Legge Regionale n. 5 del 06-03-2009 Regione Liguria. Norme per la prevenzione dei danni e dei rischi derivanti dalla presenza di amianto, per le bonifiche e per lo smaltimento

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
N. 5
del 18 marzo 2009
Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha
approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1

(Obiettivi della legge)

1. La Regione, al fine di tutelare la salute della popolazione e
l’ambiente ligure, promuove e sostiene, anche attraverso la concessione di
contributi, azioni di:
a) sorveglianza e bonifica volte alla rimozione dei materiali e manufatti
contenenti amianto, al fine di concorrere alla progressiva eliminazione
dell’esposizione della popolazione alle fibre di amianto;
b) prevenzione delle malattie conseguenti all’esposizione all’amianto;
c) sostegno nei confronti di coloro che sono affetti da malattie causate
da amianto;
d) vigilanza, controllo e ricerca sanitaria, registrazione degli esposti
ad amianto.

ARTICOLO 2

(Funzioni regionali)

1. La Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sottopone a revisione il Piano regionale di cui
all’articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla
cessazione dell’impiego dell’amianto), adottato con deliberazione del
Consiglio regionale 20 dicembre 1996, n. 105 (Piano di protezione
dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della
difesa dai pericoli derivanti dall’amianto di cui all’articolo 10 della legge
27 marzo 1992, n. 257) e in particolare provvede a:
a) censimento degli impianti, degli edifici, dei siti e dei mezzi di
trasporto con presenza di amianto;
b) censimento dei siti estrattivi (cave) e di ogni altro impianto di
lavorazione che estrae o lavora materiale che contiene amianto;
c) mappatura georeferenziata di quanto alle lettere a) e b) (scala non
inferiore a 1:25000) e classificazione in relazione al livello di rischio
rappresentato;
d) mappatura georeferenziata delle formazioni geologiche contenenti
amianto, in conformità con la legge regionale 28 marzo 1989, n.7 (Formazione e
diffusione della carta geologica con elementi di geomorfologia della Regione
Liguria);
e) criteri per la definizione di un piano di smaltimento di materiali e
manufatti contenenti amianto;
f) promozione, a livello centrale e decentrato, di iniziative di
informazione e coinvolgimento della popolazione sulla problematica amianto,
gestione della presenza, bonifica ed effetti sanitari.
2. Alle azioni di cui al comma 1 provvedono i soggetti attuatori che
saranno di volta in volta individuati dalla Giunta regionale con proprio
provvedimento.
3. Nella revisione del Piano regionale, di cui al comma 1, devono,
altresì, essere tenuti in considerazione elementi conoscitivi ed informativi
prodotti dall’Istituto nazionale per la ricerca sul cancro – Istituto
scientifico per lo Studio e la Cura dei Tumori (IST) tramite l’utilizzo dei
dati, anche epidemiologici, raccolti ed elaborati dal Registro Mesoteliomi
Maligni (REMM), che opera al suo interno.

ARTICOLO 3

(Commissione Regionale Amianto)

1. Per il raggiungimento dei propri fini, la Regione istituisce presso
l’Assessorato alla Salute una Commissione con compiti di natura propositiva e
di ricerca, in ambito sanitario, che svolge le seguenti funzioni:
a) verifica l’istituzione dei registri degli esposti e degli ex esposti a
fibre di amianto e controlla la tenuta degli stessi;
b) monitora le patologie asbesto correlate;
c) attiva la ricerca clinica e di base connessa alle situazioni di
rischio amianto;
d) valuta e propone progetti di ricerca;
e) promuove iniziative di sorveglianza sanitaria degli esposti alle
patologie dell’asbesto e delle neoplasie polmonari e pleuriche attribuibili
all’esposizione all’amianto;
f) promuove iniziative per i controlli sanitari.

ARTICOLO 4

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione di cui all’articolo 3 è costituita con decreto del
Presidente della Giunta regionale e dura in carica per l’intera legislatura.
2. La Commissione è composta da:
a) cinque esperti designati dalla Giunta regionale di cui tre con
comprovata esperienza nell’ambito delle patologie correlate alla esposizione
all’amianto, uno con comprovata esperienza in materia ambientale, uno con
comprovata esperienza in medicina legale;
b) un esperto designato congiuntamente dalle Direzioni generali delle
Aziende sanitarie locali;
c) un esperto designato dal Dipartimento di Medicina Legale e del Lavoro
dell’Università degli Studi di Genova individuato fra medici del lavoro,
anatomo-patologi, clinici, igienisti industriali ed epidemiologi;
d) un rappresentante dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del
Lavoro (ANMIL);
e) un rappresentante delle associazioni esposti e vittime dell’amianto;
f) tre rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali maggiormente
rappresentative;
g) un esperto designato dal Consiglio delle Autonomie Locali;
h) un rappresentante dell’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente Ligure (ARPAL);
i) il Responsabile della Strutture che attua l’applicazione del Piano
regionale di cui all’articolo 2;
j) un funzionario della Struttura di cui alla lettera i) che svolge anche
funzioni di Segretario.
3. I componenti designati da Enti o organismi esterni alla Regione
possono essere riconfermati per una sola volta.
4. Ai componenti la Commissione designati da enti o organismi esterni
alla Regione spettano i compensi ed i rimborsi previsti dalla normativa
regionale.

ARTICOLO 5

(Conferenza Regionale Amianto)

1. La Regione organizza, con cadenza biennale a partire dall’anno
successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la Conferenza
Regionale sull’Amianto.
2. Ad essa partecipa la Commissione di cui all’articolo 3 con funzioni
propositive.
3. Le principali tematiche trattate hanno i seguenti oggetti:
a) stato di applicazione della vigente legislazione;
b) andamento della mappatura e delle azioni di bonifica;
c) andamento epidemiologico.
4. La Giunta regionale presenta alla competente Commissione consiliare,
al termine di ciascuna Conferenza, una specifica relazione sugli esiti della
stessa.
5. I dati raccolti in sede di Conferenza sono trasmessi dalla
Commissione, di cui all’articolo 3, alle Aziende sanitarie locali,
all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
(INAIL) ed agli Istituti di Previdenza.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

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