Legge Regionale n. 3 del 03-03-2009 Regione Lazio. Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1976, n. 58 (Istituzione della consulta femminile regionale) e successive modifiche.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 10
del 14 marzo 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1976, n. 58 “Istituzione della
Consulta femminile regionale” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 58/1976 e successive modifiche, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il titolo è sostituito dal seguente: “Istituzione della Consulta
femminile regionale per le pari opportunità”;
b) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
“Art. 1
(Istituzione della Consulta femminile regionale per le pari opportunità)

1. La Regione, nell’ambito delle proprie attribuzioni, in applicazione
dei principi di cui agli articoli 3, 37 e 51 della Costituzione, nonché degli
articoli 6 e 73 del Nuovo Statuto della Regione Lazio, istituisce la Consulta
femminile regionale per le pari opportunità, di seguito denominata Consulta.”;

c) al primo comma dell’articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
“a bis) esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge attinenti alle
materie di cui alla presente legge, nonché sugli strumenti di programmazione
generale e di settore della Regione. Il parere obbligatorio deve essere
espresso entro il termine di venti giorni dalla ricezione del testo della
proposta di legge. In caso di mancata emissione del parere entro il termine
indicato, questo è considerato a tutti gli effetti positivo;”;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) propone agli organi consiliari iniziative da sottoporre al Parlamento,
dirette a tutelare i diritti della donna e a promuovere le pari opportunità;”;
3) alla lettera d), le parole: “Consulte femminili” sono sostituite dalle
seguenti: “organismi di pari opportunità”;
4) alla lettera f), le parole: “ed incontri” sono sostituite dalle
seguenti: “, incontri ed iniziative congiunte”;
5) dopo la lettera f) è inserita la seguente:
“f bis) promuove l’istituzione di un organismo di raccordo tra le Presidenti
degli organismi regionali di pari opportunità;”;
6) dopo la lettera f bis) è inserita la seguente:
“f ter) promuove e cura sul sito istituzionale, con il supporto della LAit
S.p.A., senza alcun aggravio di costi, la banca dati dei talenti femminili che
si sono contraddistinti nei diversi ambiti;”;
d) dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:
“Art. 3 bis
(Durata in carica)

1. La Consulta resta in carica quattro anni. La Consulta svolge attivit
di ordinaria amministrazione fino alla data di insediamento della nuova
Consulta, da costituirsi entro il termine di novanta giorni dalla data di
decadenza della precedente.”;

e) all’articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al primo comma, le parole: “l’emancipazione e la liberazione della
donna” sono sostituite dalle seguenti: “il percorso di crescita della donna
attraverso la sua emancipazione e liberazione;”;
2) al quarto comma, le parole: “La partecipazione alle sedute della
consulta è gratuita.” sono sostituite dalle seguenti: “Alle componenti della
Consulta che, autorizzate dalla presidente della Consulta stessa, partecipano
alle iniziative istituzionali proprie della Consulta, è corrisposto il
trattamento economico di missione previsto per i dipendenti regionali
appartenenti alla categoria “D”, comprensivo del rimborso delle spese
effettivamente sostenute e debitamente documentate, nel rispetto della
normativa vigente e, comunque, nei limiti del budget annualmente assegnato.”;

f) dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:
“4 bis
(Organi)

1. Gli organi della Consulta sono:
a) l’assemblea;
b) la presidente;
c) le due vice-presidenti;
d) la tesoriera;
e) l’esecutivo;
f) il comitato delle garanti.”;

g) dopo l’articolo 4 bis è inserito il seguente:
“4 ter
(Assemblea)

1. L’assemblea della Consulta è composta dai componenti effettivi e
supplenti degli organismi di cui all’articolo 4. Ne fanno altresì parte le
consigliere regionali e la consigliera di parità regionale.

2. Tutti hanno diritto di parola, mentre il diritto di voto è riservato
ai soli componenti effettivi della Consulta, o, in loro assenza, ai rispettivi
componenti supplenti.

3. L’assemblea resta in funzione fino alla data di decadenza della
Consulta.

4. L’assemblea è presieduta, fino alla elezione delle componenti
dell’ufficio di presidenza, dalla componente effettiva più anziana.

5. Le sedute dell’assemblea sono valide quando siano presenti la metà più
uno degli organismi in prima convocazione, ed un terzo degli stessi in seconda
convocazione.

6. Le sedute dell’assemblea il cui ordine del giorno preveda l’elezione
degli organi o modifiche al regolamento di cui all’articolo 10 sono valide
quando siano presenti i due terzi degli organismi in prima convocazione, e la
metà più uno degli stessi in seconda convocazione. Dopo la seconda
convocazione è richiesta la presenza del 40 per cento delle componenti.”;

h) dopo l’articolo 4 ter è inserito il seguente:
“4 quater
(Votazioni)

1. In assemblea ogni rappresentante ha diritto ad un voto. Nessuna
rappresentante può delegare il proprio voto ad un altro organismo.

2. Per l’adozione delle decisioni che non comportino l’elezione degli
organi o le modifiche al regolamento, è richiesta la maggioranza dei voti
delle presenti che si esprimono in modo palese.

3. Per l’elezione della presidente è richiesta la maggioranza dei due
terzi dei voti delle presenti.

4. Per l’elezione delle due vice-presidenti, della tesoriera e del
comitato delle garanti, è richiesta la maggioranza dei voti delle presenti.

5. Per l’elezione della presidente, delle due vice-presidenti, della
tesoriera e del comitato delle garanti, si procede con votazione a scrutinio
segreto.

