T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 04-01-2011, n. 8 Diritto comunitario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti hanno partecipato alle selezioni attraverso test a risposta multipla svoltesi nei giorni 4 e 5 settembre 2007 in tutte le Università italiane, per la immatricolazione nelle facoltà di Medicina ed Odontoiatria,ma non si sono classificati in posizione utile in graduatoria,

In riferimento al sistema di selezione basato su quiz a risposta multipla videnziano gli stessi che il test era unico per tutte le università italiane e che in alcune sedi di (Catanzaro) alcuni Studenti erano a conoscenza delle risposte, tanto che le prove a test in quella città sono stati rinnovati, in seconda edizione,nei giorni 17 e 18 ottobre 2007, mentre a Bari le stesse prove di selezione si sono svolte mentre, nel corso del loro espletamento, era in atto una operazione di Polizia giudiziaria, volta a smascherare soggetti che fraudolentemente partecipavano alla selezione con la possibilità di ricevere messaggi sui telefoni cellulari, ovvero utilizzare altri sistemi per conoscere le risposte esatte, in esito alla quale azione di polizia svolta dalla Guardia di Finanza sarebbero emersi elementi utili per l’inizio di procedimenti penali contro alcuni studenti.

Sulla base di tali premesse gli attuali ricorrenti, i quali evidenziano anche la anomalia del sistema di selezione che in quanto basato su graduatorie non nazionali consente risultati discriminanti sfavorevolmente gli studenti che svolgono le prove in Atenei in cui è molto alto il punteggio utile per superare la selezione, hanno proposto il presente ricorso con il quale impugnano tutti gli atti in epigrafe indicati relativi alle modalità di svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea ed agli esiti delle stesse prove, unitamente alle graduatorie di merito nelle quali gli stessi sono inseriti in posizione non utile.

Deducono a motivi di gravame:

1) Violazione e falsa applicazione della legge n. 264 del 2/8/1999, con particolare riferimento agli artt. 3 e 4.

Violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa, di buon andamento e buona amministrazione, violazione dell’art. 3 della legge n.241 del 7/8/1990.

Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria.

Viene rilevata la esistenza di un evidente difetto di motivazione conseguente alla mancata istruttoria volta a predeterminare il numero di posti disponibili atteso che in nessun atto neanche nel bando di concorso,viene indicato il numero delle aule, delle attrezzature effettivamente disponibili,dei professori, dei tecnici, e di quant’altro doveva invero essere utilizzato per stabilire il contingente di studenti che si potevano iscrivere nell’anno accademico 2007/2008 mentre imponevasi l’obbligo di espletare una adeguata istruttoria sulla ricettività e sulle capacità economiche ed organizzative di ogni singola Università altrimenti la determinazione del numero di posti disponibile si risolve in un’imposizione del tutto arbitraria.

II) Violazione della legge n. 264 del 2/8/1999, sotto altro profilo.

Eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità ed ingiustizia manifesta, nonché per motivazione solo apparente.

Violazione del principio di buon andamento e buona amministrazione.

Violazione dell’art. 1 della L. n. 910/1969.

Nonostante che gli 80 quiz fossero uguali in tutto il territorio nazionale, non è stata formata un’unica graduatoria, bensì una per ogni sede universitaria. Tale pluralità di graduatoria rivelerebbe in se anomale e ingiuste discriminazioni poiché uno studente non classificatosi in posizione utile in una determinata sede, avrebbe invece avuto la possibilità, ove vi fosse stata una unica graduatoria nazionale, di essere iscritto in altra sede.

Inoltre la graduatoria è stata formulata senza l’indicazione del punteggio ottenuto da ciascun concorrente nelle diverse materie, e con la sola comunicazione del voto complessivo riportato.

Ciò violerebbe il principio di trasparenza sancito nello stesso D.M.11/5/2001, che, all’articolo 8, impone di prevedere nei bandi di concorso disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento, il cui rispetto richiedeva anche la conoscibilità di coerente ed uniforme applicazione di criteri generali previsti per la correzione degli elaborati e la valutazione delle capacità dei singoli candidati, anche in ordine alla assegnabilità di maggior valore, in caso di parità di voti, a determinati quesiti (es. di logica e cultura generale) rispetto al altri (ad es. biologia,chimica etc.).

