Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo e motivi della decisione
In data 27.1.2009 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma richiese assistenza giudiziaria all’Autorità giudiziaria elvetica per ottenere l’acquisizione di documentazione bancaria ed il sequestro di somme giacenti su conti svizzeri, ove sarebbero state trasferite somme ritenute dal P.M. compendio di appropriazione indebita contestate a L.S.G..
Il Tribunale di Roma annullò il decreto di sequestro posto a base della richiesta di assistenza giudiziaria, limitatamente al sequestro delle somme, in quanto non sequestrabili con decreto di sequestro probatorio.
Su richiesta del P.M. il G.I.P. presso il Tribunale di Roma dispose il sequestro preventivo delle somme in questione in quanto confiscabili.
Avverso tale provvedimento fu richiesto riesame, ma il Tribunale di Roma, con ordinanza 26.6.2009 dichiarò inammissibile l’istanza sull’assunto che la possibilità di proporre riesame consegue all’esecuzione e non all’emissione del provvedimento di sequestro.
In data 29.10.2009 fu proposta nuova richiesta di riesame, avendo l’avv. Rossana Scornajenchi, che segue la procedura innanzi all’autorità elvetica, riferito all’interessato che il sequestro era stato eseguito.
Con ordinanza 10.11.2009 il Tribunale di Roma dichiarò inefficace il decreto di sequestro in conseguenza di un difetto di notifica dell’avviso all’indagato e della conseguente scadenza dei termini di cui all’art. 324 cod. proc. pen..
A seguito di ciò il G.I.P. emise in data 16.11.2009 nuovo decreto di sequestro preventivo, avverso il quale fu presentata richiesta di riesame.
Il Tribunale di Roma, con ordinanza in data 21.12.2009 dichiarò inammissibile la richiesta sull’assunto che difettava la prova che il sequestro fosse stato eseguito.
Ricorre per cassazione il difensore dell’indagato deducendo violazione della legge processuale in quanto il termine per proporre riesame decorre dalla conoscenza dell’avvenuto sequestro, comunque intervenuta, sicchè anche la comunicazione del difensore all’estero varrebbe ad integrare tale conoscenza.
Il ricorso è fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 27777 in data 11.7.2006 dep. 3.8.2006 rv 234213, hanno affermato che, in tema di misure cautelari reali, il difensore dell’indagato, pur essendo legittimato ad impugnare il provvedimento che dispone il sequestro conservativo o quello preventivo, non ha diritto alla notificazione dell’avviso di deposito. Conseguentemente, ai fini della decorrenza del termine per la presentazione della richiesta di riesame (che è unico per il difensore e per l’indagato) occorre fare riferimento al momento dell’esecuzione del sequestro o della sua effettiva conoscenza, e non al dato formale della notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento.
La regola iuris dettata dall’art. 324 cod. proc. pen., comma 1, ha lo scopo di individuare una data certa di decorrenza del termine fissato, a pena di decadenza, per proporre richiesta di riesame.
La mancanza di elementi probatori sul dato processuale in grado di individuare il dies a quo non può determinare il radicale epilogo di inammissibilità del ricorso, ma la pronuncia di provvedimento interlocutorio, finalizzato all’acquisizione della documentazione idonea a provare il momento in cui il provvedimento è stato eseguito ovvero quello, diverso e più favorevole, in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15398 del 23.3.2020, dep. 22.4.2010).
Del resto, poichè la richiesta di riesame non implica la conoscenza della motivazione del provvedimento impugnato, potendo essere immotivata, non vi sono ragioni per escludere che possa essere proposta prima della esecuzione del provvedimento. (V. con riferimento alle misure personali Cass. Sez. 3 sent. 26220 del 25.6.2010 dep. 9.7.2010).
L’ordinanza impugnata deve in conseguenza essere annullata senza rinvio e gli atti vanno restituiti al Tribunale di Roma, per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma per l’esame.
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