Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-11-2010) 04-01-2011, n. 86 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 4-8 giugno 2010 il Tribunale del riesame di Salerno ha respinto l’appello proposto da B.C. avverso l’ordinanza del 17 maggio 2010, con la quale il G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere, siccome gravemente indiziato del delitto di omicidio aggravato in danno di T.L., da lui colpito con due colpi di pistola, che ne avevano determinato l’immediato decesso.

2. Il Tribunale ha rilevato come l’appellante avesse pienamente confessato di essere stato lui ad uccidere il T., conformemente del resto a quanto rappresentato dal testimone oculare C.G.. Il delitto era avvenuto mentre il B. ed il T. si trovavano a bordo dell’autovettura Toyota Rav di proprietà del C., in viaggio alla volta di (OMISSIS), dove il B. avrebbe dovuto pagare agli altri due le spettanze di loro competenza, delle quali era debitore nei loro confronti per importo complessivo di Euro 41.500,00, essendo stati sia il T. che il C. dipendenti della ditta di trasporti, della quale il B. era titolare e che era stata dichiarata fallita nel 2005, con conseguente licenziamento dei due dipendenti.

Durante il viaggio era sorta un’animata discussione fra il T., che si era posto alla guida dell’auto ed il B.;

accostata l’auto in una piazzola di sosta, il T. aveva estratto dalla cintura una pistola che aveva puntato all’addome del B. al che il C. era sceso dall’auto per bloccare il T.; mentre faceva il giro dell’auto, cadendo e subito dopo rialzandosi, si era accorto che, nel frattempo, il B. era riuscito a sottrarre la pistola al suo antagonista; a quel punto il B. aveva fatto fuoco per due volte nei confronti del T., cagionandone il decesso quasi immediato.

Il Tribunale aveva escluso nei comportamento del B. la scriminante della legittima difesa, non sussistendo l’attualità del pericolo; aveva escluso altresì la configurabilità dell’eccesso colposo in legittima difesa, di cui all’art. 55 c.p., mancando a monte la configurabilità della scriminante della legittima difesa;

aveva altresì ritenuto la sussistenza di gravi esigenze cautelari, sia in considerazione della presunzione di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3, sia per avere ritenuto l’appellante incapace di autocontrollo in situazioni di esasperazione, con conseguente pericolo di reiterazione di delitti della stessa indole.

3. Avverso detto provvedimento del Tribunale del riesame di Salerno ha proposto ricorso per cassazione B.C. per il tramite del suo difensore, che ha dedotto motivazione illogica e contraddittoria in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari tali da giustificare la sua custodia cautelare in carcere.

Ha fatto presente che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto sussistere tali esigenze cautelari, in considerazione dell’attualità e della persistenza di un grave contrasto economico non solo con il C. ma anche con gli eredi della vittima, con conseguente attualità del pericolo di condotte recidivanti; trattavasi invero di un delitto che non era stato nè programmato nè mai da lui auspicato e che aveva avuto luogo solo a seguito del grave attentato alla propria incolumità posto in essere dalla vittima con l’uso di una pistola; era poi contraddittoria la motivazione addotta dal Tribunale circa il pericolo di reiterazione di condotta nei confronti del C., verso il quale esso ricorrente non aveva mai nutrito proposti omicidiari, tante vero che il G.I.P. non aveva ritenuto sussistere nei suoi confronti l’ipotesi accusatoria di tentato omicidio.

Motivi della decisione

1. Il ricorso, proposto da B.C. avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno in data 8 giugno 2010 è inammissibile siccome manifestamente infondato.

2. Con esso il ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione con la quale il Tribunale ha ritenuto la sussistenza di gravi esigenze cautelari nei suoi confronti, tali da giustificare la custodia cautelare inframuraria disposta nei suoi confronti; ha in particolare ritenuto che non potesse essere ravvisato nella specie il concreto pericolo di reiterazione dell’attività criminosa, avendo egli volontariamente desistito dall’esplodere colpi di pistola anche nei confronti di C.G., il che avrebbe provato come, nei confronti di quest’ultimo, egli non aveva nutrito alcun intento aggressivo.

3. Occorre invero rilevare che l’art. 275 c.p.p., dettato in tema di criteri di scelta delle misure cautelari da applicare è stato modificato, al D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, comma 3, art. 2 convertito con modificazioni nella L. 23 aprile 2009, n. 38.

Secondo tale ultima normativa, anche per il reato di omicidio, contestato all’odierno ricorrente, sussiste la presunzione di adeguatezza della misura cautelare inframuraria, presunzione superabile solo se il ricorrente provi la completa insussistenza di esigenze cautelari nei suoi confronti; il che, nella specie, non si è verificato.

Il criterio fissato dal legislatore è infatti riferito alla completa inesistenza di esigenze cautelari, in tal modo non consentendo all’interprete di graduare diversamente la misura cautelare da irrogare, anche se le esigenze cautelari venissero in qualche modo ritenute ridotte o diminuite.

4. Va peraltro rilevato che il provvedimento impugnato, oltre a far riferimento alla presunzione di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3, ha motivato in modo adeguato la sussistenza di esigenze cautelari idonee a giustificare la misura cautelare inframuraria adottata, avendo fatto riferimento al pericolo di reiterazione della condotta, ancorandolo ad un dato obiettivo e cioè alla perdurante situazione di conflittualità patrimoniale sussistente fra il ricorrente da un lato ed il C. e gli eredi della vittima dall’altro ed altresì avendo rilevato come le modalità della condotta fossero indicative dell’incapacità di autocontrollo del ricorrente in situazioni di esasperazione, con conseguente sussistenza di un pericolo di reiterazione del reato.

5. Il ricorso proposta da B.C. Va pertanto dichiarato inammissibile, con sua condanna, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della soma di Euro 1.000,00 ala Cassa delle Ammende.

6. Si provveda all’adempimento di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Casa delle Ammende.

Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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