Inoltre la espressione del solo voto numerico conseguito nelle prove, non può ritenersi sufficiente poiché la legge n. 910/1969, all’art. 1, consente l’accesso a qualsivoglia facoltà da parte di chiunque sia in possesso di un diploma quinquennale di scuola media superiore e invece né il voto di maturità,né il possesso di una determinata laurea sono considerati titoli preferenziali nell’attribuzione del punteggio.

III) Eccesso di potere per ingiustizia ed illogicità manifesta, erroneità e sviamento della causa tipica, violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa, violazione dei principi di par condicio dei concorrenti e di segretezza degli elaborati e dei risultati.

Premesso che le buste contenenti le schede poi distribuite a tutti i concorrenti sono state aperte dai soggetti che le hanno avute in custodia fino all’inizio delle prove, ritengono i ricorrenti compromessa la certezza che le buste siano pervenute ai concorrenti senza intrusione da parte di terzi.

Inoltre la correzione dei compiti era da effettuarsi mediante l’uso di un programma computerizzato di analisi automatica delle risposte multiple sicchè il giudizio sulle singole schede era da esprimersi nell’immediatezza della loro raccolta, alla presenza anche dei concorrenti per garantire la trasparenza dell’azione amministrativa.

Invece le schede sono state raccolte in alcuni contenitori, per poi essere "elaborate" altrove e comunque non alla presenza degli astanti o di testimoni.

In palese violazione delle regole dell’azione amministrativa, le schede sono state raccolte in busta, ma detta busta – pur se contenente l’altra busta più piccola, con le generalità del concorrente – non era chiusa, cioè non era stata sigillata prima della consegna sicchè chiunque può aver manomesso le schede, prima della loro correzione, avvenuta diversi giorni dopo la prova, in violazione della par condicio e della segretezza degli elaborati affidati alla commissione.

IV) Eccesso di potere per sviamento della causa tipica. Erronea presupposizione di fatto violazione dei principi di buon andamento e buona amministrazione.

Stante la finalità della selezione di valutare i più meritevoli ed i più capaci invece la modalità della stessa selezione con il sistema a test si traduce in un vantaggio solo per lo studente avvezzo e che ha già acquisito esperienze a tale particolare "tipo" di esame, diverso da tutti quelli affrontati nella scuola sicchè non si realizza la scelta dei migliori soggetti che potrebbero frequentare le lezioni e compiere il corso di studi in Medicina e/o Odontoiatria.

V) Eccesso di potere per sviamento e per erronea presupposizione di fatto. Illogicità ed ingiustizia manifesta.

Ribadito che a Catanzaro i test sono stati rifatti, in data 17 e 18 ottobre 2007, perché si è riscontrato che le risposte ai test circolavano prima ancora dell’apertura delle buste, si ha fondato motivo di ritenere che dette risposte abbiano potuto circolare in tutto il territorio nazionale, senza alcuna esclusione, prima dello svolgimento delle prove che risulterebbero inficiate nel loro complesso sull’intero territorio nazionale per cui risulterebbe irrazionale l’annullamento delle prove solo a Catanzaro.

VI) Eccesso di potere per irragionevolezza. Sviamento. Illogicità ed ingiustizia manifesta, nonché per violazione dei principi di buon andamento e buona amministrazione.

Analoghe considerazioni in relazione agli episodi occorsi a Bari in cui è stata effettuata un’azione di polizia giudiziaria, ad opera della Guardia di Finanza,allo scopo di controllare l’esito degli esami ed eventualmente smascherare tentativi truffaldini.

Le modalità operative di detta operazione hanno inciso nello svolgimento delle prove e sui suoi esiti atteso che anche la dislocazione delle aule è stata determinata da esigenze estranee alla elaborazione delle risposte.

VII) Eccesso di potere per illogicità. Irrazionalità ed ingiustizia manifesta. Violazione dei canoni di buon andamento e buona amministrazione.

Poiché due test erano errati nelle risposte in quanto era impossibile rispondere, tale circostanza ha comportato uno spreco di tempo per la individuazione della risposta mentre la espunzione degli stessi quiz si traduce in un addebito al Ministero che avrebbe dovuto affidare la redazione e l’approntamento dei test ad esperti delle materie e tale mancanza viene ad inficiare l’intero questionario a test.

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti del Ministero della Università e della Ricerca e della Università degli Studi di Bari i quali, costituitisi in giudizio tramite l’Avvocatura Generale dello Stato, sostengono nella loro memoria di difesa la infondatezza del ricorso di cui chiedono la reiezione.

Alla udienza del 7 gennaio 2010 il ricorso è passato in decisione.

