Legge Regionale n. 9 del 06-04-2009 Regione Lazio. Norme per la disciplina dei distretti socio-sanitari montani

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 14
del 14 aprile 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La Regione, nell’ambito delle politiche dirette ad assicurare lo
sviluppo civile e sociale dei propri cittadini attraverso un sistema integrato
di interventi e servizi di prevenzione, cura e assistenza socio-sanitaria,
informato al principio del pieno rispetto della dignità della persona,
provvede all’istituzione dei distretti socio-sanitari montani.

2. In particolare, con l’istituzione dei distretti socio-sanitari montani
si vogliono garantire livelli essenziali ed uniformi di prestazioni socio-
sanitarie ai cittadini residenti nelle aree montane, con specifico riguardo
agli standards di sicurezza e funzionalità e alla adeguata presenza sul
territorio di servizi relativi al pronto soccorso, alla diagnostica e alle
branche specialistiche, nonché ridurre l’indice di mobilità passiva e quello
di ricorso alla ospedalizzazione, a favore dell’assistenza domiciliare.

ARTICOLO 2

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge, per prestazioni socio-sanitarie si
intendono le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprese quelle ad
elevata integrazione sanitaria, cioè le attività finalizzate alla promozione
della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di
esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite ed acquisite.

ARTICOLO 3

(Distretto socio-sanitario montano)

1. Il distretto socio-sanitario montano è un’articolazione territoriale,
organizzativa e funzionale dell’azienda unità sanitaria locale (ASL), il cui
ambito territoriale coincide, di norma, con quello dei territori delle
comunità montane ricadenti nella medesima provincia.

2. Il distretto socio-sanitario montano è istituito con apposita
deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione del parere della
commissione consiliare permanente competente in materia di sanità.

3. Con la deliberazione di cui al comma 2, la Giunta regionale individua,
in particolare, le attività e i servizi di competenza del distretto socio-
sanitario montano nell’ambito delle seguenti funzioni:
a) attuazione locale delle politiche aziendali;
b) organizzazione dell’assistenza territoriale diretta o funzionale.

4. Con la deliberazione di cui al comma 2, sono altresì definiti:
a) le risorse umane, tecniche, strumentali e finanziarie da destinare al
distretto socio-sanitario montano;
b) un sistema di incentivi economici volti a favorire l’esercizio
dell’attività medico-specialistica in area montana;
c) i percorsi diagnostico-terapeutici tesi a realizzare l’integrazione
fra il territorio montano e i luoghi dell’eccellenza sanitaria, anche
attraverso strumenti di e-government e telemedicina;
d) gli adeguamenti dei finanziamenti correnti, in considerazione dei
maggiori costi strutturali.

5. Per la specificità ed il ruolo del distretto socio-sanitario montano,
la Giunta regionale, relativamente alla definizione degli aspetti di cui ai
commi 3 e 4, può derogare a quanto previsto dalla vigente normativa regionale
sull’organizzazione del servizio sanitario regionale ed in materia di
parametri di riferimento per la dotazione di professionalità qualificate e per
il contenimento della spesa.

6. L’incarico di responsabile del distretto socio-sanitario montano è
attribuito dal direttore generale della ASL competente per territorio, previo
parere della Conferenza locale per la sanità, secondo quanto previsto
dall’articolo 19, comma 7, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18
(Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e
integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere) e successive modifiche.

ARTICOLO 4

(Ospedale di montagna)

1. Nell’ambito di ciascun distretto socio-sanitario montano è individuato
un ospedale di montagna.

2. Sono considerati ospedali di montagna quei presidi ospedalieri,
distanti almeno trenta chilometri da altri complessi ospedalieri, ubicati in
aree comprese nel territorio di una comunità montana che presentano le
seguenti criticità:
a) svantaggi orografici;
b) difficoltà di collegamento viario;
c) disagi socio-economici;
d) squilibri nella struttura demografica, dovuti alla particolare incidenza
del tasso percentuale di popolazione anziana.

3. La Regione garantisce in ciascun ospedale di montagna il servizio di
eliambulanza.

ARTICOLO 5

(Disposizioni transitorie)

1. In fase di prima attuazione della presente legge, sono istituiti e
qualificati come distretti socio-sanitari montani i seguenti distretti
sanitari:
a) il distretto sanitario G4, con sede nel Comune di Subiaco, nell’ambito
della ASL Roma G;
b) il distretto sanitario RI/5 “Alto Velino”, con sede nel Comune di Amatrice,
nell’ambito della ASL Rieti;
c) il 1° distretto sanitario, con sede nel Comune di Montefiascone,
nell’ambito della ASL Viterbo.

2. In fase di prima attuazione della presente legge, sono individuati e
qualificati come ospedali di montagna, con riferimento ai distretti socio-
sanitari montani di cui al comma 1, i seguenti presidi ospedalieri:
a) l’Ospedale “A. Angelucci” di Subiaco;
b) l’Ospedale “F. Grifoni” di Amatrice;
c) l’Ospedale Civile di Acquapendente.

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Fonte: http://camera.ancitel.it

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