Legge Regionale n. 11 del 06-04-2009 Regione Lazio. Interventi per la promozione, il sostegno e la diffusione della sicurezza nello sport

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 14
del 14 aprile 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La Regione, in conformità ai principi previsti dallo Statuto regionale
e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 20 giugno 2002,
n. 15 (Testo unico in materia di sport) e successive modifiche e alla legge
regionale 9 luglio 1997, n. 24 (Medicina dello sport e tutela sanitaria delle
attività sportive) e successive modifiche, concorre alla promozione, al
sostegno ed alla diffusione della sicurezza nello sport.

ARTICOLO 2

(Istituzione della giornata regionale della promozione della sicurezza nello
sport)

1. E’ istituita, il giorno nove febbraio di ogni anno, la giornata
regionale della promozione della sicurezza nello sport, con la finalità di
sensibilizzare ed informare la popolazione e gli enti pubblici e privati sui
temi della sicurezza.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta il programma
delle iniziative e degli interventi per la giornata della promozione della
sicurezza nello sport, di seguito denominato programma.

3. Il programma viene predisposto sentita la Consulta regionale per i
problemi della sicurezza nello sport di cui all’articolo 4 e proposto
dall’assessore regionale competente in materia di sport.

4. Il programma contiene, in particolare:
a) le linee guida per la realizzazione delle iniziative e degli
interventi per la giornata regionale della promozione della sicurezza nello
sport;
b) la determinazione dei criteri e delle modalità per accedere ai
contributi e per la relativa concessione, erogazione e rendicontazione.

ARTICOLO 3

(Beneficiari)

1. Sono beneficiari delle iniziative da svolgersi nell’ambito della
giornata regionale per la promozione della sicurezza nello sport coloro che
presentano progetti nei modi previsti dal programma e, precisamente:
a) gli enti locali in forma singola o associata;
b) gli istituti scolastici e le università;
c) le associazioni sportive affiliate al Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) o ad un ente di promozione sportiva;
d) le associazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono
una comprovata attività nell’ambito della promozione della sicurezza nello
sport.

ARTICOLO 4

(Istituzione e compiti della Consulta regionale per i problemi della sicurezza
nello sport)

1. E’ istituita, presso l’assessorato regionale competente in materia di
sport, la Consulta regionale per i problemi della sicurezza nello sport, di
seguito denominata Consulta, quale organismo di consultazione permanente in
relazione alle politiche regionali in favore della sicurezza nello sport, che
svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) esprime parere sul programma;
b) formula proposte per la realizzazione di interventi volti a favorire e
migliorare il livello di sicurezza degli impianti sportivi e nell’esercizio
delle attività sportive;
c) promuove l’approfondimento, l’aggiornamento e la diffusione delle
informazioni in materia di sicurezza sportiva, con particolare riguardo alla
prevenzione del fenomeno del doping;
d) promuove, in riferimento ai temi della sicurezza, la formazione, la
qualificazione e l’aggiornamento degli operatori in ambito sportivo, dei
gestori degli impianti sportivi, nonché dei fruitori, anche in collaborazione
con l’Azienda regionale per l’emergenza sanitaria ARES 118; in caso di
fruitori minorenni possono aderire anche le famiglie o chi ne possiede la
potestà;
e) favorisce la diffusione e migliora la qualità dell’attività motoria,
anche a livello amatoriale, attraverso azioni concordate con i professionisti
della salute, miranti all’orientamento dell’attività fisica ed alla
prevenzione dei rischi, nonché attraverso l’individuazione di azioni, anche a
carattere sperimentale, per la verifica periodica delle condizioni di salute
necessarie per l’esercizio in sicurezza dell’attività motoria;
f) promuove iniziative di informazione e di comunicazione volte a
favorire un rapporto equilibrato con l’immagine corporea, tenuto conto delle
implicazioni che la comunità scientifica ascrive ai fattori socio-culturali
nell’insorgenza e nella diffusione, in particolare tra i giovani, dei disturbi
del comportamento alimentare;
g) promuove iniziative di informazione e di comunicazione rivolte ad
ulteriori ambiti di disagio giovanile caratterizzati da comportamenti di
dipendenza, come quelli connessi all’abuso di bevande alcoliche e quelli
collegati ai rischi del doping involontario, dovuto all’uso di integratori
alimentari;
h) favorisce la condivisione di conoscenze ed esperienze a livello
locale, regionale, nazionale ed europeo, al fine di promuovere la diffusione
delle buone prassi.

ARTICOLO 5

(Composizione della Consulta)

1. La Consulta è composta da:
a) un rappresentante designato dal CONI regionale;
b) un rappresentante designato dagli enti di promozione sportiva riconosciuti
dal CONI presenti a livello regionale;
c) un rappresentante designato dal Comitato italiano paraolimpico (CIP)
regionale;
d) un rappresentante designato dalle associazioni dei gestori degli impianti
sportivi presenti a livello regionale;
e) un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni e fondazioni che
si occupano di sicurezza in ambito sportivo a livello regionale;
f) un rappresentante dell’assessorato regionale competente in materia di sport;
g) un rappresentante dell’assessorato regionale competente in materia di
tutela della salute;
h) un rappresentante dell’assessorato regionale competente in materia di
lavori pubblici;
i) tre esperti designati dall’assessore regionale competente in materia di
sport, sentita la competente commissione consiliare.

2. La Consulta è presieduta dall’assessore regionale competente in
materia di sport o da un suo delegato.

ARTICOLO 6

(Costituzione e funzionamento della Consulta)

1. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione. I
rappresentanti di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c) sono
rinnovati ogni tre anni.

2. La seduta d’insediamento della Consulta è convocata dall’assessore
regionale competente in materia di sport entro sessanta giorni dalla data di
costituzione.

3. La Consulta disciplina le modalità del proprio funzionamento con
apposito regolamento. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
della struttura regionale competente in materia di sport.

4. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.

5. La Regione mette a disposizione della Consulta i locali e gli
strumenti operativi necessari per il relativo funzionamento.

ARTICOLO 7

(Istituzione del fondo per la sicurezza)

1. La Regione istituisce, presso l’assessorato regionale competente in
materia di sport, un fondo per la realizzazione di interventi volti a
migliorare il livello di sicurezza degli impianti sportivi pubblici, sulla
base di quanto formulato dalla Consulta ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
lettera b), attraverso procedure di evidenza pubblica, fino ad un massimo
dell’80 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

ARTICOLO 8

(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si
provvede con l’istituzione:
a) nell’ambito della UPB G31, di un apposito capitolo
denominato “Interventi per la promozione, il sostegno e la diffusione della
sicurezza nello sport”, con uno stanziamento per l’esercizio finanziario 2009,
pari a 100 mila euro, alla cui copertura si provvede mediante il prelevamento
di pari importo dal capitolo T21501;
b) nell’ambito della UPB G32, di un apposito capitolo denominato “Fondo
per la realizzazione di interventi volti al miglioramento della sicurezza
degli impianti sportivi”, con uno stanziamento per l’esercizio finanziario
2009, pari a 500 mila euro, alla cui copertura si provvede mediante il
prelevamento di pari importo dal capitolo T22501;

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

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