Motivi della decisione

I ricorrenti hanno partecipato alle selezioni attraverso test a risposta multipla svoltesi nei giorni 4 e 5 settembre 2007 per la immatricolazione nella facoltà di Medicina e di Odontoiatria della Università di Bari e non si sono classificati in posizione utile nella relativa graduatoria.

Premessa la complessa vicenda che ha caratterizzato gli esami di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso le relative Facoltà in tutta Italia nell’a.a. 2007/2008, circostanze che hanno portato il Ministero ad annullare due delle domande proposte ai candidati ed alla ripetizione delle prove in alcuni Atenei, viene proposta una serie di articolate censure contenute in dieci motivi in alcuni dei quali vengono reiterati rilievi già svolti in anteriori motivi sintetizzabili e ripartibili nelle seguenti principali censure che i ricorrenti muovono all’operato dell’Amministrazione:

A) censure riferite alla idoneità dei test di ammissione mediante quiz a risposta multipla (ed in particolare quelli adoperati per l’anno accademico 20072008) a costituire sistema congruo per l’accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia. Secondo i ricorrenti si richiedeva anche, nella attribuzione del punteggio, la valutazione del voto conseguito agli esami di maturità.

B) censure riferite ai test della Commissione incaricata di definire i quesiti per le prove ed alle attività dalla stessa Commissione svolte.

C) censure riferite alla ormai nota questione dell’annullamento in sede amministrativa, dei soli test n. 71 e 79 (anziché della intera procedura).

D) censure riferite alla ritenuta invalidità di domande diverse dai predetti test 71 e 79 che avrebbero dovuto anch’esse essere esaminate e condurre all’annullamento dell’intera procedura del concorso di ammissione atteso l’elevato numero di quesiti che avrebbero dovuto esser invalidati rispetto al numero di 80 costituente la intera gamma delle domandequiz sottoposte a concorrenti.

E) censure riferite alla violazione dei principi della segretezza e della "par condicio" tra i concorrenti per quanto concerne le operazioni relative alla consegna delle buste e degli elaborati ed all’invio degli stessi alla Commissione.

F) censure riferite al difetto di istruttoria e di motivazione per quanto concerne la predeterminazione del numero dei posti disponibili per la immatricolazione al Corso di Laurea.

Con le censure di cui alla sopraindicata lettera a) viene rilevata la inidoneità del mezzo individuato dal legislatore italiano dei test a risposta multipla ai fini della iscrizione al primo anno di Medicina e Chirurgia. Tale sistema non costituirebbe di per sé una misura idonea a contemperare la esigenza di garantire agli studenti dotati di capacità l’accesso al corso di laurea.

Al riguardo è stato già chiarito dalla giurisprudenza che in tema di accesso a numero chiuso ai corsi di laurea universitaria la L. 2/8/1999 n. 264 è compatibile con la direttiva 7/9/2005 n. 2005/36/C.E. relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

La stessa legge, che disciplina una procedura selettiva basata su test a risposta multipla non può ritenersi in contrasto con la normativa comunitaria che contiene un mero obbligo di risultato consistente nella predisposizione di misure adeguate a garantire la qualità teorica e pratica dell’apprendimento lasciando liberi i singoli Stati di individuare gli strumenti giuridici più adatti per conseguirlo (TAR Lazio Sezione III bis 11/3/09 n. 2443).

Tanto rilevato, va tuttavia aggiunto che la denuncia dei ricorrenti appare rivolgersi anche ad altro ordine di rilievi costituenti oggetto di successivi motivi di gravame in cui dopo aver evidenziato la emergenza di una ingiustificata discriminazione fra i candidati, favoriti o meno a seconda dell’Ateneo prescelto e della capienza delle relative strutture universitarie, viene opposto come rimedio all’attuale sistema di selezione mediante graduatorie per ciascuna università una graduatoria unica per tutto il territorio nazionale.

E’ stato già chiarito che la scelta di privilegiare la graduatoria di ciascuna università in esito al relativo procedimento selettivo rispetto alla possibilità di una unica graduatoria nazionale dalla quale attingere per consentire l’accesso ad una Facoltà a numero chiuso, ha natura altamente discrezionale e non appare manifestamente illogica posto che con essa si è inteso dare rilievo a profili logistici e pratici meglio gestibili, e che comunque tale sistema consente la selezione degli aspiranti più preparati e quindi più meritevoli (cfr. TAR Lazio Sez. III bis 18/6/2008 n. 5986).

Né si rivelano le anomalie dal ricorrente denunciate in riferimento a una scelta da effettuarsi mediante test a risposta multipla.

