Legge Regionale n. 12 del 16-04-2009 Regione Lazio. Disposizioni per sostenere il consumo dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 15
del 21 aprile 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo e la valorizzazione
della produzione agricola regionale e contribuire al contenimento dei costi
ambientali legati al trasporto delle merci, interviene per sostenere il
consumo dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio
regionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione:
a) incentiva l’utilizzo dei prodotti delle aziende agricole regionali nei
servizi di ristorazione collettiva offerti da enti pubblici;
b) promuove l’utilizzo dei prodotti delle aziende agricole regionali da parte
delle imprese esercenti la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita
al pubblico;
c) organizza e promuove campagne di informazione sui prodotti delle aziende
agricole regionali.

ARTICOLO 2

(Utilizzo dei prodotti agricoli regionali nei servizi di ristorazione
collettiva offerti da enti pubblici)

1. I servizi di ristorazione collettiva offerti direttamente o tramite
affidamento dalla Regione, dagli enti locali e dai rispettivi enti pubblici
dipendenti nonché dagli istituti scolastici e prescolastici pubblici e dalle
strutture sanitarie pubbliche devono garantire che nella preparazione dei
pasti sia utilizzata una percentuale di prodotti agricoli provenienti da
aziende agricole ubicate nel territorio regionale non inferiore al 50 per
cento, in termini di valore, dei prodotti agricoli, anche trasformati,
complessivamente utilizzati su base annua.

2. Negli appalti pubblici di servizi o di fornitura di prodotti
alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione di cui al comma 1
costituisce titolo preferenziale per l’aggiudicazione l’utilizzo di prodotti
agricoli provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale
in misura superiore alla percentuale di cui al comma 1.

3. Al fine di favorire l’informazione degli utenti, i gestori dei servizi
di cui al presente articolo sono tenuti ad esporre, in modo adeguato, le
informazioni sulla provenienza regionale dei prodotti agricoli utilizzati
nella preparazione dei pasti somministrati.

4. Sono fatti salvi, fino alla loro scadenza, i contratti in essere alla
data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 3

(Promozione dei prodotti agricoli regionali nella somministrazione e vendita
al pubblico)

1. Alle imprese esercenti attività di somministrazione o di vendita al
pubblico di alimenti e bevande operanti nel territorio regionale che,
nell’ambito degli acquisti di prodotti agricoli effettuati nel corso
dell’anno, si approvvigionino per almeno il 30 per cento, in termini di
valore, di prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio
regionale, viene concesso, al fine di pubblicizzarne l’attività, l’uso di un
apposito logo regionale.

2. L’approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1, nella percentuale
ivi indicata, deve essere documentato nelle fatture di acquisto che devono
riportare l’indicazione dell’origine, la natura, la quantità e la qualità dei
prodotti acquistati.

3. Le imprese di cui al comma 1 sono inserite in un apposito circuito
promozionale regionale, da realizzare nell’ambito delle iniziative e degli
eventi promozionali della Regione per la valorizzazione dei prodotti agricoli
regionali.

4. La Regione, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 47, comma
2, lettera b) dello Statuto, definisce:
a) il contenuto e le caratteristiche del logo di cui al comma 1 e le
relative modalità di rilascio, di utilizzo e di revoca;
b) le modalità di realizzazione del circuito regionale promozionale di
cui al comma 3.

ARTICOLO 4

(Iniziative regionali)

1. La Regione, nell’ambito degli interventi di valorizzazione dei
prodotti agricoli regionali, organizza e promuove campagne di carattere
divulgativo e promozionale dei prodotti provenienti dalle aziende agricole
ubicate nel territorio regionale e, in particolare:
a) assicura un’adeguata informazione ai consumatori sulla provenienza e
le caratteristiche di tali prodotti;
b) informa sui vantaggi dell’acquisto dei prodotti medesimi, in termini
di freschezza e qualità nonché di minor impatto ambientale, determinato dalla
riduzione degli imballaggi e dei costi di trasporto.

ARTICOLO 5

(Compatibilità con la normativa comunitaria)

1. Al fine di assicurare il rispetto della normativa comunitaria vigente
relativa agli aiuti di Stato, gli effetti della presente legge sono
subordinati alla condizione che la Commissione europea abbia adottato o sia
giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione ai
sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 83 del 27 marzo
1999 e decorrono dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della
Regione dell’avviso relativo all’autorizzazione stessa, esplicita o implicita.

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Fonte: http://camera.ancitel.it

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