Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 26 del 1-2-2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante
conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione
siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante
Statuto speciale per la Sardegna;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2009, ed in particolare
l’articolo 28;
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della
pesca marittima;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al
sistema penale;
Visto l’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2
ottobre 1968, n. 1639, di approvazione del regolamento per
l’esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la
disciplina della pesca marittima;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
concernente disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 102, recante
norme concernenti l’attivita’ di acquacoltura;
Visto l’articolo 8 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante
norme per la diffusione e la valorizzazione dell’imprenditoria
giovanile in agricoltura;
Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e
dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001,
n. 57, e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20
dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica
comune della pesca;
Visti i commi 2 e 3 dell’articolo 1 e gli articoli 6, 7, 8 e 9 del
decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo all’attuazione
della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima;
Visti i commi 2 e 2-bis dell’articolo 11 del decreto legislativo 26
maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore pesca e
dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 7
marzo 2003, n. 38;
Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio
2006, relativo al Fondo europeo per la pesca;
Visto il regolamento (CE), n. 1967/2006 del Consiglio, del 21
dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante
modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento
(CE) n. 1626/94;
Visto l’articolo 2, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008;
Visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29
settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire,
scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non
regolamentata e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n.
1936/2001 e (CE) n. 601/2004, abrogando i regolamenti (CE) n. 1093/94
e (CE) n. 1447/1999;
Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20
novembre 2009, istitutivo di un regime di controllo comunitario per
garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca,
che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n.
811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005,
(CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n.
1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i
regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
Visto il regolamento (CE) n. 404/2011 della Commissione, 8 aprile
2011, recante modalita’ di applicazione del regolamento (CE) n.
1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per
garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell’11 novembre 2011;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 6 dicembre 2011;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta del 21 dicembre 2011;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 dicembre 2011;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con i Ministri per gli affari europei, degli
affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e delle
infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalita’ e obiettivi
1. Il presente decreto legislativo in conformita’ ai principi e
criteri direttivi di cui al comma 1 dell’articolo 28 della legge 4
giugno 2010, n. 96, provvede al riordino, al coordinamento ed
all’integrazione della normativa nazionale in materia di pesca ed
acquacoltura, fatte salve le competenze regionali, al fine di dare
corretta attuazione ai criteri ed agli obiettivi previsti dal
regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006,
nonche’ dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29
settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire,
scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non
regolamentata.
Art. 2
Pesca professionale
1. La pesca professionale e’ l’attivita’ economica organizzata
svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla
ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al
traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a
bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla
trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia,
all’ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca.
2. Sono connesse alle attivita’ di pesca professionale, purche’ non
prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall’imprenditore ittico
mediante l’utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla
propria attivita’ di pesca ovvero di attrezzature o risorse
dell’azienda normalmente impiegate nell’impresa ittica, le seguenti
attivita’:
a) imbarco di persone non facenti parte dell’equipaggio su navi
da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: «pesca turismo»;
b) attivita’ di ospitalita’, ricreative, didattiche, culturali e
di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi
acquatici delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli
aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da
imprenditori, singoli o associati, attraverso l’utilizzo della
propria abitazione o di struttura nella disponibilita’
dell’imprenditore stesso, denominata: «ittiturismo»;
c) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione
dei prodotti della pesca, nonche’ le azioni di promozione e
valorizzazione;
d) l’attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati
alla valorizzazione produttiva, all’uso sostenibile degli ecosistemi
acquatici ed alla tutela dell’ambiente costiero.
3. Alle opere ed alle strutture destinate all’ittiturismo si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 19, commi 2 e 3, del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, nonche’ all’articolo 24, comma 2, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, relativamente all’utilizzo di opere
provvisionali per l’accessibilita’ ed il superamento delle barriere
architettoniche.
4. L’imbarco di persone di cui al comma 1, lettera a), e’
autorizzato dall’autorita’ marittima dell’ufficio di iscrizione della
nave da pesca secondo le modalita’ fissate dalle disposizioni
vigenti.