6. Per l’elezione della presidente, delle due vice-presidenti
congiuntamente e della tesoriera, si procede a votazioni separate e
successive. Per l’elezione del comitato delle garanti si procede ad un’unica
votazione.

7. L’assemblea accetta di porre in votazione le candidature alle funzioni
di presidente, vice-presidenti e tesoriera delle persone che:
a) siano componenti effettivi della Consulta, purché l’organismo di
appartenenza non sia già rappresentato negli altri organi della Consulta;
b) negli anni immediatamente precedenti, non abbiano ricoperto per più di
due volte consecutive l’incarico per il quale si candidano.

8. L’assemblea accetta di porre in votazione le candidature alla funzione
di garante, delle persone che:
a) siano componenti supplenti della Consulta, purché l’organismo di
appartenenza non sia già rappresentato negli altri organi della Consulta;
b) negli anni immediatamente precedenti non abbiano ricoperto per più di
due volte consecutive l’incarico per il quale si candidano.

9. Per l’adozione delle modifiche al regolamento di cui all’articolo 10 è
richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti delle presenti, che si
esprimono in modo palese.”;

i) dopo l’articolo 4 quater è inserito il seguente:
“4 quinquies
(Ufficio di presidenza)

1. L’ufficio di presidenza, composto da una presidente che ne è
responsabile e da due vicepresidenti, è rappresentativo dell’intera assemblea.

2. L’ufficio di presidenza si riunisce almeno una volta al mese. Le
componenti dell’ufficio di presidenza durano in carica due anni e possono
essere confermate per un solo ulteriore mandato consecutivo.”;

l) dopo l’articolo 4 quinquies è inserito il seguente:
“4 sexies
(Esecutivo)

1. L’esecutivo è composto da:
a) la presidente e le due vice-presidenti;
b) la tesoriera;
c) le coordinatrici dei gruppi di lavoro.

2. Gli organismi cui appartengono la presidente, le vicepresidenti e la
tesoriera, non hanno diritto ad una ulteriore rappresentanza in esecutivo.

3. Le sedute dell’esecutivo sono valide quando siano presenti la
maggioranza delle componenti. Per l’adozione delle decisioni è richiesto il
voto favorevole, espresso in modo palese, della maggioranza delle presenti.”;

m) dopo l’articolo 4 sexies è inserito il seguente:
“4 septies
(Comitato delle garanti)

1. Il comitato delle garanti è composto da tre persone, scelte tra le
componenti supplenti della Consulta ed appartenenti alle diverse realt
presenti nella medesima.

2. Le componenti del comitato delle garanti durano in carica due anni e
possono essere confermate per un solo ulteriore mandato consecutivo.”;

n) dopo l’articolo 4 septies è inserito il seguente:
“4 octies
(Tesoriera)

1. La tesoriera, di concerto con la presidente, nel rispetto dei termini
previsti per il bilancio della Regione, predispone il bilancio preventivo e
consuntivo e, sentito l’esecutivo, li sottopone all’approvazione
dell’assemblea.

2. La tesoriera dura in carica due anni e può essere confermata per un
solo ulteriore mandato consecutivo.”;

o) al primo comma dell’articolo 5, le parole: “attraverso la propria
rappresentante, effettiva o supplente.” sono sostituite dalle
seguenti: “dell’assemblea senza giustificati motivi.”;

p) all’articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al secondo comma, dopo le parole: “consiliare competente” sono
inserite le seguenti: “ in materia di pari opportunità”;
2) al terzo comma, le parole: “fino alla scadenza della legislatura” sono
sostituite dalle seguenti: “fino alla data di decadenza della Consulta”;
3) al quarto comma, le parole: “della Giunta” sono sostituite dalle
seguenti: “del Consiglio”;
4) al sesto comma, le parole da: “a rotazione” fino a: “della presente
legge” sono sostituite dalle seguenti: “dall’ufficio di presidenza”;

q) all’articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il primo comma è sostituito dal seguente: “La Regione chiede il parere
preventivo ed obbligatorio della Consulta sulle proposte di legge e di
deliberazione concernenti le condizioni di pari opportunità ed i finanziamenti
destinati all’attività della Consulta medesima.”;
2) al terzo comma, le parole da: “che deve riportare” fino
a: “minoranza” sono sostituite dalle seguenti: “dall’ufficio di presidenza,
sentito l’esecutivo”;

r) al primo comma dell’articolo 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: “tenendo conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative
della stessa.”;

s) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
“Art. 9
(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell’attuazione della presente legge, nello stato di
previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio finanziario
2009, è istituito, nell’ambito dell’UPB R11, il capitolo denominato “Spese per
l’attività della Consulta femminile regionale per le pari opportunità”, alla
cui copertura si provvede mediante legge di bilancio.

2. Il capitolo R11503 assume la seguente nuova denominazione: “Compensi,
onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti o da privati a favore del
Consiglio regionale: convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche e spesa
per il funzionamento e per il finanziamento delle iniziative del Comitato
regionale per le comunicazioni.”;

t) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
“Art. 11
(Disposizione transitoria)

1. L’articolo 3 bis si applica a decorrere dalla data di costituzione
della nuova Consulta.”.

ARTICOLO 2

(Disposizione transitoria)

1. La Consulta provvede ad adottare le modifiche del regolamento
necessarie ai fini dell’adeguamento alla presente legge, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della stessa. Nelle more dell’adeguamento,
restano in vigore le disposizioni compatibili con la presente legge.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

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