Legge Regionale n. 2 del 27-02-2009 Regione Lazio.

Istituzione del centro di accesso unico alla disabilità (CAUD).
Modifica alla legge regionale 12 dicembre 2003 n. 41 (Norme in
materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di
strutture che prestano servizi socio-assistenziali).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 9
del 7 marzo 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La Regione, in conformità con quanto stabilito dall’articolo 7 dello
Statuto, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive
modifiche e dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e
successive modifiche, al fine di garantire alle persone con disabilità ed ai
loro nuclei familiari la presa in carico globale e un adeguato livello di
assistenza, promuove politiche coordinate ed integrate tali da:
a) prevenire l’insorgere o l’aggravarsi di situazioni di disabilità, anche
attraverso la diagnosi e l’intervento precoce;
b) rimuovere ogni forma di discriminazione e violazione del principio di pari
opportunità;
c) garantire l’autonomia, l’autodeterminazione, la libertà di scelta,
l’inclusione sociale e lavorativa, la protezione e la cura delle persone con
disabilità, con particolare riguardo alle condizioni di gravità;
d) garantire alle persone disabili un approccio multidisciplinare e
personalizzato, anche ai fini della permanenza nel proprio ambiente di vita;
e) sostenere, nel quadro della promozione e dello sviluppo delle politiche
sociali e del sistema dei servizi a livello regionale e locale, le famiglie
delle persone con disabilità, anche promuovendo forme di auto-mutuo aiuto e
favorendone la partecipazione all’elaborazione dei programmi di intervento;
f) garantire il complesso degli interventi e dei servizi in un’ottica di
integrazione con particolare riferimento alle strutture socio-educative, socio-
lavorative, culturali e del tempo libero, tale da assicurare la continuità del
percorso personalizzato nelle varie fasi della vita ed evitare processi di
emarginazione;
g) promuovere azioni volte al superamento delle barriere di comunicazione, di
informazione, architettoniche, di mobilità e finalizzate ad assicurare
l’accesso all’istruzione, al lavoro, ai trasporti, nonché ai servizi
culturali, ricreativi e sportivi per una migliore qualità della vita.

ARTICOLO 2

(Centro di accesso unico alla disabilità)

1. Al fine di garantire a tutti i cittadini le informazioni,
l’orientamento, l’assistenza amministrativa necessaria, nonché l’efficiente
gestione degli interventi e dei servizi rivolti ai disabili e ai loro nuclei
familiari ed allo scopo di promuovere, sostenere, armonizzare le azioni ed i
servizi di cui alla presente legge, in ciascun ambito distrettuale,
all’interno del punto unico di accesso integrato sanitario e sociale, è
istituito il Centro di accesso unico alla disabilità, di seguito denominato
CAUD in grado di fornire un approccio centrale e integrato per la disabilità.

2. Sono compiti del CAUD:
a) attivare uno sportello unitario territoriale di accesso ai servizi per
la disabilità;
b) orientare e supportare le persone e le famiglie sui diritti alle
prestazioni sociosanitarie e informare sull’offerta dei servizi;
c) sostenere la persona disabile ed il nucleo familiare nei rapporti con
le istituzioni ed i servizi territoriali, al fine di garantire il diritto alle
pari opportunità;
d) individuare e monitorare le situazioni complesse, con particolare
riferimento alla disabilità grave, in stretta collaborazione con gli operatori
sociali e sanitari del territorio, anche al fine di predisporre la scheda
individuale di cui all’articolo 9 ed attivare percorsi di integrazione
attraverso gli interventi di cui all’articolo 4;
e) attivare un’équipe multidisciplinare e una rete territoriale in grado
di garantire unitarietà nella fase di analisi della domanda, valutazione
multidimensionale del caso, precoce presa in carico globale, predisposizione
del progetto di vita personalizzato, in una logica di continuità assistenziale
e responsabilità sul conseguimento dei risultati. La struttura individua un
operatore di riferimento che segua le diverse fasi attuative del progetto,
facilitando l’apporto integrato delle figure professionali coinvolte, la
cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, i soggetti del terzo
settore, le organizzazioni sindacali, le associazioni degli utenti e le
categorie economiche produttive presenti sul territorio;
f) monitorare, controllare e verificare le azioni territoriali;
g) concorrere all’elaborazione del piano sociosanitario di zona.

ARTICOLO 3

(Destinatari)

1. Possono accedere ai servizi del CAUD:
a) le persone con disabilità come definite dall’articolo 3 della l. 104/92;
b) le persone che necessitano di accertamenti clinici ai fini del riscontro di
un’eventuale disabilità;
c) i nuclei familiari delle persone di cui alle lettere a) e b).