Art. 3
Acquacoltura
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2135 del codice
civile, l’acquacoltura e’ l’attivita’ economica organizzata,
esercitata professionalmente, diretta all’allevamento o alla coltura
di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo
biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere
vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine.
2. Sono connesse all’acquacoltura le attivita’, esercitate dal
medesimo acquacoltore, dirette a:
a) manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione, promozione e valorizzazione che abbiano ad
oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalle attivita’ di cui al
comma 1;
b) fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione
prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente
impiegate nell’attivita’ di acquacoltura esercitata, ivi comprese le
attivita’ di ospitalita’, ricreative, didattiche e culturali,
finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e
vallivi e delle risorse dell’acquacoltura, nonche’ alla
valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese di
acquacoltura, esercitate da imprenditori, singoli o associati,
attraverso l’utilizzo della propria abitazione o di struttura nella
disponibilita’ dell’imprenditore stesso;
c) l’attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati
alla valorizzazione produttiva, all’uso sostenibile degli ecosistemi
acquatici ed alla tutela dell’ambiente costiero.
3. Alle opere, alle strutture destinate alle attivita’ di cui alla
lettera b) del comma 2 si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con
decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche’
all’articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
relativamente all’utilizzo di opere provvisionali per
l’accessibilita’ ed il superamento delle barriere architettoniche.
Art. 4
Imprenditore ittico
1. E’ imprenditore ittico il titolare di licenza di pesca, di cui
all’articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, che
esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o
societaria, l’attivita’ di pesca professionale di cui all’articolo 2
e le relative attivita’ connesse.
2. Si considerano, altresi’, imprenditori ittici le cooperative di
imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano
prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente
ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attivita’
di cui al comma 1.
3. Ai fini del presente decreto, si considera altresi’ imprenditore
ittico l’acquacoltore che esercita in forma singola o associata
l’attivita’ di cui all’articolo 3.
4. Fatte salve le piu’ favorevoli disposizioni di legge di settore,
all’imprenditore ittico si applicano le disposizioni previste per
l’imprenditore agricolo.
5. Ai fini dell’effettivo esercizio delle attivita’ di cui al comma
1, si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di
iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni.
6. L’autocertificazione di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a tutti gli effetti
ogni adempimento tecnico e formale ivi previsto.
7. Ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali e
previdenziali e della concessione di contributi nazionali e
regionali, l’imprenditore ittico e’ tenuto ad applicare i pertinenti
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle
organizzazioni sindacali e di categoria comparativamente piu’
rappresentative, ferme restando le previsioni di cui all’articolo 3,
legge 3 aprile 2001, n. 142, e le leggi sociali e di sicurezza sul
lavoro.
8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di
zone di mare territoriale, destinate all’esercizio delle attivita’ di
acquacoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non
inferiore a quella del piano di ammortamento dell’iniziativa cui
pertiene la concessione.
Art. 5
Giovane imprenditore ittico
1. E’ giovane imprenditore ittico l’imprenditore di cui
all’articolo 4 avente una eta’ non superiore a 40 anni.
2. Ai fini dell’applicazione della normativa nazionale e
comunitaria in materia di imprenditoria giovanile, si considerano
imprese ittiche giovanili:
a) le societa’ semplici, in nome collettivo e cooperative ove
almeno i due terzi dei soci abbiano eta’ inferiore a 40 anni;
b) le societa’ in accomandita semplice ove almeno il socio
accomandatario sia giovane imprenditore ittico. In caso di due o piu’
soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di cui alla
lettera a);
c) le societa’ di capitali di cui i giovani imprenditori ittici
detengano oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di
amministrazione della societa’ siano costituiti in maggioranza da
giovani imprenditori ittici.
3. All’articolo 8, comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 441,
dopo le parole: «imprenditorialita’ giovanile in agricoltura» sono
inserite le seguenti: «e pesca» e dopo le parole: «a livello
nazionale» sono inserite le seguenti: «e delle associazioni nazionali
riconosciute delle cooperative della pesca comparativamente piu’
rappresentative a livello nazionale, delle associazioni nazionali
delle imprese di pesca e acquacoltura e dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori del settore della pesca e dell’acquacoltura
comparativamente piu’ rappresentativi a livello nazionale».
