Legge Regionale n. 9 del 09-04-2009 Regione Liguria. Azione di supporto allo sviluppo del traffico aereo a fini turistici degli aeroporti liguri

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
N. 6
del 15 aprile 2009
Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha
approvato.

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. Al fine di incentivare lo sviluppo turistico del territorio, la
Regione concede aiuti di stato per il potenziamento del traffico aereo in
arrivo (incoming) degli aeroporti liguri.

2. Gli aiuti sono finalizzati alle azioni connesse all’avviamento e alla
promozione di nuovi collegamenti e nuove frequenze con i mercati di maggior
afflusso turistico verso la Liguria e agli interventi di miglioramento e
potenziamento delle strutture e infrastrutture aeroportuali degli scali liguri
strettamente finalizzati all’incremento dei flussi turistici.

ARTICOLO 2

(Interventi finanziabili)

1. La Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, concede aiuti
per le finalità di cui all’articolo 1 per le seguenti azioni:

a) attivazione di nuove frequenze con gli aeroporti liguri da
destinazioni già servite, compresa la relativa attività di promozione e
informazione;
b) attivazione di nuovi collegamenti, finalizzati anche alla
destagionalizzazione delle presenze turistiche ed alla connessione con il
mercato croceristico, compresa la relativa attività di promozione e
informazione;
c) attività di promozione e pubblicità di nuovi voli verso gli aeroporti
liguri con finalità di “incoming”.
d) realizzazione e miglioramento delle strutture di accoglienza
aeroportuali;
e) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture dei servizi a terra
attuati anche attraverso la razionalizzazione degli spazi e degli immobili
esistenti nell’area aeroportuale.

ARTICOLO 3

(Beneficiari degli aiuti)

1. I beneficiari degli aiuti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e
b), sono le imprese operanti nel campo del trasporto aereo passeggeri.

2. I beneficiari degli aiuti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c),
d) ed e), sono le società di gestione degli aeroporti liguri.

ARTICOLO 4

(Intensità degli aiuti)

1. La Regione concede gli aiuti di cui all’articolo 2 nei limiti
stabiliti dal regime

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