessa doveva essere accolta.

3. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c., in riferimento agli artt. 360 e 112 c.p.c., nonchè a tutte le altre norme indicate nei primi due motivi, ribadendosi che la domanda doveva essere accolta poichè l’INPS non aveva sollevato specifiche contestazioni e assunto posizione sui fatti di causa.

4. Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 421 c.p.c., nonchè difetto di motivazione, per non avere il giudice d’appello dato ingresso alla richiesta di esibizione di documenti in possesso dell’INPS e della Prefettura di Latina e per non essersi pronunciato sulla richiesta di ammissione di CTU contabile.

5. Nel quinto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 16 c.p.c., contestando alla Corte territoriale di non aver tenuto conto della comunicazione-parere del Ministero dell’Interno in data 26/1/1973 che, rispondendo a un quesito, affermava che i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1 settembre 1969 sono assimilati, a norma delle vigenti disposizioni, ai profughi di guerra e, pertanto, possono beneficiare di tutte le provvidenze in vigore per tali categorie. Tale parere, unitamente alla L. n. 319 del 1963, art. 3, alla L. n. 1225 del 1964, al decreto del Presidente del Consiglio 6.5.70, sancirebbero il diritto del ricorrente all’applicazione della L. n. 336 del 1970, e, quindi, della legge n. 140/85 attributiva del beneficio rivendicato in giudizio.

6. Il sesto motivo censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della L. n. 319 del 1963, art. 3, della L. n. 1225 del 1964, del D.P.C.M. 6 maggio 1970, e della L. n. 140 del 1985, art. 6, nonchè per difetto di motivazione, assumendo il ricorrente che la Corte territoriale ha erroneamente interpretato le norme regolatrici della materia, non ha considerato che l’INPS aveva,in casi analoghi, riconosciuto la maggiorazione prevista dalla L. n. 140 del 1985, art. 6, e, infine, non ha applicato la sentenza della cassazione n. 14285/05 che riconosce agli ex combattenti e:

assimilati il diritto alla maggiorazione fin dal momento della entrata in vigore della L. n. 140 del 1985, ancorchè siano stati collocati in pensione con decorrenza successiva.

7. Infine, nel settimo motivo, con denuncia di travisamento dei fatti, falsa ed erronea motivazione, violazione dell’art. 111 Cost., si contesta alla Corte territoriale di avere L immotivatamente scisso la categoria degli ex combattenti da quella dei profughi, mentre giusta il citato parere del Ministro dell’Interno in data 26.1.1973 – che fornisce una interpretazione autentica delle norme vigenti in materia – la maggiorazione richiesta in giudizio va riconosciuta anche ai rimpatriati dalla Libia dopo il 1.9.1969. Per il caso in cui si ritengano corrette le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata, si prospetta questione di legittimità costituzionale delle norme da essa interpretate in riferimento all’art.3 Costituzione.

8. Il ricorso è privo di fondamento.

9. Quanto al primo motivo, e con riferimento alla dedotta nullità della sentenza di primo grado, è sufficiente rilevare che, a mente del principio secondo cui i motivi di nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione (cfr. Cass. n. 14348 del 2000, n. 4612 del 1999), tale nullità doveva essere fatta valere in appello; e poichè ciò non risulta, non recando il ricorso alcuna indicazione in tal senso, la relativa questione è inammissibile.

Pretestuose e infondate sono, a loro volta, le censure rivolte alla sentenza di secondo grado, che ricostruisce la vicenda processuale con ampio e completo riferimento ai fatti di causa nella parte specificamente dedicata allo "Svolgimento del processo" e a quegli stessi fatti fa costante riferimento in motivazione, seppure per darne una valutazione giuridica non conforme alle attese dell’appellante.

10. Identiche ragioni inducono a rigettare il secondo e terzo motivo, che si esaminano congiuntamente censurando entrambi le sentenze di merito per non aver dato il dovuto rilievo, ai fini della decisione, alla mancata contestazione, da parte dell’INPS, dei fatti posti a fondamento della domanda.

E, infatti, fermo restando quanto già detto a proposito della sentenza di primo grado (che non risulta censurata in appello sotto i profili ora denunciati), è da osservare che la Corte territoriale da esplicito rilievo alla non contestazione dei fatti costitutivi del diritto affermati dal pensionato (allora appellante), là dove, testualmente, riferisce che costituivano "circostanze pacifiche e non contestate tra le parti" il fatto che il pensionato non era profugo per eventi bellici e che era rientrato in Italia dalla Libia successivamente al giorno 1/9/1969. Non per questo, peraltro, la Corte di merito era obbligata ad accogliere la domanda (come si vuoi sostenere in ricorso), ove si consideri che l’effetto vincolante per il giudice, che discende dal mancato adempimento all’onere di contestazione che l’art. 416 c.p.c., pone a carico del convenuto, è il dovere di astenersi da qualsiasi controllo probatorio dei fatti costitutivi non contestati (che dovrà ritenere, per ciò solo, sussistenti), senza, peraltro, che ciò gli precluda l’esercizio del potere – dovere, che gli è proprio, di accertare se quei fatti diano fondamento al diritto rivendicato in giudizio alla stregua delle norme giuridiche rilevanti nel caso concreto.

11. Il quarto motivo, per un verso, difetta di autosufficienza ed è, quindi inammissibile,, poichè il ricorrente non fornisce alcun elemento utile a dimostrare l’effettiva esistenza e il contenuto dei documenti rispetto ai quali lamenta il mancato accoglimento della istanza di esibizione (cfr. Cass. sent. n. 26943 del 2007; n. 6440 del 2007, n. 4391 del 2007, n. 18506 del 2006, n. 13556 del 2006, n. 11501 del 2006). Irrilevante è, invece, l’omesso esame della richiesta di ammissione di CTU contabile, essendo quest’ultima indirizzata – per ammissione dello stesso ricorrente – a supplire all’assenza di conteggi da parte dell’INPS e supponendo quindi risolta dalla sentenza impugnata, a favore dell’odierno ricorrente, la questione della sussistenza del diritto da lui rivendicato in giudizio.