4. All’articolo 2, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(legge finanziaria 2008), e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il 20 per cento delle risorse del Fondo e’ destinato alle finalita’
di cui al presente comma».
Art. 6 Pesca non professionale 1. La pesca non professionale e’ la pesca che sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici. 2. La pesca scientifica e’ l’attivita’ diretta a scopi di studio, ricerca, sperimentazione, esercitata dai soggetti indicati nel capo III del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. 3. Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita ed il commercio dei prodotti della pesca non professionale. 4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le modalita’ per l’esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, al fine di assicurare che essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca. 5. La pesca con il fucile subacqueo o con attrezzi similari e’ consentita soltanto ai maggiori di anni sedici.
Art. 7 Contravvenzioni 1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonche’ di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e’ fatto divieto di: a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore; b) trasportare e commercializzare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore; c) detenere, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa in vigore; d) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l’uso di materie esplodenti, dell’energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici; e) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi secondo le modalita’ di cui alla lettera d); f) pescare in acque sottoposte alla sovranita’ di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati; g) esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un’organizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione; h) sottrarre od asportare, senza il consenso dell’avente diritto, gli organismi acquatici oggetto della altrui attivita’ di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dalla normativa vigente; i) sottrarre od asportare, senza il consenso dell’avente diritto, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza il suddetto consenso. 2. In caso di cattura accessoria o accidentale di esemplari di dimensioni inferiori alla taglia minima, questi devono essere rigettati in mare. 3. I divieti di cui alle lettere a) e c) del comma 1 non riguardano la pesca scientifica, nonche’ le altre attivita’ espressamente autorizzate ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale. Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed e’ consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti dell’acquacoltura e a quelli ad essa destinati, fermo restando quanto previsto dall’articolo 16 del regolamento (CE) 1967/06.
Art. 8 Pene principali per le contravvenzioni 1. Chiunque viola i divieti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), e’ punito, salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, con l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro. 2. Chiunque viola i divieti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere h) ed i), e’ punito, salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, a querela della persona offesa, con l’arresto da un mese a un anno o con l’ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro. 3. Fermi restando i divieti di detenzione, sbarco, trasporto, trasbordo e commercializzazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali applicabili, nei casi di cui al comma 2 dell’articolo 7 non e’ applicata sanzione se la cattura e’ stata realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e nazionali, autorizzati dalla licenza di pesca.
Art. 9 Pene accessorie per le contravvenzioni 1. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dal presente decreto comporta l’applicazione delle seguenti pene accessorie: a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nelle ipotesi previste dalle lettere h) ed i) dell’articolo 7, comma 1; b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi con i quali e’ stato commesso il reato; c) l’obbligo di rimettere in pristino lo stato dei luoghi nei casi contemplati dalle lettere d), h) ed i) dell’articolo 7, comma 1, qualora siano stati arrecati danni ad opere o impianti ivi presenti; d) la sospensione dell’esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, in caso di commercializzazione o somministrazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali applicabili ovvero di cui e’ vietata la cattura.