ARTICOLO 4

(Linee di intervento)

1. Le politiche attive, integrate e coordinate di cui all’articolo 1 sono
perseguite attraverso servizi ed interventi che:
a) garantiscano la continuità e l’interdisciplinarità della presa in
carico globale attraverso la collaborazione tra la rete dei servizi e le
realtà sociali operanti sul territorio;
b) organizzino idonei programmi per la prevenzione socio-sanitaria, la
diagnosi prenatale e precoce, la cura, la riabilitazione, l’assistenza
personale, l’accompagno, la mobilità, l’istruzione, l’inserimento lavorativo e
sociale;
c) definiscano progetti di vita individuali e percorsi tendenti
all’acquisizione della massima autonomia possibile nell’ottica di una vita
indipendente anche attraverso forme di assistenza indiretta;
d) individuino ed organizzino reti di sostegno attivabili al momento in
cui la persona con disabilità si trovi temporaneamente o stabilmente priva di
adeguato supporto familiare;
e) organizzino percorsi e servizi di consulenza e sostegno per le
famiglie che assistono persone con disabilità;
f) promuovano la realizzazione di nuove strutture che fungano quale rete
di sostegno e promozione sociale denominate “Con Noi Dopo di Noi”;
g) realizzino sul territorio una rete di servizi e di strutture
residenziali volte a tutelare l’autonomia ed a promuovere percorsi di
cittadinanza del disabile, affinché lo stesso possa rimanere integrato nel
proprio territorio anche qualora venga meno il sostegno familiare;
h) favoriscano l’inserimento al lavoro sia in forma individuale che
attraverso la promozione di specifiche attività;
i) sostengano progetti nell’ambito dell’agricoltura sociale responsabile
anche attraverso fattorie sociali, servizi di ippoterapia e pet therapy, anche
al fine di sviluppare azioni territoriali che integrino l’attività produttiva
agricola, le aree verdi attrezzate e l’offerta di servizi culturali, sociali,
educativi, assistenziali, sanitari, formativi e occupazionali, a favore di
persone con disabilità.

ARTICOLO 5

(Modifica alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 “Norme in materia di
autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che prestano
servizi socio-assistenziali”)

1. Dopo la lettera b), del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 41/2003 è
aggiunta la seguente:
“b bis) Comunità alloggio-gruppo appartamento rientrante nelle strutture di
tipo familiare di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), a bassa intensit
assistenziale, parzialmente autogestita, con limitata capacità ricettiva,
destinata a soggetti maggiorenni in situazioni di handicap fisico,
intellettivo o sensoriale che mantengano una buona autonomia tale da non
richiedere la presenza di operatori in maniera continuativa.”

ARTICOLO 6

(Coordinamento regionale istituzionale per i problemi della disabilità)

1. E’ istituito il Coordinamento regionale istituzionale per i problemi
della disabilità, di seguito denominato Coordinamento, al fine di assicurare
la determinazione delle politiche integrate e coordinate in materia sanitaria,
socio sanitaria, socio assistenziale, socio educativa, socio lavorativa per le
persone con disabilità, nonché la definizione delle relative scelte
programmatiche di indirizzo.

2. Il Coordinamento è composto da:
a) l’assessore regionale competente in materia di politiche sociali che lo
presiede;
b) un rappresentante dell’assessorato regionale competente in materia di
sanità;
c) un rappresentante dell’assessorato regionale competente in materia di
istruzione, diritto allo studio e formazione;
d) un rappresentante dell’assessorato regionale competente in materia di
lavoro, pari opportunità e politiche giovanili;
e) il Presidente o un suo delegato di ciascuna delle province del Lazio;
f) un rappresentante indicato dai direttori generali delle aziende unit
sanitarie locali;
g) un rappresentante designato dall’Associazione nazionale comuni italiani
(ANCI);
h) un rappresentante designato dall’Unione province d’Italia (UPI).

3 Partecipano, inoltre, alle sedute del Coordinamento i rappresentanti
degli assessorati che di volta in volta sono competenti per l’argomento
trattato.

4. Il Coordinamento svolge i seguenti compiti:
a) definisce l’analisi dello stato dei bisogni complessivi delle persone con
disabilità e delle prospettive della loro evoluzione, anche promuovendo
specifici studi e ricerche;
b) formula alla Giunta regionale la proposta di piano integrato triennale
sulla disabilità con la contestuale definizione e indicazione delle strategie
e delle azioni volte a garantire la realizzazione dei servizi e degli
interventi di cui all’articolo 4;
c) provvede all’elaborazione di linee guida per la realizzazione del piano nei
diversi ambiti territoriali, nonché per la definizione degli accordi di
programma di cui all’articolo 8;
d) individua specifiche attività progettuali e promuove iniziative
sperimentali o innovative per favorire la presa in carico e l’autonomia delle
persone con disabilità d’intesa con le associazioni rappresentative delle
persone con disabilità e dei loro familiari.

5. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4, al fine di
assicurare il concorso delle parti sociali nella determinazione delle
politiche in materia nonché nella definizione delle relative scelte di
programmazione, di indirizzo, di controllo e di vigilanza, il Coordinamento si
avvale dell’apporto della Consulta regionale per i problemi della disabilità,
di cui alla legge regionale 3 novembre 2003, n. 36 (Consulta per i problemi
della disabilità e dell’handicap) e successive modifiche.

6. Con apposito regolamento la Giunta regionale stabilisce le modalità di
funzionamento del Coordinamento.

ARTICOLO 7

(Piano integrato triennale per la disabilità)

1. Nell’ambito delle linee della programmazione regionale sociale e
sanitaria ed in correlazione ad essa, la Giunta regionale, su proposta del
Coordinamento, sentita la commissione consiliare competente, approva il piano
integrato triennale per i problemi della disabilità e ne definisce modalità di
attuazione e di finanziamento.

2. Il piano integrato triennale individua in particolare :
a) i criteri e le modalità per la verifica dello stato di attuazione degli
interventi in relazione ai risultati, all’efficacia delle metodologie
adottate, all’impatto sociale delle azioni programmate, nonché per l’eventuale
revoca dei finanziamenti;
b) gli indirizzi ed i criteri per la predisposizione dei servizi e degli
interventi da inserire nei piani di zona di cui all’articolo 51 della legge
regionale 9 settembre 1996, n. 38 (Riordino, programmazione e gestione degli
interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio) e successive modifiche.

ARTICOLO 8

(Accordi di programma)

1. I comuni singoli o associati possono sottoscrivere con le aziende
unità sanitarie locali e le province specifici accordi di programma
finalizzati al decentramento del CAUD ed allo sviluppo di progetti ed azioni
in favore delle persone con disabilità.

2. La Giunta regionale nell’ambito della propria attività di indirizzo e
coordinamento, su proposta del Coordinamento, emana linee guida per la
redazione degli accordi di programma e detta le disposizioni per l’attuazione
del presente articolo, con la definizione dei criteri, delle modalità di
finanziamento e di verifica delle attività svolte.

ARTICOLO 9

(Scheda individuale e anagrafe delle persone disabili)

1. L’équipe multidisciplinare di cui all’articolo 2, comma 2, lettera e)
compila una scheda individuale della persona disabile che registri i dati
soggettivi, la composizione e la situazione del nucleo familiare, la
valutazione della disabilità, delle capacità residue e dei bisogni, il piano
di trattamento, i percorsi ed i sostegni attivati e da attivare ai fini
dell’inclusione sociale e per la realizzazione del progetto di vita
personalizzato.

2. Ai soli fini statistici e programmatici, nel rispetto del diritto alla
riservatezza di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche è istituita
presso ogni CAUD l’anagrafe delle persone disabili.

ARTICOLO 10

(Partecipazione)

1. Al fine di garantire la partecipazione attiva delle associazioni delle
persone disabili e delle loro famiglie alla programmazione, realizzazione,
valutazione, controllo e verifica delle attività di cui alla presente legge,
il CAUD, nell’adempimento dei compiti di cui all’articolo 2, comma 2, promuove
la partecipazione e il coinvolgimento della Consulta regionale per i problemi
della disabilità e delle eventuali consulte territoriali per la disabilità ove
presenti.

ARTICOLO 11

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, con cadenza triennale, presenta una relazione al
Consiglio regionale sull’attuazione della presente legge e sui risultati
ottenuti che indichi in particolare:
a) lo stato di attuazione, gli obiettivi raggiunti e le risultanze
emergenti dall’attuazione delle politiche sociali integrate, anche dal punto
di vista dell’analisi costi-benefici, di cui alla presente legge;
b) i livelli di accesso dei cittadini al CAUD;
c) il quadro del finanziamento del sistema integrato e l’andamento della
spesa e degli investimenti in materia.

ARTICOLO 12

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede
mediante l’istituzione:
a) nell’ambito dell’UPB H41, di un apposito capitolo
denominato “Interventi integrati per la disabilità – parte corrente”, con uno
stanziamento pari a 300 mila euro per l’esercizio finanziario 2009, la cui
copertura è assicurata dal prelevamento di pari importo dal capitolo T21501;
b) nell’ambito dell’UPB H42, di un apposito capitolo
denominato “Interventi integrati per la disabilità – parte capitale”, con uno
stanziamento pari a 1 milione di euro per l’esercizio finanziario 2009, la cui
copertura è assicurata dal prelevamento di pari importo rispettivamente, in
termini di competenza, dal capitolo T28501, lettera h), dell’elenco n. 4
allegato al bilancio di previsione regionale e, in termini di cassa, dal
capitolo T25502.

2. Su proposta dell’assessore competente in materia di politiche sociali
la Giunta regionale adotta annualmente il programma di finanziamenti per i
soggetti pubblici e privati attuatori degli interventi di cui alla presente
legge.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

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