Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-01-2011, n. 1249 Aiuti e benefici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Con sentenza del 21 febbraio 2006 il Tribunale di Nicosia respingeva l’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione con la quale il Ministero per le politiche agricole – Ispettorato Centrale Repressione Frodi aveva ingiunto, a P.T.S., il pagamento della somma di L. 35.785.080 a titolo di sanzione amministrativa per indebita riscossione di aiuti comunitari relativi al mantenimento di vacche nutrici, in assenza della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, chiedendone l’annullamento.

2. Il Tribunale così motivava, in sintesi, il rigetto dell’opposizione:

sulla legittimazione e competenza del Ministero per le politiche agricole, la potestà sanzionatoria agli uffici periferici dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi era stata delegata con D.M. n. 53318 del 1997 del Ministero per le Politiche agricole, adottato in attuazione della L. n. 898 del 1986, art. 4, comma 1, e ribadita con D.M. 14 febbraio 2000;

sulla prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione, accertato l’illecito amministrativo alla data del 22.9.1993 (allorchè il Procuratore della Repubblica contestava il reato), la contestazione dell’illecito amministrativo, con verbale della Guardia di Finanza in data 8.2.1994 sottoscritto dall’opponente, era avvenuta entro il termine (180 giorni dall’accertamento) prescritto dalla L. n. 898 del 1986, art. 4, in deroga alla L. n. 689 del 1981, art. 14;

la notifica della contestazione (in data 8.2.1994) aveva interrotto il termine di prescrizione, sicchè la notificazione dell’ordinanza (in data 16.10.1998) doveva ritenersi tempestiva; e che in caso di aiuti con pagamenti plurimi la prescrizione decorreva dalla data dell’ultimo, versandosi in tema di illecito amministrativo a consumazione prolungata;

sul principio di legalità, rilevava, ai fini della disciplina applicabile, la data di consumazione dell’illecito nel vigore, nella specie, della disciplina dettata dalla L. n. 898 del 1986;

sulla violazione della L. n. 689, art. 18, contestata l’indebita riscossione degli aiuti per mancanza della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale e avviata la procedura sanzionatoria, l’opponente non si era attivato al fine di esercitare le facoltà di cui alla legge depenalizzatrice;

l’ordinanza-ingiunzione risultava compiutamente motivata nel suo contesto e con riferimento, per relationem, al rapporto della Guardia di Finanza;

l’applicabilità del termine della L. n. 898, ex art. 3, comma 4, per il pagamento dell’importo ingiunto limitatamente alla restituzione di somme indebitamente percepite e non anche al pagamento della sanzione L. n. 689, ex art. 18, comma 4 (non derogato espressamente dalla normativa speciale);

il principio del ne bis in idem non trovava applicazione per fatti contestati concernenti i diversi piani dell’illecito amministrativo e penale e la condotta minima dell’indebito conseguimento dei premi mediante esposizione di dati o notizie falsi rilevava ai fini della sanzione amministrativa, afferendo all’ambito penale il diverso inquadramento entro lo schema dell’art. 640 bis c.p.; non poteva attribuirsi all’opponente la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale non sussistendo i due requisiti richiesti ex lege (la metà del tempo di lavoro complessivo e la metà del reddito globale da lavoro, profilo, quest’ultimo, non risultante agli atti, nè desumibile in via presuntiva).

3. Avverso questa sentenza, P.T.S. propone ricorso per cassazione,affidato a sei motivi e notificato all’Ispettorato Centrale Repressione Frodi presso il Ministero per le politiche agricole, in persona del direttore pro tempore, del funzionario delegato e del Ministro pro tempore. Resiste, con controricorso, il Ministero per le politiche agricole, in persona del legale rappresentante pro tempore.

4. Deve essere, preliminarmente, dichiarata l’inammissibilità del controricorso proposto dall’Amministrazione centrale delle politiche agricole, in persona del legale rappresentante pro tempore. In tema di legittimazione, attiva e passiva, nel giudizio di Cassazione, avverso la sentenza con cui il giudice del merito abbia pronunziato sull’opposizione proposta, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, contro il provvedimento irrogativo di sanzione amministrativa emesso da un organo periferico di una branca dell’Amministrazione a ciò competente, la legittimazione spetta al detto organo e non al Ministro al vertice della singola branca dell’Amministrazione, in quanto la legittimazione, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, compete all’autorità che ha reso il provvedimento opposto, la quale agisce in virtù di specifica autonomia funzionale anche quando abbia la veste di organo periferico dello Stato, e tale legittimazione resta ferma pure in fase d’impugnazione, in difetto di diversa previsione nella disciplina della citata legge (ex multis, Cass. 4418/2007; 5689/2000).

5. Il ricorrente lamenta con il primo motivo, violazione del D.Lgs. n. 143 del 1997, art. 2 e D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 33 (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), trattandosi di ordinanza- ingiunzione emessa da autorità, il Ministero per le politiche agricole, priva, ex lege, di potestà sanzionatoria in materia di contributi per il mantenimento di vacche nutrici.