Art. 10
Illeciti amministrativi
1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente
abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonche’ di
prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata
e non regolamentata, e’ fatto divieto di:
a) effettuare la pesca con unita’ iscritte nei registri di cui
all’articolo 146 codice della navigazione, senza essere in possesso
di una licenza di pesca, o di un’autorizzazione in corso di
validita’;
b) pescare in zone e tempi vietati dalla normativa comunitaria e
nazionale;
c) detenere, trasportare e commerciare il prodotto pescato in
zone e tempi vietati dalla normativa comunitaria e nazionale;
d) pescare direttamente stock ittici per i quali la pesca e’
sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi;
e) pescare quantita’ superiori a quelle autorizzate, per ciascuna
specie, dalla normativa comunitaria e nazionale;
f) effettuare catture accessorie o accidentali in quantita’
superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalla normativa
nazionale e comunitaria;
g) pescare direttamente uno stock ittico per il quale e’ previsto
un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero
dopo che il medesimo e’ andato esaurito;
h) pescare con attrezzi o strumenti, vietati dalla normativa
comunitaria e nazionale o non espressamente permessi, o collocare
apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformita’
della necessaria autorizzazione;
i) detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non
conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare
il prodotto di tale pesca;
l) manomettere, alterare o modificare l’apparato motore
dell’unita’ da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti
massimi indicati nella relativa certificazione tecnica;
m) navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare
manomesso, alterato o modificato, nonche’ interrompere
volontariamente il segnale;
n) falsificare o occultare la marcatura, l’identita’ o i
contrassegni di individuazione dell’unita’ da pesca;
o) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti norme
comunitarie e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione
dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da
trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via
satellite;
p) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti norme
comunitarie e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione
dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti
a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque
mediterranee;
q) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni
di pesca congiunte con pescherecci sorpresi ad esercitare pesca INN
(pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata) ai sensi del
regolamento (CE) n. 1005/2008, in particolare con quelli inclusi
nell’elenco dell’Unione delle navi INN o nell’elenco delle navi INN
di un’organizzazione regionale per la pesca, o prestazione di
assistenza o rifornimento a tali navi;
r) utilizzare un peschereccio privo di nazionalita’ e quindi da
considerare senza bandiera ai sensi del diritto vigente;
s) occultare, manomettere o eliminare elementi di prova relativi
ad un’indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli
organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori,
nell’esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della normativa
nazionale e comunitaria;
t) intralciare l’attivita’ posta in essere dagli ispettori della
pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli
osservatori, nell’esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della
normativa nazionale e comunitaria.
2. I divieti di cui alle lettere b), c), d), g) ed h) del comma 1
non riguardano la pesca scientifica, nonche’ le altre attivita’
espressamente autorizzate ai sensi della vigente normativa
comunitaria e nazionale. Resta esclusa qualsiasi forma di
commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed e’
consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini
scientifici.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai
prodotti dell’acquacoltura e a quelli ad essa destinati, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 16 del regolamento (CE) n.
1967/06.
Art. 11
Sanzioni amministrative principali
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti
posti dall’articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g),
h), i), l), m), n), p), q), r), s), t) ed u), e’ soggetto al
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a
12.000 euro.
2. Chiunque violi il divieto posto dall’articolo 10, comma 1,
lettera o), e’ soggetto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
3. E’ soggetto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 chiunque:
a) esercita la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel
registro dei pescatori marittimi;
b) viola il divieto di cui all’articolo 6, comma 3.
4. E’ soggetto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 chiunque:
a) viola le norme del decreto del Presidente della Repubblica 2
ottobre 1968, n. 1639, relative all’esercizio della pesca sportiva,
ricreativa e subacquea;
b) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona
minore degli anni sedici, ovvero affidi un fucile subacqueo o altro
attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, se questa ne
faccia uso.
5. L’armatore e’ solidalmente e civilmente responsabile con il
comandante della nave da pesca per le sanzioni amministrative
pecuniarie inflitte ai propri ausiliari e dipendenti per illeciti
commessi nell’esercizio della pesca marittima.
Art. 12
Sanzioni amministrative accessorie
1. Alle violazioni di cui all’articolo 11, commi 1, 2, 3 e 4,
lettera a), sono applicate le seguenti sanzioni amministrative
accessorie:
a) la confisca del pescato;
b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi
usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative nazionali
e comunitarie. E’ sempre disposta la confisca degli attrezzi, degli
strumenti e degli apparecchi usati o detenuti che non siano conformi
alle pertinenti normative nazionali e comunitarie. Gli attrezzi
confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla
normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e
demolizione sono poste a carico del contravventore;
c) l’obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati
collocati apparecchi fissi o mobili di cui alla lettera h)
dell’articolo 10, comma 1.
2. Qualora le violazioni di cui alle lettere h) ed i) del comma 1
dell’articolo 10 siano commesse con reti da posta derivante, e’
sempre disposta nei confronti del titolare dell’impresa di pesca
quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per
un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca
della medesima licenza, anche ove non venga emessa l’ordinanza di
ingiunzione.
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