Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-01-2011, n. 1410 Danno non patrimoniale Liquidazione e valutazione equitativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d’appello di Catania ha confermato la prima sentenza che aveva condannato il Comune di Acireale a risarcire ai B. ed alla I. i danni derivati dalla morte del loro congiunto B.P..

Questo, mentre transitava a bordo della sua vettura lungo una via comunale era travolto da acque impetuose conseguenti allo straripamento di un torrente. In particolare, il giudice ha ritenuto che l’evento non s’era verificato per straripamento o rottura di argini del torrente, ma perchè la strada percorsa dalla vittima costituiva da tempo anche un tratto del sistema di scolo naturale delle acque meteoriche, ridiventando l’alveo di un torrente in occasione di eccezionali precipitazioni.

Propone ricorso per cassazione il Comune a mezzo tre motivi.

Rispondono con controricorso i B. e la I., i quali a loro volta propongono ricorso incidentale attraverso un solo motivo.

La Regione Sicilia si costituisce in giudizio ai fini della partecipazione all’udienza di discussione.

Motivi della decisione

I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.

1. – Il primo motivo del ricorso del Comune censura il punto in cui la sentenza ha dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, la questione di competenza del tribunale regionale delle acque. Il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente pone la questione con riferimento al difetto di giurisdizione, mentre essa attiene alla competenza e non alla giurisdizione, non essendo i Tribunali regionali delle acque pubbliche giudici speciali, ma organi specializzati della giurisdizione ordinaria (tra le tante, cfr. Cass. sez. un. 24663/07).

Il secondo motivo censura la sentenza laddove ha accertato la legittimazione passiva del Comune in luogo di quella della Regione Sicilia.

Il terzo motivo lamenta che la sentenza d’appello abbia ridotto la percentuale di colpa della vittima dal 45% al 25%.

Entrambi questi motivi sono infondati, riguardando accertamenti di fatto in ordine ai quali la sentenza ha offerto una motivazione puntuale e logica (che qui non è neppure il caso di ripetere), sottratta per questo alla censura di legittimità. 2. – L’unico motivo del ricorso incidentale concerne la risarcibilità del danno non patrimoniale in favore di una sorella del defunto, concepita ma non ancora nata al momento del decesso;

risarcibilità per questa ragione esclusa dalla sentenza d’appello.

Il motivo è infondato, in quanto sin dalle fondamentali sentenze di questa Corte nn. 8827 ed 8828 del 2003 risulta affermato (ed occorre qui ribadire) che la liquidazione del danno non patrimoniale subito dai congiunti in conseguenza della uccisione del familiare deve avvenire in base a valutazione equitativa, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, e deve tener conto dell’intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l’età della vittima e dei singoli superstiti.

Nella specie, come ha correttamente affermato la sentenza impugnata, il solo concepimento e la mancata esistenza in vita della congiunta al momento del fatto esclude l’esistenza di un vincolo familiare idoneo a configurare il danno parentale del quale la giurisprudenza ammette il risarcimento.

3. – I ricorsi, dunque, devono essere entrambi respinti, con intera compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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