T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 04-01-2011, n. 10 Condono

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La Sig.ra R.P. impugna gli atti del 2002 con i quali l’Agenzia delle entrate di Palestrina (Roma) ha dapprima respinto l’istanza di rimborso di somme versate in eccedenza a titolo di oblazione per condono edilizio ritenendo la relativa domanda intempestiva ed ha poi negato il riesame in autotutela della richiesta della ricorrente.

L’istante premette che il defunto marito sveva presentato nell’anno 1995 domanda di condono per opere eseguite in difformità dal titolo edilizio, parzialmente respinta dal Comune di Palestrina nel 1998; di avere di conseguenza chiesto, con istanza del 21 ottobre 1998, il rimborso della maggiore somma versata a titolo di oblazione, nell’importo poi quantificato dal Comune in L. 11.064.000.

Avverso gli atti dell’Agenzia delle entrate, che ha denegato il rimborso per presunta tardività della domanda, sono dedotti vizi di errata interpretazione delle normativa di riferimento, quanto all’eccepita decadenza, dovendo invece il termine per la domanda di restituzione decorrere dal momento della conoscenza dell’effettivo importo dovuto per condono, e di conseguenza il mancato avvio del termine di prescrizione prima della relativa comunicazione da parte del Comune, nonché di eccesso di potere per vari profili.

L’Amministrazione intimata, costituita in giudizio, non ha svolto attività difensiva..

La ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio afferma preliminarmente la propria giurisdizione nella materia di causa, in quanto la controversia diretta alla declaratoria del diritto di restituzione delle somme versate in eccedenza a titolo di oblazione per sanatoria edilizia (e quindi non per indebito tributario) concerne diritti soggettivi di credito, anche se mediati da un atto amministrativo di diniego, ed attiene comunque alla materia edilizia, per la quale vige la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo affermata in via generale dall’articolo 16 della legge 1977 n. 10 e, per quanto specificamente relativo al condono edilizio, dall’articolo 35 della legge n. 47 del 1985.

Neppure sorgono problemi di ricevibilità del ricorso, per avere la ricorrente avanzato istanza di autotutela invece di adire tempestivamente questo giudice, per la già rilevata natura di diritto patrimoniale della pretesa oggetto di causa.

Nel merito il ricorso è fondato, secondo il consolidato orientamento di questa Sezione (cfr. per tutte la sentenza n. 15017 del 2010).

Con l’impugnato provvedimento l’amministrazione ha ritenuto l’istanza di rimborso, presentata dalla ricorrente, tardiva rispetto al termine di trentasei mesi recato dall’art. 35, comma 17 della l. 47/85, fatto decorrere dalla presentazione della domanda di condono edilizio.

La ricorrente osserva che solo in occasione della determinazione definitiva da parte dell’amministrazione comunale della misura dell’oblazione diviene noto se il credito restitutorio sussista e quale ne sia l’ammontare (determinazione per la quale, si sottolinea, lo stesso art. 35 non introduce alcun termine specifico per provvedere): è da tale data che deve pertanto farsi decorrere il relativo termine decadenziale. E poiché nella fattispecie il Comune di Palestrina aveva reso noto alla ricorrente il diniego parziale di condono edilizio in data 16 aprile 1998, l’istanza di rimborso, presentata all’Agenzia delle entrate il 21 ottobre 1998, contrariamente a quanto ritenuto dall’amministrazione con l’atto impugnato, risulta senz’altro tempestiva.

E’ quindi erronea l’interpretazione adottata dall’amministrazione, che fa decorrere il termine di decadenza o di prescrizione del credito da una data, quella di presentazione dell’istanza di sanatoria, antecedente al momento in cui il diritto al rimborso può essere concretamente fatto valere.

Questo Tribunale ha più volte chiarito (Sezione II, 23.07.09, n. 7496; 15.04.09, n. 3879; 16 03.09, n. 2682; 23.12.08, n. 12316; 20.01.08, n. 697; 28.11.07, n. 11906; 15.09.06, n. 8654;) che l’art. 35 della l. 47/85, nella parte in cui prevede che "qualora dall’esame della documentazione risulti un credito a favore del presentatore della domanda di concessione in sanatoria, certificato con l’attestazione rilasciata dal sindaco, l’interessato può presentare istanza di rimborso all’intendenza di finanza territorialmente competente", valorizza il momento costitutivo del titolo legittimante la ripetizione, ovvero la manifestazione espressa del potere di determinare in via definitiva l’importo dell’oblazione, con la conseguenza che è da esso che va fatto decorrere il termine per domandare il rimborso.

Per quanto precede il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato e declaratoria del diritto della ricorrente di ripetere quanto versato in eccedenza, con interessi legali dalla data di presentazione della domanda di rimborso.

Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,.

lo accoglie e, per l’effetto, dichiara il diritto della ricorrente al rimborso delle somme come indicate in motivazione, maggiorate di interessi legali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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