12. Irrilevante, del pari, è l’omessa valutazione della comunicazione- parere del Ministero dell’Interno in data 26/1/1973, che si denuncia nel quinto motivo, avendo il giudice d’appello fondato il mancato riconoscimento del diritto alla richiesta maggiorazione pensionistica sulle disposizioni di legge regolatrici della materia, certamente non suscettibili di essere autenticamente interpretate nè, tantomeno, derogate da un atto amministrativo, come l’indicato parere ministeriale, privo di efficacia normativa e perciò stesso inidoneo a costituire fonte di diritti a favore di terzi ovvero di obblighi a carico della stessa amministrazione di provenienza.

13. Prive di giuridico fondamento sono le censure svolte nel sesto motivo.

Osserva la Corte che la questione relativa all’applicabilità dell’arto della L. n. 140 del 1985, (e della ivi prevista maggiorazione del trattamento di pensione) ai connazionali – come l’odierno ricorrente – profughi e rimpatriati dalla Libia dopo l’agosto 1969, è già stata, dalla propria giurisprudenza, più volte affrontata e risolta nel senso della loro esclusione dal novero dei destinatari del beneficio, sul rilievo che questi ultimi sono, per espressa indicazione dello stesso art. 6, solamente i soggetti appartenenti alle categorie previste dalla L. n. 336 del 1970, e, dunque, gli ex combattenti (e, assimilati ad essi, partigiani, mutilati e invalidi di guerra, vittime civili di guerra, vedove di guerra o per causa di guerra), nonchè i "profughi per l’applicazione del trattato di pace e categorie equiparate"; per tali dovendosi intendere solamente i profughi italiani che siano stati coinvolti in maniera immediata e diretta dagli effetti del trattato di pace seguito alla seconda guerra mondiale e non i connazionali costretti a rientrare e a stabilirsi in Italia in conseguenza degli avvenimenti, di carattere bellico o politico, emersi in vari Stati, tra i quali la Libia, dalla fine del secondo conflitto mondiale fino ad oggi (cfr.

Cass. n. 3749 del 1998, n. 1321 del 1985, n. 1921 del 1980).

Nessuna censura può, dunque, muoversi alla sentenza impugnata per i risultati interpretativi cui è pervenuta, peraltro dichiaratamente adesivi all’esegesi compiuta dalla richiamata giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide e fa propria, osservando, altresì, che nessun nuovo argomento il ricorrente prospetta che possa indurre a una riconsiderazione della questione in esame, tale non potendo considerarsi il richiamo del testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 maggio 1970, limitandosi il provvedimento in questione a dichiarare lo stato di necessità nei riguardi dei connazionali residenti in Libia anteriormente al 1 settembre 1969 e rimpatriati dopo tale data, ai fini dell’applicazione, anche a costoro, delle provvidenze previste dalla L. 25 febbraio 1963, e dalla L. 10 novembre 1964, n. 1225, a favore dei profughi e rimpatriati da altri Paesi africani in conseguenza delle situazioni ivi determinatesi.

14. Non può, infine, non rilevarsi che la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 401 del 2008, con la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 505, (recante interpretazione autentica della L. n. 140 del 1985, art. 6, nel senso che la ivi prevista maggiorazione si perequa soltanto a partire dal momento della sua concessione, momento che deve farsi coincidere con quello della maturazione del diritto a pensione), ha indicato come finalità del suddetto beneficio pensionistico sia quella di concedere una gratificazione, una elargizione dimostrativa della gratitudine della Nazione che il legislatore ha prestato facendosi carico delle conseguenze del secondo conflitto mondiale sui soggetti nello stesso direttamente o indirettamente coinvolti.

15. Quanto al settimo motivo di ricorso, lo stesso va rigettato, per le ragioni già espresse a proposito del quinto motivo, nella parte in cui attribuisce valore di interpretazione autentica alla comunicazione – parere del Ministero dell’Interno in data 26/1/1973;

è, poi, addirittura, inammissibile nella parte cui viene eccepita l’illegittimità costituzionale "della norma ovvero delle altre norme poste a fondamento della sentenza impugnata" per il caso in cui si ritenga corretta l’interpretazione fornitane dalla Corte di merito, mancando dell’indicazione delle norme asseritamente illegittime e delle ragioni di contrasto con il parametro dell’art. 3 Costituzione (per la necessità di tali indicazioni: tra tante, Cass. n. 10123 del 2005), nonchè del quesito del quesito di diritto, la cui formulazione è richiesta anche in caso di prospettazione di una questione di costituzionalità (cfr. Cass. Sez. un. n. 28050 del 2008, n. 4072 del 2007).

16. In conclusione, il ricorso va rigettato.

17. Nulla per le spese del presente giudizio ai sensi dell’art. 152 Disp. Att. c.p.c., nel testo introdotto dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, (convertito nella L. n. 326 del 2003), nella specie applicabile ratione temporis, avendo il ricorrente dichiarato, nelle conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado (così come trascritte nel ricorso per cassazione e non contestate dall’INPS) di trovarsi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell’esonero dagli oneri processuali in caso di soccombenza, ed esplicando tale dichiarazione la sua efficacia anche nei successivi gradi, ove, come nella specie, non sia stata comunicata alcuna variazione di quelle condizioni iniziali (cfr.

Cass. n. 10875 del 2009).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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