Vanno all’uopo esaminati gli specifici rilievi sulla necessità, tale dal deducente ritenuta, di valorizzare anche i risultati dei pregressi studi dello studente con assegnazione di relativo punteggio.

Tali carenze nel sistema della scelta basata soltanto su test a risposta multipla e sui risultati delle relative risposte starebbe a denotare la inidoneità dello stesso sistema a quiz ai fini di una scelta degli studenti capaci e meritevoli consona ai dettami della Costituzione.

Tali rilievi sono infondati ove si consideri che le domande erano da predisporsi sulla base dei programmi e delle cognizioni dello studente che ha conseguito il titolo di studio che dà accesso ai corsi universitari.

Per tale ragione restava insito nella formulazione delle risposte ai test così come erano da predisporsi sulla base dei predetti contenuti, anche il livello di preparazione dal candidato conseguito nel pregresso percorso degli studi scolastici. Né rendevasi necessaria la assegnazione di un punteggio separato da quello unico derivante dalle risposte ai quiz, espressamente riferito ai risultati conseguiti negli stessi studi scolastici.

Quanto ai rilevi formulati in apposito motivo (il primo) sotto il profilo del difetto di istruttoria con riferimento alla determinazione del numero dei posti disponibili nei singoli Atenei, la disposizione che i ricorrenti prendono a riferimento è l’art. 1 della legge 264/1999 "Sono programmati a livello nazionale gli accessi: a) ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, in Medicina Veterinaria".

Rilevato che la stessa legge prevede la individuazione degli accessi ai corsi di laurea in medicina a livello nazionale, ritengono i ricorrenti inconoscibile in quanto formulata in assenza di istruttoria e di motivazione, la determinazione ministeriale rispetto alla offerta formativa formulata dagli Atenei.

Le censure sul sistema con cui si è pervenuti alla individuazione del numero di posti da ammettere alla iscrizione al primo anno del Corso di Laurea che i ricorrenti assumono affetto da vizi di istruttoria e di motivazione non trovano luogo per una loro obbiettiva disamina in sede di legittimità, così come vengono dai deducenti ancorate ad elementi che a loro dire si porrebbero come sintomatici delle suindicate carenze istruttorie.

Tali infatti ritengono i ricorrenti la mancanza di ogni riferimento al numero delle aule, delle attrezzature disponibili etc..

Se le cennate distinzioni costituiscono elementi di indubbia rilevanza nello stabilire il contingente di studenti che si possono iscrivere va tuttavia osservato che la denuncia dei ricorrenti nei termini in cui la propongono rivela il suo carattere di denuncia astratta che andava invece specificata in relazione al determinato Ateneo per cui lo studente concorreva.

Le censure vengono invece formulate in via di generica segnalazione di un fenomeno di riduzione del numero degli ammessi che i deducenti ritengono verificatosi e si rendono inammissibili in sede di impugnativa di provvedimenti conclusivi di ammissione che riguardano specificamente una determinata Università.

Con stretto riferimento a tale ateneo costituiva onere dei ricorrenti fornire elementi di maggiore specificità per consentire una verifica nel senso dagli stessi preteso in sede di giurisdizione amministrativa basata, come noto, su una regola di giudizio acquisitiva di atti dotati di valore probatorio per la sua definizione ma solo in presenza di motivi di ricorso dal ricorrente dispositivamente proposti e recanti anche minimi ma specifici e pertinenti riferimenti di effettiva e concreta incidenza per l’esito della domanda giudiziale.

In conformità con le suevidenziate ragioni è stato ritenuto inammissibile il ricorso nei confronti delle graduatorie relative alle prove di ammissione alla facoltà di Medicina e Chirurgia che non sia stato espressamente notificato alle singole Università degli Studi dove le graduatorie stesse sono state approvate (TAR Lazio Sez. III bis n. 5986/2008).

Come invece già riferito le attuali censure vengono formulate in termini di illegittime riduzioni del numero degli studenti da iscrivere ai Corsi di Laurea che i ricorrenti ritengono verificatesi, nonché di immotivate riduzioni di posti rispetto alle offerte formulate dagli Atenei, sicchè le stesse si presentano inammissibili.

Non è invano ancora rievidenziare (cfr. già citata sentenza TAR Lazio Sez. III bis n. 5986 del 18/6/2008 sia pur in riferimento a profili diversi da quello che ne occupa) che il giudizio introdotto con la presente impugnativa resta un giudizio di tipo impugnatorio che implica effetti demolitori nel senso cioè che la impugnativa viene ad interessare una determinata procedura concorsuale sicchè la sua favorevole definizione non può che far conseguire l’annullamento dei soli atti dichiarati illegittimi.