6. La doglianza non è meritevole di accoglimento. Questa Corte ha già affermato che "la competenza all’emissione di ordinanza- ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa per indebito conseguimento di aiuti comunitari appartiene al Ministero delle risorse agricole (in seguito sostituito dal Ministero delle politiche agricole, con D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143), succeduto, ai sensi della L. n. 491 del 1993, art. 2, comma 2, in tutti i rapporti attivi e passivi non attribuiti alle Regioni, facenti capo al soppresso Ministero dell’agricoltura e delle foreste, tra i quali l’accertamento e la repressione delle frodi in detta materia. (Cass. 23 febbraio 2005, n. 3786). Infatti per la L. 4 dicembre 1993, n. 491, art. 1, comma 2, alle regioni sono state trasferite solo funzioni in materia di agricoltura e foreste, di acquacoltura e agriturismo, nonchè le funzioni relative alla conservazione e allo sviluppo del territorio rurale, funzioni tra le quali non è compreso l’accertamento e la repressione delle frodi in materia di aiuti comunitari. Per la L. n. 491 del 1993, art. 2, comma 2, invece, il Ministero delle risorse agricole (in seguito a sua volta sostituito dal Ministero delle politiche agricole con D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143) è succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi, non attribuiti alle singole regioni, ivi compresi quelli finanziari, facenti capo al soppresso Ministero dell’agricoltura e delle foreste" (Cass. 19591/2010).

7. Con il secondo motivo si lamenta violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 14 e 28 (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5), per essere stato l’illecito contestato da autorità incompetente (la guardia di finanza), oltre il termine di 180 giorni e quando la pretesa sanzionatoria era già prescritta (in data 8.2.1994, con riferimento alle campagne di commercializzazione 1986/87 e 1987/88).

8. Il motivo è infondato. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte "il termine di 180 giorni fissato dalla L. n. 898 del 1986, art. 4, per la notifica del processo verbale relativo alle violazioni previste dalla stessa legge, decorre dalla data nella quale l’autorità amministrativa competente completa o dovrebbe completare, anche in relazione alla complessità della fattispecie, l’attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della violazione in modo da consentirne la cornetta contestazione" (Cass. 32124/2005, Cass. 9486/2002, Cass. 15572/2000, 2002). E’ stato, altresì, affermato da questa Corte che compete al giudice del merito "valutare la congruità del tempo utilizzato per l’accertamento in relazione alla maggiore o minore difficoltà del caso (con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato)" (Cass. 13862/2002). Correttamente, pertanto, nella specie, il giudice del merito ha ritenuto tempestiva la notifica di cui si tratta, avendo rilevato dall’esame degli atti che le indagini, particolarmente complesse, si erano svolte nel 1992, con informativa alla Procura della Repubblica nel marzo del 1992 e che, al momento della conclusione delle stesse, l’autorità giudiziaria aveva disposto la contestazione dell’illecito amministrativo (il 22 novembre 1993) e la notifica della contestazione era stata eseguita in data 8 febbraio 1994. Dunque, effettivamente la notifica all’attuale ricorrente era avvenuta nel termine di legge, senza che rilevi in contrario l’osservazione secondo la quale la Guardia di Finanza, organo accertatore, sarebbe stata incompetente a contestare l’illecito, spettando tale funzione all’organo competente all’emissione dell’ordinanza-ingiunzione. La sentenza di questa Corte cui si richiama il ricorrente nel formulare il rilievo (sent. n. 5548 del 1999), si riferisce, invero, ad una fattispecie in cui era stata l’autorità giudiziaria ad informare dell’avvenuta commissione dell’illecito l’amministrazione competente all’irrogazione della sanzione. L’argomentazione si fonda sull’interpretazione letterale della L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 3, che, in tema di contestazione delle violazioni amministrative, dispone che, quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all’autorità competente con provvedimento dell’autorità giudiziaria, i termini per la notifica della contestazione decorrono dalla data della ricezione. Detta argomentazione,dunque, non assume rilievo, per ovvie ragioni di concentrazione nel tempo degli atti del procedimento, allorchè l’accertamento provenga dalla polizia giudiziaria: in tal caso, infatti, non vi è ragione di scindere la competenza all’accertamento da quella alla contestazione, creando, tra l’altro, in tal modo, una differenza rispetto all’ipotesi di contestazione immediata della violazione, in relazione alla quale la competenza spetta per legge all’accertatore (v., in tal senso, Cass. 19591/2010 cit). A fronte delle esaustive considerazioni, sulla base delle quali il giudice di merito ha ritenuto fissato l’accertamento al 22.9.1993 e tempestiva la contestazione eseguita l’8.2.1994, le censure risultano palesemente inconsistenti e in parte inammissibili, perchè si deduce un errore revocatorio di individuazione della data di contestazione dell’accertamento dell’illecito che sarebbe avvenuto oltre il termine di gg. 180 rispetto alla data di accertamento.

