Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-11-2010) 04-01-2011, n. 170 Ebbrezza; Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con decreto in data 11.6.2010 il GIP presso il Tribunale di Verbania convalidava il sequestro preventivo eseguito in data 8.6.2010 in via di urgenza dalla polizia giudiziaria, a carico di M.S., in relazione alla contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), avente ad oggetto l’autovettura condotta dal prevenuto.

Il Tribunale di Verbania, in sede di riesame, disattese le eccezioni procedurali sollevate dalla difesa, rilevava che le doglianze spiegate dalla parte non erano meritevoli di accoglimento.

Avverso il richiamato provvedimento del Tribunale di Verbania ha proposto ricorso per cassazione M.S. a mezzo del difensore. L’esponente deduce la violazione ed errata applicazione della legge penale sostanziale, con riguardo all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), e processuale in riferimento all’art. 321 e ss. c.p.p. nonchè l’illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. La parte censura l’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato, ove il Tribunale considera che nessuna rilevanza esplica il momento preciso (un quarto d’ora, venti minuti o mezz’ora dopo il fermo) in cui viene effettuato l’accertamento mediante etilometro. L’esponente osserva che detto rilievo contrasta con nozioni scientifiche di comune esperienza, circa l’assorbimento dell’alcol. Ed assume che l’accertamento compiuto dopo mezz’ora dal momento in cui la persona ha cessato di condurre il veicolo – pur con esito di 1,58 alla prima prova e di e 1,63 alla seconda prova – come nel caso di specie, non può costituire prova del superamento della soglia di 1,5 g/l nel momento in cui l’agente stava ancora conducendo il mezzo. La parte rileva che M. venne sottoposto ad accertamento una prima volta anche alle ore 2.56 mediante precursore con esito di 1,5 g/l. E considera che i valori in ascesa riscontrati nelle due prove con etilometro evidenziano che M. fosse nella fase di assorbimento dell’alcol. L’esponente conclude chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, difettando il fumus del reato di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 2, lett. c),.

Occorre primieramente considerare che la L. 29 luglio 2010, n. 120, recante Disposizioni in materia di sicurezza stradale, ha apportato modifiche alla contravvenzione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 187 (C.d.S.). Ai fini di interesse, preme evidenziare che il legislatore, nell’intervenire sulla fattispecie della guida sotto l’influenza dell’alcol (art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), ha novellato le disposizioni concernenti la confisca, stabilendo: "Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’art. 224-ter". La novella del 2010 ha poi aggiunto nella sezione 2^, del capo 2^ del titolo 6^ del D.Lgs. n. 285 del 1992, il menzionato art. 224-ter, rubricato Provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato. In relazione al tema che occupa, occorre considerare che l’art. 224-ter C.d.S. stabilisce che nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l’agente o l’organo accertatore della violazione provveda al sequestro del mezzo ai sensi delle disposizioni dell’art. 213 C.d.S., in quanto compatibili. Sul piano procedimentale, è previsto che copia del verbale di sequestro sia trasmessa alla Prefettura del luogo della commessa violazione.

Mette conto, altresì, evidenziare che l’art. 224-ter cit. stabilisce che avverso il provvedimento di sequestro è ammessa opposizione ai sensi dell’art. 205 del codice delle strada, disposizione che regola l’opposizione avanti all’autorità giudiziaria dell’ordinanza ingiunzione.

Il quadro normativo di riferimento, ora sinteticamente delineato – che presenta significativi elementi di novità rispetto a quello censito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con la sentenza n. 23428 del 25 febbraio 2010, rv 247042 – induce a ritenere che la confisca prevista dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186 come modificato dalla legge n. 120 del 2010, abbia natura giuridica di sanzione amministrativa accessoria.

