Legge Regionale n. 6 del 09-04-2009 Regione Liguria. Promozione delle politiche per i minori e i giovani.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
N. 6
del 15 aprile 2009
Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha
approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. La presente legge ha per oggetto la promozione delle politiche per i
minori e i giovani al fine di perseguire i loro diritti, il benessere e lo
sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali dei bambini, degli
adolescenti, dei giovani e delle loro famiglie, come condizione necessaria
allo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità ligure e della
società.

ARTICOLO 2

(Principi e finalità)

1. La presente legge disciplina gli obiettivi, le azioni e la
distribuzione delle competenze in coerenza e armonia con i diritti sanciti
dalla normativa nazionale e internazionale e in particolare dalla Convenzione
ONU sui diritti del fanciullo (firmata a New York il 20 novembre 1989),
ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176:
a) uniformandosi ai principi del rispetto umano e civile, di libertà e
solidarietà, di sussidiarietà e responsabilità;
b) ribadendo la centralità della persona e garantendo i diritti
inviolabili dell’uomo e la pari dignità sociale;
c) riconoscendo nella famiglia l’ambito naturale e prioritario di
crescita dei minori, attuando la piena realizzazione dei diritti e doveri dei
genitori, del diritto del minore ad avere una famiglia, della protezione e
cura del minore.
2. Attraverso la presente legge, la Regione si propone di:
a) sostenere la famiglia, mediante un sistema di promozione e di
protezione sociale attivo, caratterizzato dalla costituzione di una rete
integrata dei servizi educativi, sanitari e sociali, nonché dallo sviluppo
delle reti di solidarietà di auto-aiuto e mutuo-aiuto fra le famiglie stesse;
b) promuovere interventi per la flessibilità e la conciliazione dei tempi
di lavoro con i tempi della famiglia, sostenendo i genitori con figli minori,
nell’assolvimento dei compiti educativi e di cura;
c) promuovere la maternità e paternità responsabile;
d) salvaguardare l’integrità fisica, facilitare lo sviluppo della
personalità e favorire l’inserimento nella realtà sociale dei minori e dei
giovani, senza distinzione di genere, nazionalità, etnia, provenienza
culturale, religione, condizione fisica, economica e sociale;
e) contrastare ogni forma di abuso, sfruttamento, maltrattamento e
violenza a danno dei minori;
f) diffondere la conoscenza sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
g) tutelare i minori non accompagnati al fine di prevenire forme di
sfruttamento e abbandono;
h) promuovere la partecipazione dei minori e dei giovani alla vita della
comunità;
i) promuovere l’integrazione degli interventi rivolti ai giovani per
prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e devianza giovanile e per
allontanare i fattori di rischio riguardo alle dipendenze in genere;
j) incentivare lo sviluppo dell’associazionismo giovanile e in
particolare riconoscere e tutelare le attività socio-educative e formative
realizzate da Enti del Terzo Settore;
k) riconoscere e sostenere il ruolo educativo, formativo, aggregativo e
sociale svolto nella comunità locale dagli oratori e promuoverne l’azione
nell’ambito delle finalità indicate dall’articolo 1 della legge 1 agosto 2003,
n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli
oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione
del loro ruolo);
l) valorizzare e sostenere la creatività giovanile nelle forme
tradizionali o innovative, promosse da Enti del Terzo Settore, anche
attraverso appositi programmi regionali e linee progettuali.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

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