9. Quanto alla dedotta prescrizione, si rileva che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l’accertamento della violazione e per l’irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell’Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria, idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell’art. 2343 c.c. (v., tra le altre, Cass. 9520/2001 e 1081/2007), senza che rilevi la distinzione,adombrata nel ricorso,tra atti posti in essere dall’autorità cui la legge attribuisce la funzione dell’irrogazione della sanzione e atti posti in essere dall’autorità che ha provveduto all’accertamento. Ne consegue che la notifica della contestazione, avvenuta nel febbraio del 1994, ad opera della Guardia di Finanza di Santo Stefano di Camastra, costituisce valido atto di interruzione del decorso del termine di prescrizione.

10. Con il terzo motivo si deduce la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 18 (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, e 5), per essere l’ordinanza motivata per relationem ad altri provvedimenti non portati a conoscenza del ricorrente.

11. Anche tale motivo risulta privo di fondamento. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex plurimis, Cass. 8649/2006), l’ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che essa sia dotata di una motivazione succinta, purchè dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte per relationem dall’atto di contestazione) ed evidenzi l’avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente. Inoltre, con orientamento consolidato, questa Corte ritiene che il provvedimento possa essere adeguatamente motivato mediante il richiamo, in particolare, ad accertamenti di polizia giudiziaria confluiti in un procedimento penale, procedimento del quale il ricorrente sia pienamente consapevole (v. Cass. 10757/2008, 389/06, 12320/04, 16203/03, 1135/01 e 391/96).

12. Con il quarto motivo la decisione è censurata per violazione della L. n. 689 del 1981, art. 1 e della L. n. 898 del 1986, artt. 2 e 3 (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5), per violazione dei principi di tassatività, legalità e specialità, sul presupposto dell’ applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla cit. L. n. 898, art. 3, solo per le violazioni previste dall’art. 2 della citata legge, mai contestate al ricorrente, sottoposto, invece, a procedimento penale per truffa aggravata, ex art. 640 bis c.p., concluso con decreto di archiviazione del 29.5.1992. 13. Anche tale motivo è privo di fondamento. Come già ritenuto da questa Corte, la L. n. 898 del 1986, art. 2, comma 1, prevede come illecito penale, sussidiario rispetto al delitto previsto dall’art. 640 bis c.p., il comportamento di "chiunque, mediante l’esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sè o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi, o altre erogazioni a carico totale o parziale del fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia". La L. n. 898, art. 3 prevede, poi, che "indipendentemente dalla sanzione penale e qualunque sia l’importo indebitamente percepito, per il fatto indicato nei commi primo e secondo dell’art. 2 il percettore è tenuto, oltre alla restituzione dell’indebito, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’importo indebitamente percepito". Nella giurisprudenza di questa Corte è principio pacifico quello secondo il quale la L. n. 898 del 1986, agli artt. 2 e 3, prevede, per la medesima fattispecie, rispettivamente, un illecito penale e un illecito amministrativo e, quindi, un’ipotesi di doppia punibilità alla quale va applicato il cumulo materiale fra sanzioni di diversa specie (Cass. 1933/1998, 24/1999, 1081/2007). Nè, come da ultimo statuito da Cass. 19591/2010, ha rilievo che il fatto previsto dalla L. n. 898 del 1986, art. 2, possa eventualmente integrare, in via alternativa, il più grave delitto previsto dall’art. 640 bis c.p., perchè, ai fini dell’illecito amministrativo, rileva solo che il fatto descritto nell’art. 2 citato sia stato commesso, quale che sia la qualificazione penalistica ad esso attribuita.

14. Con il quinto motivo si lamenta la violazione della L. n. 153 del 1975, art. 14, della L.R. n. 13 del 1986, art. 3 (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5), per erronea applicazione della normativa definitoria della figura dell’ imprenditore agricolo a titolo principale.

15. La censura, per come formulata, non può essere esaminata in questa sede di legittimità. In tema di ricorso per Cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica, necessariamente pertanto, un problema interpretativo della stessa (di qui la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione della legge assegnata alla Corte di Cassazione dall’art. 65 ord. giud.); viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Lo scrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 7394/2010, 4178/07, 10127/06, 16312/05, 15499/04). Nella specie, il ricorrente deduce l’erronea applicazione della normativa definitoria della figura dell’imprenditore agricolo a titolo principale in ragione della non condivisa valutazione delle risultanze di causa, tanto è vero che assume, appunto, che "la sentenza è errata nel punto in cui ha ritenuto che dagli atti di causa non risulta che l’opponente abbia percepito alcun reddito derivante dall’attività agricola, di allevamento e connesse, nè tale circostanza può desumersi da elementi presuntivi". 16. Con il sesto motivo si denuncia la violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 3 e 23 (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5) e omessa motivazione per essere la pretesa sanzionatoria rimasta sfornita di prove.

17. Il motivo è inammissibile, risolvendosi in una non consentita richiesta alla Corte di legittimità di una rivisitazione del materiale probatorio e dell’apprezzamento che plausibilmente e motivatamente ne ha operato il giudice di merito.

18. Il ricorso va, quindi, rigettato. Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione nella misura liquidata come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 1.500,00, di cui Euro 1.300,00 per onorari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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