Legge Regionale n. 8 del 09-04-2009 Regione Liguria. Norme per la protezione dell’ambiente e del paesaggio attraverso la salvaguardia dell’attività agricola nel territorio delle cinque terre

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
N. 6
del 15 aprile 2009
Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguri ha
approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1

(Finalità e oggetto della legge)

1. La presente legge al fine di assicurare la protezione ed il
miglioramento del paesaggio tradizionale e dell’ambiente prevede aiuti per
interventi di recupero e di mantenimento dell’attività agricola all’interno
del territorio del Parco nazionale delle Cinque Terre istituito con decreto
del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999 (Istituzione del Parco
nazionale delle Cinque Terre).

2. Gli aiuti di cui alla presente legge sono erogati nel rispetto del
regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a
favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti
agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 358 del 16 dicembre 2006 e del
regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato, pubblicato nella G.U.U.E. n. L 214 del 9
agosto 2008.

ARTICOLO 2

(Interventi ammissibili)

1. Per il conseguimento delle finalità previste dall’articolo 1, la
Regione concede aiuti in conto capitale, nel rispetto del regolamento (CE) n.
1857/2006 e del regolamento (CE) n. 800/2008, per i seguenti interventi:
a) ripristino di muri a secco con tecniche e materiali tradizionali, nei
limiti previsti dall’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
1857/2006;
b) investimenti nelle aziende agricole finalizzati alla produzione di
prodotti agricoli di qualità, nei limiti previsti dall’articolo 4 del
regolamento (CE) n. 1857/2006;
c) investimenti nelle imprese di trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli, finalizzati alla valorizzazione di prodotti di qualità, nei
limiti previsti dall’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n.
800/2008.

2. La Regione concede aiuti per la costruzione, la ristrutturazione e la
manutenzione straordinaria di infrastrutture rurali finalizzate al
miglioramento dell’irrigazione e dei trasporti rurali, ivi comprese strade a
servizio di zone agricole e forestali e impianti di trasporto a fune o su
rotaia.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono ammissibili all’aiuto solo
se conformi:

a) alle norme del Piano del Parco nazionale delle Cinque Terre e del
relativo Regolamento del Parco e, in attesa della sua approvazione, alle
misure di salvaguardia di cui al d.P.R. 6 ottobre 1999;
b) alla disciplina del vigente strumento urbanistico comunale, nonché a
quella eventualmente operante in salvaguardia.

4. In ogni caso l’ammissibilità all’aiuto degli interventi di cui ai
commi 1 e 2 è subordinata all’acquisizione del nulla-osta e dei titoli
abilitativi prescritti dalla legislazione statale e regionale in materia di
tutela dei valori paesaggistici, naturalistici ed ambientali.

ARTICOLO 3

(Beneficiari degli aiuti e intensità degli aiuti erogabili)

1. Gli aiuti per le imprese, di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, sono
limitati alle piccole e medie imprese come definite dall’allegato I del
regolamento (CE) n. 800/2008.

2. Gli aiuti per gli interventi previsti dall’articolo 2, comma 1,
lettera a) “ripristino di muri a secco con tecniche e materiali tradizionali”
sono concessi, nella misura massima del 75 per cento della spesa ammissibile
nelle zone svantaggiate di cui all’articolo 50 del regolamento (CE) n.
1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e del 60 per cento della spesa
ammissibile nelle zone diverse da quelle svantaggiate, purchè l’investimento
non comporti un aumento della capacità produttiva dell’azienda, a favore di:
a) enti pubblici;
b) aziende agricole singole o associate iscritte al registro delle
imprese e con partita IVA;
c) proprietari o conduttori, a qualsiasi titolo, singoli o associati, dei
fondi interessati.

3. Gli aiuti per gli interventi previsti dall’articolo 2, comma 1,
lettera b) “investimenti nelle aziende agricole finalizzati alla produzione
di prodotti agricoli di qualità” sono concessi a favore di imprese agricole
singole e associate iscritte al registro delle imprese e dotate di partita
IVA, nei limiti delle seguenti intensità:
a) 60 per cento della spesa ammissibile per le imprese situate nelle zone
svantaggiate di cui all’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e
condotte da giovani agricoltori di cui all’articolo 22 del regolamento (CE) n.
1698/2005;
b) 50 per cento della spesa ammissibile per le imprese situate in zone
diverse dalle zone svantaggiate di cui all’articolo 50 del regolamento (CE) n.
1698/2005 e condotte da giovani agricoltori di cui all’articolo 22 del
regolamento (CE) n. 1698/2005, ovvero per le imprese situate in zone
svantaggiate e condotte da agricoltori diversi da quelli indicati
dall’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005;
c) 40 per cento della spesa ammissibile per le imprese situate in zone
diverse dalle zone svantaggiate di cui all’articolo 50 del regolamento (CE) n.
1698/2005 e condotte da agricoltori diversi da quelli indicati dall’articolo
22 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

4. L’importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa non può
superare 400.000,00 euro erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi o
500.000,00 euro se l’azienda si trova in una zona svantaggiata di cui
all’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

5. Gli aiuti per gli interventi previsti dall’articolo 2, comma 1,
lettera c) “investimenti nelle imprese di trasformazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli, finalizzati alla valorizzazione dei prodotti di
qualità” possono essere concessi fino a un massimo del 40 per cento della
spesa ammissibile, a favore di imprese che trasformano e commercializzano
prodotti agricoli.

