Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-11-2010) 04-01-2011, n. 121 Lesioni colpose

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il Tribunale di Milano con sentenza in data 17.9.2008 confermava la sentenza del Giudice di Pace di Milano del 9.10.2007 con la quale C.M. era stato condannato alla pena di Euro 1.000,00 di multa ed al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, in relazione al reato di lesioni colpose perpetrato in danno del minore S.T. (fatto commesso in data (OMISSIS)).

Il Tribunale rilevava che, secondo la parte civile appellante, il giudice di pace aveva ricostruito la dinamica del sinistro in oggetto solo sulla base del rapporto redatto dalla Polizia Municipale, omettendo di valutare le acquisite prove testimoniali. Il responsabile civile, così come l’imputato nell’appello incidentale, lamentavano l’intervenuta attribuzione al conducente di un comportamento colposo. Il Tribunale, soffermandosi sulle doglianze di merito di parte civile, considerava di non ravvisare ragioni per discostarsi dalla decisione di primo grado.

Avverso la sentenza del Tribunale di Milano hanno proposto ricorso per Cassazione le parti civili, a mezzo del difensore; deducono la violazione di norme processuali, la mancata assunzione di una prova decisiva e la contraddittorietà della motivazione della sentenza di secondo grado. I ricorrenti assumono che il giudice di appello avrebbe dovuto rinnovare l’esame della teste F.P., la quale nel dibattimento di primo grado aveva reso dichiarazioni parzialmente difformi rispetto a quanto riferito nell’immediatezza del fatto. Sotto altro aspetto, i ricorrenti rilevano che gli accertamenti svolti dal consulente tecnico di ufficio risultano fuorviati dalla ricostruzione della dinamica effettuata dai Vigili urbani, atteso che i testi escussi in dibattimento hanno pure confutato quanto rilevato dai Vigili medesimi. Ritengono plausibile che il conducente fosse distratto al momento del sinistro.

I ricorrenti osservano inoltre che neppure è stato escusso il minore B.A., nel corso della fase dibattimentale avanti al giudice di pace. Infine, i ricorrenti ritengono che contraddittoriamente il Tribunale abbia confermato la decisione di primo grado, atteso che il giudice di appello in realtà si è discostato dal ragionamento seguito dal giudice di pace nella ricostruzione della dinamica del sinistro.

Il ricorso è inammissibile.

Giova sottolineare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità, nelle sue varie e concrete espressioni – contraddittorietà, illogicità, etc. – deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l’adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali" (in tal senso, "ex plurimis", Cass. Sez. 3A, n. 4115/96, Rv. 203272). Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite le quali, dopo aver già in passato precisato che "esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (N. 6402/97, imp. Dessimone ed altri, RV. 207944; Cass. Sez. 4, sentenza n. 32911 del 11/05/2004, Rv. 229268).

Nella concreta fattispecie la decisione impugnata si presenta formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi contenuti motivazionali, quali sinteticamente sopra riportati e da intendersi qui integralmente richiamati onde evitare superflue ripetizioni, forniscono – con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie – esauriente e persuasiva risposta ai rilievi che erano stati mossi alla sentenza di primo grado. Con le dedotte doglianze i ricorrenti, per contrastare la solidità delle conclusioni cui è pervenuta la Corte distrettuale, non hanno fatto che riproporre in questa sede – attraverso considerazioni e deduzioni svolte, all’evidenza, in chiave di puro merito – tutta la materia del giudizio, ampiamente trattata, in relazione ad ogni singola tematica sottoposta al vaglio del giudice di secondo grado, dalla Corte stessa.

Per completezza argomentativa si osserva che il Tribunale ha considerato, secondo un conferente percorso logico argomentativo, che gli unici elementi obiettivi e certi sui quali fondare la ricostruzione dell’evento – investimento di un bambino che aveva attraversato improvvisamente la strada – erano dati dalla svolta consulenza tecnica e dai rilievi della Polizia Locale. Il Tribunale di Milano ha rilevato, peraltro, che il dibattimento di primo grado si era concentrato sull’audizione anche di testimoni oculari, come la teste F., lungamente esaminata, con puntuale contestazione delle dichiarazioni parzialmente difformi rese nell’immediatezza dei fatti. Il Tribunale ha ritenuto non necessario disporre l’audizione del minore B., in assenza di certezze sulla reale presenza del piccolo in luogo e momento idonei per effettivamente vedere quanto riferito e neppure della Ba., trattandosi di testimonianza de relato. Ciò premesso, il Tribunale di Milano ha proceduto alla coerente ricostruzione della dinamica del sinistro, nei termini che seguono: – il minore aveva attraversato la strada improvvisamente, senza curasi dei veicolo che stavano sopraggiungendo, in direzione obliqua, da destra a sinistra, a circa una decina di metri dalle strisce pedonali; – la visibilità del conducente era, sul lato destro, parzialmente compromessa dalle vetture in sosta; – la vettura procedeva ad una velocità di 45/50 Km orari; – tenuto conto di una presumibile velocità media del pedone pari a 1,5 m/sec, nel momento in cui la presenza del bambino poteva essere percepita dal conducente, l’auto distava dal punto di investimento circa 18 metri; – per arrestare una vettura marciante alla descritta velocità lo spazio utile è di circa 28/30 metri.

Il Tribunale ha escluso la fondatezza delle ipotesi formulate dal consulente della parte civile, che aveva stimato la velocità del veicolo tra gli 80 ed i 90 Km orari, tenuto conto dei danni riportati dal veicolo e della effettiva distanza – pari circa venti metri – tra il punto di impatto ed il punto di arresto del corpo, invidiato sulla base della macchia di sangue; ed ha rilevato, al riguardo, che ove la velocità di marca fosse stata quella indicata dal consulente della parte civile, il lancio del corpo sarebbe avvenuto ad una distanza molto maggiore. Il Tribunale ha considerato, pertanto, che l’origine del sinistro era da ricondurre all’incauta invasione della carreggiata da parte del pedone. Il Tribunale ha evidenziato che il giudice di pace correttamente non aveva aderito alla ricostruzione del sinistro fornita dall’imputato, secondo il quale il piccolo stava attraversando di corsa la strada seguendo un pallone. Il Tribunale ha rilevato che correttamente era stata attribuita la maggior quota di responsabilità nella determinazione dell’evento al comportamento colposo della persona offesa; e che pure corretta risultava l’individuazione di un margine di colpa a carico del conducente, per non aver adeguato la velocità alla situazione di fatto (presenza di un parco giochi; imminenza di passaggi pedonali).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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