Legge Regionale n. 1 del 16-02-2009 Regione Liguria. Istituzione del gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) Euroregione Alpi Mediterraneo

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
N. 4
del 25 febbraio 2009
Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha
approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La Regione Liguria, unitamente alle Regioni Piemonte, Valle d’Aosta,
Provence-Alpes-Côte d’Azur e Rhône-Alpes, favorisce una strategia congiunta di
sviluppo economico e sociale e di promozione comune nei confronti delle
Istituzioni europee, al fine di rafforzare i legami politici, economici,
sociali e culturali delle rispettive popolazioni.

ARTICOLO 2

(Costituzione del GECT)

1. Per le finalità di cui alla presente legge e ai sensi del Regolamento
CE n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, la Regione Liguria
partecipa alla costituzione di un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale
(GECT), denominato “Euroregione Alpi Mediterraneo”, tra i soggetti indicati
all’articolo 1 attraverso la stipula di una Convenzione, secondo le
disposizioni di cui alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento.
2. Per realizzare i suoi obiettivi il GECT Euroregione Alpi Mediterraneo
svolge i seguenti compiti:
a) promozione, definizione e attuazione di progetti di cooperazione
territoriale;
b) promozione degli interessi dell’Euroregione presso gli Stati e le
istituzioni europee;
c) ricerca e gestione di risorse finanziarie disponibili per la
realizzazione dei suoi obiettivi;
d) adesione ad organismi, associazioni e reti conformi agli obiettivi del
GECT;
e) gestione di programmi operativi nell’ambito della cooperazione
territoriale europea;
f) avvio di ogni altra azione che possa contribuire al raggiungimento dei
suoi obiettivi, nel rispetto del diritto comunitario, del diritto interno che
lo disciplina e del diritto interno di ciascuno dei suoi membri.
3. Il GECT Euroregione Alpi Mediterraneo ha sede in Francia ed è
disciplinato dal diritto francese.
4. Una sede di rappresentanza del GECT può essere aperta a Bruxelles. A
tal fine la Regione può disporre ai sensi della legge regionale 16 dicembre
1997, n. 49 (Istituzione di un ufficio a Bruxelles per i rapporti con le
istituzioni comunitarie).
5. Il GECT Euroregione Alpi Mediterraneo è dotato di una Convenzione e di
uno Statuto, costituenti l’allegato A della presente legge, approvati dai
membri, che ne disciplinano l’organizzazione e il funzionamento.
6. La Giunta regionale è autorizzata ad approvare le successive eventuali
modifiche alla convenzione o statutarie, da apportare da parte dei membri
secondo le disposizioni dello statuto del GECT.

ARTICOLO 3

(Fondo per il funzionamento del GECT)

1. Al fine di consentire il funzionamento operativo del GECT Euroregione
Alpi Mediterraneo, le Regioni aderenti costituiscono un fondo pari a
250.000,00 euro.
2. La Regione contribuisce con un quota di 50.000,00 euro, pari ad un
quinto del fondo.

ARTICOLO 4

(Norma finale)

1. La partecipazione della Regione Liguria al GECT Euroregione Alpi
Mediterraneo si deve intendere perfezionata a conclusione delle procedure
statali di approvazione previste dal Regolamento CE n. 1082/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio.

ARTICOLO 5

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede
mediante gli stanziamenti iscritti, in termini di competenza e di cassa, alla
U.P.B. 2.110 “Finanziamento altri programmi comunitari e statali” dello stato
di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2009.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di
bilancio.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

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