Legge Regionale n. 10 del 09-04-2009 Regione Liguria. Norme in materia di bonifiche di siti contaminati.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
N. 6
del 15 aprile 2009
Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha
approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell’articolo 117 della Costituzione
e del Titolo V – Parte quarta – del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni,
definisce la disciplina in materia di bonifica dei siti contaminati e il
riparto delle funzioni amministrative ad essa relative fra la Regione e gli
enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, efficienza ed economicità.

ARTICOLO 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si assumono le definizioni così come
stabilite dall’articolo 240 del d.lgs. 152/2006.

ARTICOLO 3

(Siti di interesse regionale)

1. Ai fini della bonifica, si definiscono siti di interesse regionale:
a) i siti che in relazione alle loro caratteristiche, alla pericolosità e
quantità degli inquinanti presenti, all’impatto rilevante sull’ambiente
circostante in termini di rischio sanitario ed ambientale, nonché di
pregiudizio per i beni ambientali e culturali, sono individuati come tali da
parte della Regione;
b) i siti che interessano anche il territorio di altra regione limitrofa,
purché non definiti di interesse nazionale;
c) i siti che interessano il territorio di più province.
2. All’individuazione dei siti di cui al comma 1 e alla loro
perimetrazione si provvede con atto di Giunta regionale e, in particolare, la
Giunta provvede ad accertare l’esistenza delle condizioni di cui alla lettera
a), sentiti gli enti locali interessati e a stipulare intesa con la Regione
interessata nella fattispecie della lettera b).
3. Ai fini della perimetrazione dei siti di interesse regionale, sono
sentiti i Comuni, le Province e le Regioni interessate, i responsabili
dell’inquinamento, nonché i proprietari delle aree da bonificare, se diversi.
4. Per la bonifica dei siti di interesse regionale, si applicano le
procedure di cui all’articolo 9.

ARTICOLO 4

(Competenze della Regione)

1. Sono di competenza della Regione:
a) la predisposizione e l’approvazione del Piano regionale di bonifica
dei siti contaminati di cui all’articolo 7;
b) la predisposizione e l’approvazione dei Piani di intervento e bonifica
per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso;
c) la definizione di criteri e linee guida in materia di bonifiche di
siti contaminati;
d) gli interventi da finanziare e le azioni da promuovere, anche in
attuazione del Piano di cui alla lettera a);
e) l’individuazione e la perimetrazione dei siti contaminati di cui
all’articolo 3, nonché la gestione delle conferenze di servizi relative alla
messa in sicurezza e bonifica dei siti medesimi;
f) la predisposizione dell’Anagrafe dei siti da bonificare di cui
all’articolo 8;
g) la definizione delle modalità di rilascio delle certificazioni di
completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e
di messa in sicurezza operativa, nonché di conformità degli stessi al progetto
approvato e delle certificazioni di avvenuta bonifica.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

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