Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-11-2010) 04-01-2011, n. 64 Estinzione delle misure per omesso interrogatorio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Cagliari rigettava l’appello proposto nell’interesse di L.M.E. avverso il provvedimento con il quale il 27.7.2010 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lanusei aveva respinto la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell’art. 302 cod. proc. pen., per mancanza di rituale interrogatorio di garanzia nei termini.

Nella prospettazione difensiva l’interrogatorio espletato era invalido per omesso avviso al difensore di fiducia avv. Giuseppe Pilia. A ragione del rigetto, il Tribunale osservava che l’indagato aveva effettivamente nominato di fiducia l’avvocato Paolo Giuseppe Pilia al momento della esecuzione della misura. Erroneamente dunque il G.i.p. di Lanusei aveva provveduto a nominare al Pilia quale difensore d’ufficio l’avvocato Gianni Carrus del foro di Lanusei in vista dell’interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen., delegato al G.i.p. del Tribunale di Parma. Tuttavia in sede di interrogatorio – avvenuto il 13 luglio 2010 alla presenza del difensore di ufficio avvocato Cristina Popoli del foro di Parma, nominato dal G.i.p. delegato in sostituzione dell’avvocato Giovanni Carrus, che il 12 luglio aveva comunicato di non potere presenziare – il L., invitato a nominare un difensore di fiducia, aveva dichiarato d’averlo "già nominato" nella persona dell’avvocato G. Carrus di Lanusei, presso il quale contestualmente eleggeva domicilio. La dichiarazione del L. non poteva dunque in alcun modo, secondo il Tribunale, essere ricondotta ad un’eccezione di nullità per omesso avviso all’avvocato Pilia. La nullità a regime intermedio prodotta dall’omesso avviso doveva di conseguenza ritenersi sanata per via della mancanza di tempestiva eccezione.

2. Ricorre nell’interesse del L. l’avvocato Paolo Giuseppe Pilia, che chiede l’annullamento della ordinanza impugnata e la declaratoria di perdita di efficacia della misura, denunziando violazione di legge.

Osserva che, essendo pacifico che il L. aveva nominato tempestivamente esso avvocato Pilia e che l’avviso non era stato a lui indirizzato, la nullità non poteva considerarsi sanata, giacchè l’indagato in sede di interrogatorio aveva preliminarmente dichiarato di avere già provveduto alla nomina di difensore di fiducia, così affermando implicitamente, e indipendentemente dal suo nominativo, di volere essere da lui assistito. Era onere del giudice quindi accertare l’esistenza di nomine fiduciarie e verificare la ritualità della notifica dell’avviso. Non poteva d’altra parte incidere sulla nullità la circostanza che il L. avesse conferito mandato anche all’avvocato Carrus del Foro di Lanusei, la cui nomina "eventualmente" s’aggiungeva alla precedente, ma non ne escludeva l’efficacia. D’altronde non poteva addossarsi all’imputato l’onere di eccepire con precisione una nullità la cui rilevazione richiedeva conoscenze tecniche non in suo possesso, mentre l’utilizzazione del modulo prestampato neppure consentiva di verificare il reale tenore delle dichiarazioni rese dal L. (i giudici di merito avrebbero dovuto perciò procedere all’ascolto della registrazione), poichè la sua volontà di essere assistito dal difensore fiduciario risultava confermata dalla circostanza che non aveva poi inteso sottoporsi all’esame.

Motivi della decisione

1. Osserva il Collegio che il ricorso appare infondato.

Il ricorrente ha denunziato l’omesso avviso, per l’interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen., all’avvocato Pilia, nominato di fiducia al momento dell’esecuzione della misura. Non contesta tuttavia che l’indagato avesse successivamente nominato di fiducia anche l’avvocato Carrus, pur essendo stato questo nominato erroneamente dapprima quale nuovo difensore d’ufficio. Afferma invece il ricorrente che "nessun significato ostativo può essere attribuito al fatto che egli il L. abbia conferito mandato anche all’avvocato Carrus del Foro di Lanusei (la cui nomina eventualmente si addiziona a quella originaria, ma non ne esclude l’efficacia)". Non contesta, infine, la ritualità dell’avviso all’avvocato Carrus e della nomina, in sua sostituzione, dell’avvocato Popoli, avendo l’avvocato il primo comunicato di non potere presenziare all’interrogatorio.

La situazione è dunque riconducibile a quella dell’imputato assistito da due difensori di fiducia, esaminata da S.U. n. 39060 del 16/07/2009, Rv. 244187, Aprea, secondo cui la nullità a regime intermedio, derivante dall’omesso avviso dell’udienza a uno dei due difensori dell’imputato, è sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione a opera del difensore che assiste all’atto, pur quando questo sia presente soltanto in sostituzione di quello di fiducia regolarmente avvisato e non comparso. E non è pertinente il richiamo a sez. 6, 13.12.2001, Edif, che, oltre ad essere precedente, si riferiva alla diversa ipotesi di mancato avviso all’unico difensore.

2. Il ricorso non può, per conseguenza, che essere rigettato.

Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1-ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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