Tali illegittimità, come appare di ovvia constatazione, non possono essere che quelle emergenti in sede di verifica del procedimento di ammissione che si è svolto nella stessa Università contro la quale è rivolta la impugnativa.

Altre censure sono dirette a rilevare le anomalie dei due test errati (quesiti n. 71 e 79) come formulati dalla Commissione di esperti di cui viene contestato l’operato che avrebbe inficiato la intera procedura.

Anche tali censure non sono rilevanti ai fini dell’annullamento della intera procedura.

Sono stati infatti eliminati due quesiti non validi in quanto errati o mal posti a domanda, che tale carattere anomalo presentavano sin dall’origine della predisposizione dei test da parte della commissione di esperti, che deve perciò ritenersi già originariamente riferibile soltanto ai 78 quesiti validi.

Sempre senza entrare in considerazioni di rilevanza discrezionale, va opportunamente sottolineata al riguardo la eseguità numerica (solo due su ottanta) dei quesiti annullati, rivelatrice di una ritenuta incidenza di lieve entità sull’intero questionario delle domande che è stato considerato non intaccato (come se i quesiti annullati fossero stati di numero maggiore) nella sua idoneità selettiva dei concorrenti da ammettere alla iscrizione, i quali, in conseguenza dell’annullamento disposto in via generale per tutti, sono rimasti nella stessa condizione per quanto concerne la possibilità di esprimere le loro capacità sulla base dei quesiti non annullati.

Ciò perché le paventate situazioni di disparità di trattamento che si sarebbero ingenerate a sfavore dei concorrenti che avevano impiegato tempo eccessivo nel fornire una risposta a quesiti errati o mal formulati, a vantaggio di coloro che invece avevano preferito esaminare e rispondere agli altri quesiti senza indugiare, più del necessario, su quelli di impossibile univoca soluzione non appaiono al Collegio convincenti né determinanti.

E’ sufficiente rilevare che i concorrenti erano stati preventivamente avvertiti della limitatezza del tempo loro concesso (due ore) per la soluzione dei quesiti proposti (in numero di 80).

Sempre beninteso nei ristretti limiti della ipotizzabilità di eccessi di tempo da ritenersi comunque non consentiti a concorrenti chiamati a fornire risposte entro prestabiliti e invalicabili periodi di tempo risultava agevole per tutti i candidati di avvedersi del tempo che andavano impiegando nella formulazione delle risposte che ove eccessivamente prolungato solo per risolvere un determinato quesito era da ritenersi non consentito ed avrebbe dovuto indurli a passare alla soluzione degli altri a pena di vedersi decurtato il punteggio ove avessero lasciato mutilate o notevolmente ridotte le risposte all’intero questionario sul quale erano da attribuirsi i punteggi.

L’annullamento di due quesiti anomali valevole per tutti i concorrenti ha ricollocato gli stessi in una situazione di parità restando così spuria ogni considerazione sia sull’impiego da parte di alcuni concorrenti di un tempo eccessivo, neppure consentito dalle regole valevoli per uno svolgimento a tempo dei test, sia sulla circostanza che alcuni candidati avessero fortunosamente svolto test accertati come di impossibile o problematica soluzione, che in quanto tali erano da espungersi dal questionario siccome viziati sin dalla loro predisposizione.

Quanto poi ai rilievi rivolti a dimostrare la violazione del principio di segretezza (e di "par condicio" dei concorrenti) che si sarebbe perpetrato mercè le irregolarità dai ricorrenti riferite al sistema di distribuzione delle buste, di consegna degli elaborati da parte dello studente e della loro trasmissione alla Commissione che avrebbe compromesso la certezza sulla integrità delle buste, cioè senza intrusioni da parte dei terzi, va osservato che tali rilievi si pongono come mere ipotesi di possibili accadimenti alterativi delle garanzie della segretezza che vengono ipotizzate in relazione non a singola ma a varie fasi delle relative operazioni sicchè in mancanza di elementi di maggiore puntualità e rilevanza probatoria non si rendono suscettibili di inficiare la stessa procedura.

Non si ravvisano dunque elementi che consentano l’accoglimento del ricorso il quale va perciò rigettato.

Si riscontra la esistenza di motivi giustificativi della compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione III bis) rigetta il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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