Si osserva che il legislatore ha eliminato il riferimento alla fattispecie di cui all’art. 240 c.p., comma 2, già previsto dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c; in ciò adeguando il dettato normativo al recente intervento della Corte Costituzionale, che con sentenza 4 giugno 2010 n. 196, aveva dichiarato l’illegittimità parziale dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) proprio in riferimento al citato rinvio all’ari. 240 codice penale. Oltre a tale dato di ordine testuale, deve adeguatamente considerarsi, sul piano sistematico, il richiamo effettuato dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), all’art. 224 ter C.d.S. del medesimo codice della strada:

detto richiamo sta a significare che il sequestro finalizzato alla confisca viene gestito – in tutte le sue fasi – dall’autorità amministrativa; tanto è vero che, come sopra considerato, anche il relativo contenzioso segue l’ambito funzionale proprio delle sanzioni amministrative. La scelta effettuata dal legislatore appare, allora, di notevole rilievo al fine di giungere alla conclusione che si sia in presenza di confisca costituente sanzione amministrativa accessoria. Il predetto approdo risulta, vieppiù, avvalorato dal tenore complessivo dell’art. 224 ter C.d.S., che sembra contenere una disciplina unitaria per tutte le ipotesi in cui il codice della strada preveda la sanzione accessoria della confisca.

Il ritenuto carattere amministrativo del sequestro e della confisca del veicolo, in relazione alla contravvenzione di cui all’art. 186, C.d.S., per effetto della riforma introdotta dal legislatore nell’anno 2010, non sembra peraltro precludere l’operatività del sequestro preventivo di cui all’art. 321 c.p.p., comma 1; infatti, la richiamata fattispecie di cui all’art. 186 C.d.S. mantiene la natura di reato, quale contravvenzione punita congiuntamente con l’ammenda e l’arresto. Conseguentemente, residua pure l’operatività del sequestro preventivo, qualora si riavvisi la necessità di sottoporre il veicolo, inteso come "cosa pertinente al reato", secondo il sintagma dell’art. 321 c.p.p., comma 1, a vincolo cautelare penale, ricorrendone gli specifici presupposti.

La situazione che viene a determinarsi, per effetto della riforma del 2010, è la seguente: il legislatore ha confermato il carattere penale dell’illecito di cui all’art. 186 C.d.S. ed ha anzi rafforzato l’apparato sanzionatorio tipico – previsto dall’art. 17 c.p., per le contravvenzioni – inasprendo il trattamento sanzioantorio;

parallelamente, si è prevista la confisca, come sanzione accessoria di natura amministrativa. La situazione verificatasi per effetto delle ricordate modifiche introdotte al codice della strada dalla L. n. 120 del 2010 presenta caratteristiche peculiari; in particolare, la trasformazione da penale ad amministrativo non riguarda l’illecito in sè considerato (l’art. 186 C.d.S.) ma unicamente la sanzione accessoria, che non attiene all’apparato sanzionatorio tipico previsto dall’art. 17 c.p.; e deve pure considerarsi che la nuova sanzione amministrativa risulta omogenea e di fatto indistinguibile da quella penale. Si registra, pertanto, continuità tra le due sanzioni accessorie, con la conseguenza che l’omogenea nuova sanzione può trovare applicazione anche per i fatti anteriori all’entrata in vigore della novella. La fattispecie all’esame risulta, quindi, estranea dall’ambito applicativo della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 1 in materia di diritto transitorio in caso di depenalizzazione, come regolato dalle Sezione Unite di questa Corte con la sentenza n. 7394 del 16.3.1994, rv. 197698. Tale soluzione è corroborata da esigenze di razionalità e di uguaglianza; ed è comunque conforme al principio del favor per il trattamento (quello amministrativo) più favorevole.

Quanto ai sequestri disposti sotto il vigore della precedente normativa e tuttora sub iudice, in mancanza di disposizioni transitorie, v’è da considerare che essi furono legittimamente imposti secondo le regole sostanziali e procedimentali all’epoca vigenti; sotto tale profilo, la misura adottata rimane valida, imponendosi al giudice solo di valutare ora se l’atto compiuto sia conforme anche ai requisiti sostanziali, di natura amministrativa, allo stato richiesti: la guida in stato di ebbrezza oltre i limiti indicati dall’art. 186, comma 2, lett. c condotta che nel contempo realizza l’ipotesi di reato ivi prevista.