6. Il sostegno per gli interventi previsti dall’articolo 2, comma
2 “costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di
infrastrutture rurali” possono essere concessi solo se le relative
infrastrutture sono poste al servizio di una pluralità di terreni agricoli e
forestali. Gli aiuti sono concessi, nella misura massima del 95 per cento
della spesa ammissibile, a favore di:
a) consorzi di miglioramento fondiario;
b) cooperative agricole;
c) altre forme associative legalmente costituite e composte in
prevalenza da imprenditori agricoli e forestali o proprietari di terreni
agricoli e forestali. Inoltre, gli aiuti sono limitati alla parte di uso
pubblico dell’infrastruttura, eccettuati i collegamenti di esclusiva
pertinenza di singoli utenti;
d) enti pubblici.

7. Le spese ammissibili agli aiuti di cui all’articolo 2 sono limitate:
a) ai costi effettivamente sostenuti relativi al ripristino dei muri a
secco per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a);
b) alla costruzione, acquisto o miglioramento di beni immobili, escluso
l’acquisto del terreno, per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1,
lettere b) e c), e comma 2;
c) all’acquisto o leasing con patto di acquisto di nuove macchine e
attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro
valore di mercato. Altri eventuali costi connessi al contratto di
compravendita o leasing (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento
degli interessi, spese generali, oneri assicurativi e altre spese) non
costituiscono spese ammissibili per gli interventi di cui all’articolo 2,
comma 1, lettere b) e c), e comma 2;
d) alle spese generali collegate alle spese di cui alle lettere b) e c)
del presente comma, come onorari di consulenti, studi di fattibilità,
acquisizione di brevetti e licenze per gli interventi di cui all’articolo 2,
comma 1, lettere b) e c), e comma 2.

ARTICOLO 4

(Esercizio delle funzioni)

1. Le funzioni amministrative previste dalla presente legge sono svolte
dalla Regione, che può avvalersi di altri enti pubblici, tramite apposita
convenzione a titolo non oneroso.

ARTICOLO 5

(Concessione degli aiuti)

1. Gli aiuti possono essere concessi solo per investimenti intrapresi
dopo che siano state soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il regime di aiuto è stato istituito e pubblicato in
conformità del regolamento (CE) n. 1857/2006 e del regolamento (CE) n.
800/2008 e la Commissione ha accusato ricevuta dell’avvenuta trasmissione
della sintesi dei regimi di aiuto di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1857/2006 e ha pubblicato il relativo numero di
identificazione sul proprio sito Internet;
b) è stata correttamente presentata una domanda di aiuto alla
Regione o agli enti di cui all’articolo 4;
c) la domanda è stata dichiarata ammissibile dalla Regione o
dagli enti di cui all’articolo 4, tramite un atto amministrativo da cui
risulti l’importo dell’aiuto concesso e la disponibilità dei relativi fondi
sul bilancio.

2. Il provvedimento di concessione di cui al comma 1, lettera c),
stabilisce il termine entro il quale l’intervento deve essere realizzato, che
non deve essere superiore a un anno e deve essere rapportato alla consistenza
dell’intervento. Può essere concessa una sola proroga di durata non superiore
a un anno, comunque nel rispetto della disciplina prevista dall’articolo 31
della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge
finanziaria 2008), in quanto applicabile.

3. In caso di inosservanza dei termini per la realizzazione
dell’intervento, la Regione o gli enti di cui all’articolo 4 revocano l’aiuto
e provvedono al relativo recupero nelle forme previste dalla legge.

4. Gli aiuti di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri
aiuti previsti per le medesime finalità attraverso altre norme o programmi in
vigore.

ARTICOLO 6

(Vigenza del regime di aiuto)

1. I regimi di aiuti istituiti con il presente provvedimento vigono sino
al 30 giugno 2014, ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1857/2006
e dagli articoli 44 e 45 del regolamento (CE) n. 800/2008.

ARTICOLO 7

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede
mediante:
a) utilizzo ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 26 marzo
2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) di quota pari a euro
100.000,00 in termini di competenza della U.P.B. 18.207 “Fondo speciale di
conto capitale” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno
finanziario 2008;
b) iscrizione di euro 100.000,00 in termini di competenza all’U.P.B.
13.201 “Interventi per lo sviluppo delle infrastrutture agricole” dello stato
di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2009.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di
bilancio.

ARTICOLO 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge, fatto salvo quanto disposto al comma 2, entra in
vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione dell’avvenuto esperimento degli adempimenti di cui all’articolo 20,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006 con particolare riferimento
alla pubblicazione sul sito Internet della Commissione europea del numero di
identificazione della sintesi dei regimi di aiuto.

2. Gli effetti di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, decorreranno
dal giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
dell’avviso dell’esito positivo dell’esame di compatibilità da parte della
Commissione dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 88 del Trattato
istitutivo.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

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