In relazione alle procedure incidentali pendenti in tema di sequestro preventivo, come nella fattispecie all’esame, deve ritenersi che il principio della perpetuatio jurisdictionis e le maggiori garanzie offerte dalla procedura penale, consentano al giudice penale di delibare a tali fini la fattispecie.

Tanto premesso, è dato soffermarsi sul ricorso che occupa.

Il rilievo è infondato.

Come è stato opportunamente precisato, infatti, se è vero che, in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice sono preclusi sia l’accertamento del merito dell’azione penale sia il sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa, è pure vero che il giudice deve operare un attento controllo sulla base fattuale del singolo caso concreto, secondo il parametro del fumus (così Cass., Sez. 1 penale, 11 maggio 2007 n. 21736, Citarella, rv. 236474, che richiama Corte Costituzionale, ord. N. 153 del 2007, già citata), tenendo conto (Cass., Sez. 4 penale, 29 gennaio 2007, n. 10979, Veronese, rv. 236193) delle concrete risultanze processuali e della effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti. Sembra, quindi, si possa affermare che mentre per la applicazione delle misure cautelari personali è necessario un giudizio di probabilità di colpevolezza dell’indagato in relazione ad uno o più reati contestati, fondato su una valutazione di gravità degli indizi a suo carico, giudizio richiesto dall’art. 273 c.p.p., per l’applicazione delle misure cautelari reali è sufficiente e necessaria la sussistenza del fumus commissi delicti, ovvero una verifica delle risultanze processuali che consenta di ricondurre alla figura astratta del reato contestato la fattispecie concreta e renda plausibile un giudizio prognostico negativo per l’indagato (Cass. Sez. 5, n. 18078 del 2010; Cass., Sez. 1 penale, 16 dicembre 2003 – 20 gennaio 2004, n. 1415, CED, 226640 ed in motivazione SS.UU. 25 settembre 2008, n. 24).

Applicando le coordinate interpretative ora richiamate al gravame che occupa, deve rilevarsi che l’ordinanza del Tribunale di Verbania supera il vaglio di legittimità.

Il Tribunale ha conferentemente considerato che all’esito delle rilevazioni effettuate tramite apposita apparecchiatura in dotazione ai militari, risultava che M. aveva una concentrazione alcolemica pari a 1,58 g/l alla prima prova delle ore 3,18 e di g/l di 1,63 alla seconda prova svolta alle ore 3,31; e che l’assunto difensivo, volto a ritenere che qualora l’alcol test fosse stato eseguito mezz’ora prima, cioè all’atto della cessazione della guida da parte del prevenuto, il valore sarebbe stato inferiore alla soglia di 1,5 g/l, risultava privo di pregio, ponendosi in contraddizione con la normativa di riferimento. Il Tribunale ha, inoltre, del tutto legittimamente evidenziato che l’accertamento del tasso alcolemico mediante etilometro risulta disciplinato dall’art. 379 reg. esec. att. C.d.S. di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, nonchè dal D.M. 22 maggio 1990 n. 196, norme che sono espressamente richiamate dall’art. 186 C.d.S.; ed ha conclusivamente rilevato che nessuna disposizione normativa condiziona l’efficacia probatoria dell’accertamento alla circostanza che lo stesso venga effettuato entro un arco temporale predeterminato (in rimuti) dalla commissione del fatto. Sul punto, parimenti conferente risulta il richiamo operato dal Collegio alle istruzioni operative allegate agli etilometri, istruzioni operative allegate agli etilometri, istruzioni che si limitano a provvedere che le misurazioni non vengano effettuate prima che siano decorsi almeno 15 minuti dall’ultima ingestione di alcol da parte della persona da sottoporre al test. La valutazione cociuta dal Tribunale in ordine alla sussistenza del fumus della contestata contravvenzione risulta, perciò, immune dalle censure. Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle pese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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